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Periodicità per l’effettuazione delle verifiche secondo il d.p.r. 462/2001

 

 

Frequenza delle verifica

Quando effettuare la verifica

Tabella riassuntiva obblighi previsti per impianti nuovi o con modifiche sostanziali

Tabella riassuntiva dei limiti entro i quali deve essere effettuata la denuncia degli impianti

Come comportarsi in caso di “subentro


 

Frequenza delle verifica

Il datore di lavoro deve per legge:

  1. effettuare regolari manutenzioni degli impianti;
  2. far sottoporre gli stessi a verifiche periodiche, con la seguente frequenza:
    - ogni due anni
        1. per gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati in:
            a) cantieri;
            b) locali adibiti ad uso medico;
            c) ambienti a maggior rischio in caso di incendio;
        2. per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

    - ogni cinque anni per tutti gli altri casi.

In proposito si forniscono le seguenti indicazioni:
per "cantieri" devono intendersi quelli definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a) del DPR 494/96 e successive modifiche e integrazioni, e cioè sono considerati cantieri: “I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. In tal senso si percepisce la temporaneità del cantiere e quindi solo difficilmente esso avrà vita maggiore a due anni.”;

per "locali ad uso medico" devono intendersi quelli destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici), compresi gli ambulatori veterinari, e comunque quelli definiti dalla norma CEI 64-8/7, V ed. 2003;

per impianti “negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio” devono intendersi, in accordo con la norma CEI 64-8/7, gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati “in ambienti che presentano, in caso di incendio, un rischio maggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari”. La Norma CEI 64-8/7 comprende tra gli impianti a “A maggior rischio in caso di incendio” anche quelle attività rientranti nell’attività di controllo da parte dei Vigili del Fuoco, che devono rilasciare il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) così come stabiliti dal DM 16/02/1982.
Quindi in tutte le attività che hanno il CPI la periodicità è biennale.

perimpianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione” si intendono tutti quei luoghi in cui è stata fatta una valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro e risulta essere un luogo pericoloso. L’individuazione di questi luoghi ha subito recentemente una modificazione con l’entrata in vigore del D.Lgs. 233/03 del 10 settembre 2003. Antecedentemente a tale decreto, l’individuazione dei luoghi con pericolo di esplosione era effettuata da una classificazione convenzionale basata sulle tabelle A) e B) del DM 22/12/58.
Ora con il D. Lgs. 233/03 la procedura di determinazione delle zone segue la filosofia del D. Lgs. 626/94 e cioè è lo stesso datore di lavoro ad effettuare una valutazione dei rischi relativi al pericolo di esplosione (o la fa effettuare da personale qualificato).
I mezzi tecnici di valutazione sono forniti dalle norme tecniche e precisamente dalla norma EN 60079-10 (CEI 31-30, CEI 31-35, ecc.) per le atmosfere esplosive in presenza di gas e la EN 50281-3 per le atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili.
Per la verifiche di tali impianti l’articolo 88-undecies della D. Lgs. 626/96 (così come modificato dal D. Lgs. 233/03), prescrive che le zone sottoposte a verifica (biennale) secondo il DPR 462/01 siano solo le zone 0, 1, 20 e 21; rimangono escluse le zone 2 e 22.

Verifiche straordinarie
Le verifiche straordinarie previste dal DPR 462/01 devono essere richieste dal datore di lavoro, agli Organismi Abilitati o alle ASL/ARPA nei seguenti casi:

    a) Esito negativo della verifica periodica;
    b) Modifica sostanziale dell’impianto;
    c) Richiesta del datore di lavoro.


Quando effettuare la verifica

Individuata la frequenza della verifica periodica, occorre stabilire la tempistica entro cui effettuarla. La data che rappresenta il punto cardine è la data di entrata in vigore del DPR 462/01 e cioè il 23 gennaio 2002. Quindi per tutti gli impianti realizzati dopo tale data il datore di lavoro dovrà far effettuare la verifica periodica in dipendenza della data indicata sulla dichiarazione di conformità o quella dell’ultima verifica di legge effettuata dall’Ispesl o dall’ASL (aggiungendo 2 o 5 anni).
Per tutti quegli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del DPR 462/01 si dovrà prendere in considerazione o il verbale dell’ultima verifica effettuata dalle ASL o, in mancanza di questo, la data del verbale di omologazione dell’ISPESL o, in mancanza di quest’ultimo, si dovrà fare riferimento alla data del rilascio della dichiarazione di conformità.

Se manca quest’ultima (caso in cui l’impianto, sia antecedente al 1990) si farà riferimento alla data di messa in servizio dell’impianto. La data che risulta sommando a tale data 2 o 5 anni è il termine ultimo entro cui dover fare effettuare la verifica periodica.
Se tale termine è già scaduto, si dovrà richiedere immediatamente la verifica del proprio impianto al un Organismo Abilitato o alle ASL/ARPA.

Se l’impianto non è stato mai denunciato, si dovrà procedere alla denuncia dello stesso, inviando la dichiarazione di conformità all’ISPESL e all’ASL/ARPA.
Laddove è presente lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) le due copie della dichiarazione di conformità andranno inviate allo stesso, con preghiera di inoltro all’ISPESL e all’ASL.

