Tabella riassuntiva obblighi
previsti per impianti nuovi o con modifiche sostanziali
Tabella riassuntiva dei limiti entro i quali deve essere effettuata la denuncia degli impianti
Come comportarsi in caso di “subentro”
Il datore di lavoro deve per legge:
In proposito si forniscono
le seguenti indicazioni:
per "cantieri" devono intendersi quelli definiti dall’art. 2,
comma 1, lettera a) del DPR 494/96 e successive modifiche e integrazioni, e
cioè sono considerati cantieri: “I lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di
opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in
metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti
strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori
edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e
di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria
civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati
utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. In tal
senso si percepisce la temporaneità del cantiere e quindi solo difficilmente
esso avrà vita maggiore a due anni.”;
per "locali ad uso medico" devono intendersi quelli destinati
a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o riabilitazione
dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici), compresi gli ambulatori
veterinari, e comunque quelli definiti dalla norma CEI
64-8/7, V ed. 2003;
per impianti “negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio”
devono intendersi, in accordo con la norma CEI 64-8/7, gli impianti di messa a
terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati “in ambienti
che presentano, in caso di incendio, un rischio maggiore di quello che
presentano gli ambienti ordinari”. La Norma CEI 64-8/7 comprende tra gli
impianti a “A maggior rischio in caso di incendio”
anche quelle attività rientranti nell’attività di controllo da parte dei Vigili
del Fuoco, che devono rilasciare il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)
così come stabiliti dal DM 16/02/1982.
Quindi in tutte le attività che hanno il CPI la
periodicità è biennale.
per “impianti elettrici in luoghi con pericolo di
esplosione” si intendono tutti quei luoghi in cui è stata fatta una
valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro e risulta essere un luogo
pericoloso. L’individuazione di questi luoghi ha subito recentemente una
modificazione con l’entrata in vigore del D.Lgs.
233/03 del 10 settembre 2003. Antecedentemente a tale decreto, l’individuazione
dei luoghi con pericolo di esplosione era effettuata
da una classificazione convenzionale basata sulle tabelle A) e B) del DM
22/12/58.
Ora con il D. Lgs. 233/03 la procedura di
determinazione delle zone segue la filosofia del D. Lgs.
626/94 e cioè è lo stesso datore di lavoro ad
effettuare una valutazione dei rischi relativi al pericolo di esplosione (o la
fa effettuare da personale qualificato).
I mezzi tecnici di valutazione sono forniti dalle norme tecniche e precisamente
dalla norma EN 60079-10 (CEI 31-30, CEI 31-35, ecc.) per le atmosfere esplosive
in presenza di gas e la EN 50281-3 per le atmosfere
esplosive in presenza di polveri combustibili.
Per la verifiche di tali impianti l’articolo 88-undecies della D. Lgs. 626/96 (così come modificato dal D. Lgs. 233/03), prescrive che le zone sottoposte a verifica (biennale) secondo il DPR 462/01 siano solo le zone
0, 1, 20 e 21; rimangono escluse le zone 2 e 22.
Verifiche straordinarie
Le verifiche straordinarie previste dal DPR 462/01 devono essere
richieste dal datore di lavoro, agli Organismi Abilitati o alle ASL/ARPA nei
seguenti casi:
a) Esito negativo della verifica periodica;
b) Modifica sostanziale dell’impianto;
c) Richiesta del datore di lavoro.
Individuata la frequenza della verifica periodica,
occorre stabilire la tempistica entro cui effettuarla.
La data che rappresenta il punto cardine è la data di entrata
in vigore del DPR 462/01 e cioè il 23 gennaio 2002. Quindi per tutti gli
impianti realizzati dopo tale data il datore di lavoro dovrà
far effettuare la verifica periodica in dipendenza della data indicata sulla
dichiarazione di conformità o quella dell’ultima verifica di legge effettuata
dall’Ispesl o dall’ASL (aggiungendo 2 o 5 anni).
Per tutti quegli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del DPR
462/01 si dovrà prendere in considerazione o il verbale dell’ultima verifica
effettuata dalle ASL o, in mancanza di questo, la data del verbale di
omologazione dell’ISPESL o, in mancanza di quest’ultimo,
si dovrà fare riferimento alla data del rilascio della dichiarazione di
conformità.
Se manca quest’ultima (caso in cui l’impianto, sia
antecedente al 1990) si farà riferimento alla data di messa in servizio
dell’impianto. La data che risulta sommando a tale
data 2 o 5 anni è il termine ultimo entro cui dover fare effettuare la verifica
periodica.
Se tale termine è già scaduto, si dovrà richiedere immediatamente la verifica
del proprio impianto al un Organismo Abilitato o alle
ASL/ARPA.
Se l’impianto non è stato mai denunciato, si dovrà
procedere alla denuncia dello stesso, inviando la dichiarazione di conformità
all’ISPESL e all’ASL/ARPA.
Laddove è presente lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) le due
copie della dichiarazione di conformità andranno inviate allo stesso, con
preghiera di inoltro all’ISPESL e all’ASL.
In tal caso come detto sopra si dovrà far eseguire la verifica periodica
dell’impianto di terra se, sommando 2 o 5 anni alla data della dichiarazione di
conformità, tale data risulti già trascorsa.
Per tutti quegli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore della legge
46/90, mancando la dichiarazione di conformità la denuncia dovrà
effettuarsi mediante atto notorio in conformità a quanto previsto dal DPR n.