In tal caso come detto sopra si dovrà far eseguire la verifica periodica dell’impianto di terra se, sommando 2 o 5 anni alla data della dichiarazione di conformità, tale data risulti già trascorsa.
Per tutti quegli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 46/90, mancando la dichiarazione di conformità la denuncia dovrà effettuarsi mediante atto notorio in conformità a quanto previsto dal DPR n. 392/94 indicando la data di installazione degli impianti, e la rispondenza alla L. 186/68. In quest’ultimo caso si dovrà richiedere immediatamente la verifica periodica del proprio impianto.


Tabella riassuntiva obblighi previsti per impianti nuovi o con modifiche sostanziali

 

Impianto

Omologazione

Invio della dichiarazione
di conformità

Verifica a campione

Periodicità della verifica

Verificatore

Impianti di terra in locali ordinari

Tramite la dichiarazione di conformità dell'installatore

All'ISPESL e all'ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in servizio dell'impianto

ISPESL

Cinque anni

ASL/ARPA od Organismo abilitato

Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche in locali non particolari

Tramite la dichiarazione di conformità dell'installatore

All'ISPESL e all'ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in servizio dell'impianto

ISPESL

Cinque anni

ASL/ARPA od Organismo abilitato

Impianti di terra in cantieri, locali medici, ambienti a maggior rischio in caso di incendio

Tramite la dichiarazione di conformità dell'installatore

All'ISPESL e all'ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in servizio dell'impianto

ISPESL

Due anni

ASL/ARPA od Organismo abilitato

Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche in cantieri, locali medici, ambienti a maggior rischio in caso di incendio

Tramite la dichiarazione di conformità dell'installatore

All'ISPESL e all'ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in servizio dell'impianto

ISPESL

Due anni

ASL/ARPA od Organismo abilitato

Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione

Tramite prima verifica ASL/ARPA

All'ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in servizio dell'impianto

NO

Due anni

ASL/ARPA od Organismo abilitato

 


Tabella riassuntiva dei limiti entro i quali deve essere effettuata la denuncia degli impianti

 

Condizioni necessarie affinchè scatti l'obbligo della denuncia (L'obbligo esiste quando tutte le condizioni che riguardano un dato impianto sono verificate)

Impianto di messa a terra

Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
(1° caso)

Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
(2° caso)

Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas o vapori

Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri

Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di sostanze esplosive

L'impianto è realizzato in un luogo di lavoro (art. 3 DPR 547/55)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

L'impianto di terra è stato realizzato ai fini della protezione dai contatti indiretti

SI

NON RIGUARDA

NON RIGUARDA

NON RIGUARDA

NON RIGUARDA

NON RIGUARDA

L'impianto di terra non riguarda cabine e centrali elettriche di aziende produttrici o distributrici di energia elettrica

SI

NON RIGUARDA

NON RIGUARDA

NON RIGUARDA

NON RIGUARDA

NON RIGUARDA

L'edificio non è autoprotetto dalle scariche atmosferiche

NON RIGUARDA

SI

SI

NON RIGUARDA

NON RIGUARDA

NON RIGUARDA

L'attività rientra fra quelle elencate nella tabella A o B del DPR 689/59

NON RIGUARDA

SI

NON RIGUARDA

NON RIGUARDA

NON RIGUARDA

NON RIGUARDA

L'edificio è un camino industriale o una struttura metallica all'aperto di notevoli dimensioni

NON RIGUARDA

NON RIGUARDA

SI

NON RIGUARDA

NON RIGUARDA

NON RIGUARDA

Esistono installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0 o 1

NON RIGUARDA

NON RIGUARDA

NON RIGUARDA

SI

NON RIGUARDA

NON RIGUARDA

Esistono installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 20 o 21

NON RIGUARDA

NON RIGUARDA

NON RIGUARDA

NON RIGUARDA

SI

NON RIGUARDA

La sostanza pericolosa è una sostanza esplosiva di quelle previste alla colonna 1 della voce 51, tabella A del DM 22/12/58. La sostanza è in lavorazione e il tipo di lavorazione rientra fra quelle elencate nella colonna 2 della medesima voce 51 tabella A.

NON RIGUARDA

NON RIGUARDA

NON RIGUARDA

NON RIGUARDA

NON RIGUARDA

SI

 


Come comportarsi in caso di “subentro


In caso di subentro, se l’impianto non ha subito alcuna modifica sostanziale dal punto di vista della sicurezza elettrica (es. ambienti ordinari che sono diventati “a maggior rischio elettrico” o “locali ad uso medico”), il nuovo datore di lavoro ha come unico obbligo quello di comunicare all’ISPESL e all’ASL/ARPA la variazione di ragione sociale.
Se il nuovo datore di lavoro, invece, introduce modifiche sostanziali all’impianto (es. cambio alimentazione da BT a MT, cambio di destinazione d’uso di un locale che comporta variazione del rischio elettrico, etc.), oltre alla variazione di ragione sociale deve comunicare all’ISPESL e all’ASL/ARPA la modifica effettuata.
In questo caso è necessario che il datore di lavoro si attivi anche per richiedere la verifica straordinaria prevista dal DPR 462/01 in caso di modifica sostanziale dell’impianto.
Se il vecchio datore di lavoro non aveva mai denunciato gli impianti, il nuovo proprietario se ne dovrà fare onere, con la relativa verifica periodica.
Se il nuovo datore di lavoro sostituisce completamente l’impianto, si ricade nel caso della denuncia di un nuovo impianto.

 

Ultima modifica: Maggio 2005