392/94 indicando la data di installazione degli impianti, e la rispondenza alla
L. 186/68. In quest’ultimo
caso si dovrà richiedere immediatamente la verifica periodica del proprio
impianto.
Impianto |
Omologazione |
Invio della dichiarazione |
Verifica a campione |
Periodicità della verifica |
Verificatore |
Impianti di terra in
locali ordinari |
Tramite la
dichiarazione di conformità dell'installatore |
All'ISPESL e
all'ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in servizio dell'impianto |
ISPESL |
Cinque anni |
ASL/ARPA od Organismo
abilitato |
Dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche in locali
non particolari |
Tramite la
dichiarazione di conformità dell'installatore |
All'ISPESL e all'ASL/ARPA
entro 30 giorni dalla messa in servizio dell'impianto |
ISPESL |
Cinque anni |
ASL/ARPA od Organismo
abilitato |
Impianti di terra in
cantieri, locali medici, ambienti a maggior rischio in caso di incendio |
Tramite la dichiarazione
di conformità dell'installatore |
All'ISPESL e
all'ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in servizio dell'impianto |
ISPESL |
Due anni |
ASL/ARPA od Organismo
abilitato |
Dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche in
cantieri, locali medici, ambienti a maggior rischio in caso di incendio |
Tramite la
dichiarazione di conformità dell'installatore |
All'ISPESL e
all'ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in servizio dell'impianto |
ISPESL |
Due anni |
ASL/ARPA od Organismo
abilitato |
Impianti elettrici in
luoghi con pericolo di esplosione |
Tramite prima verifica
ASL/ARPA |
All'ASL/ARPA entro 30
giorni dalla messa in servizio dell'impianto |
NO |
Due anni |
ASL/ARPA od Organismo
abilitato |
Condizioni necessarie affinchè scatti l'obbligo della denuncia (L'obbligo
esiste quando tutte le condizioni che riguardano un dato
impianto sono verificate) |
Impianto di messa a terra |
Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche |
Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche |
Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas o vapori |
Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri |
Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di sostanze
esplosive |
L'impianto
è realizzato in un luogo di lavoro (art. 3 DPR 547/55) |
SI |
SI |
SI |
SI |
SI |
SI |
L'impianto di terra è
stato realizzato ai fini della protezione dai contatti indiretti |
SI |
NON RIGUARDA |
NON RIGUARDA |
NON RIGUARDA |
NON RIGUARDA |
NON RIGUARDA |
L'impianto di terra non
riguarda cabine e centrali elettriche di aziende
produttrici o distributrici di energia elettrica |
SI |
NON RIGUARDA |
NON RIGUARDA |
NON RIGUARDA |
NON RIGUARDA |
NON RIGUARDA |
L'edificio non è autoprotetto dalle scariche atmosferiche |
NON RIGUARDA |
SI |
SI |
NON RIGUARDA |
NON RIGUARDA |
NON RIGUARDA |
L'attività rientra fra
quelle elencate nella tabella A o B del DPR 689/59 |
NON RIGUARDA |
SI |
NON RIGUARDA |
NON RIGUARDA |
NON RIGUARDA |
NON RIGUARDA |
L'edificio è un camino industriale
o una struttura metallica all'aperto di notevoli dimensioni |
NON RIGUARDA |
NON RIGUARDA |
SI |
NON RIGUARDA |
NON RIGUARDA |
NON RIGUARDA |
Esistono installazioni
elettriche nelle aree classificate come zone 0 o 1 |
NON RIGUARDA |
NON RIGUARDA |
NON RIGUARDA |
SI |
NON RIGUARDA |
NON RIGUARDA |
Esistono installazioni
elettriche nelle aree classificate come zone 20 o 21 |
NON RIGUARDA |
NON RIGUARDA |
NON RIGUARDA |
NON RIGUARDA |
SI |
NON RIGUARDA |
La sostanza
pericolosa è una sostanza esplosiva di quelle previste alla colonna 1 della
voce 51, tabella A del DM 22/12/58. La sostanza è in lavorazione e il tipo di
lavorazione rientra fra quelle elencate nella
colonna 2 della medesima voce 51 tabella A. |
NON RIGUARDA |
NON RIGUARDA |
NON RIGUARDA |
NON RIGUARDA |
NON RIGUARDA |
SI |
In caso di subentro,
se l’impianto non ha subito alcuna modifica sostanziale dal punto di vista della
sicurezza elettrica (es. ambienti ordinari che sono diventati “a maggior
rischio elettrico” o “locali ad uso medico”), il nuovo datore di lavoro ha come
unico obbligo quello di comunicare all’ISPESL e all’ASL/ARPA la variazione di
ragione sociale.
Se il nuovo datore di lavoro, invece, introduce modifiche sostanziali
all’impianto (es. cambio alimentazione da BT a MT, cambio di destinazione d’uso
di un locale che comporta variazione del rischio
elettrico, etc.), oltre alla variazione di ragione sociale deve comunicare
all’ISPESL e all’ASL/ARPA la modifica effettuata.
In questo caso è necessario che il datore di lavoro si attivi anche per
richiedere la verifica straordinaria prevista dal DPR 462/01 in caso di
modifica sostanziale dell’impianto.
Se il vecchio datore di lavoro non aveva mai denunciato gli
impianti, il nuovo proprietario se ne dovrà fare onere, con la relativa
verifica periodica.
Se il nuovo datore di lavoro sostituisce completamente l’impianto, si ricade
nel caso della denuncia di un nuovo impianto.
Ultima modifica:
Maggio 2005