- Installatore.
Già si sa che il verificatore di un Organismo Abilitato, assume durante la verifica stessa la veste di
pubblico ufficiale. Anche l'installatore, che rilasciando la dichiarazione di
conformità omologa l'impianto di terra e/o l'impianto di protezione dalle
scariche atmosferiche si sostituisce agli Enti (ASL, ISPESL), diventa in quell'atto un pubblico
ufficiale ed è quindi tenuto a segnalare ad ispettori con la qualifica di
"ufficiali di polizia giudiziaria" (ispettori degli enti suddetti)
eventuali inadempienze. In caso contrario potrebbe essere accusato di omessa denuncia di reato.
- Luoghi
sia biennali che quinquennali.
Cosa fare nel caso in cui in un unico
posto di lavoro siano presenti alcuni ambienti per i
quali è prevista la verifica biennale (es. centrale termica, ambulatorio
medico, etc.) e altri per i quali è prevista la verifica quinquennale?
Possiamo individuare tre soluzioni. La
prima è quella di non porsi il problema e seguire il decreto alla lettera: ogni
due anni si effettua la verifica nell'ambiente
biennale e ogni cinque anni si effettua la verifica nell'ambiente quinquennale:
semplice ma forse poco razionale.
La seconda soluzione potrebbe essere
quella di effettuare la verifica ogni due anni per
l'intero impianto, a patto che il locale che prevede il biennale sia quello a
superficie prevalente, altrimenti si dovrebbe presumere che il datore di lavoro
non sia molto d'accordo.
Una terza soluzione, di mezzo, potrebbe
essere quella di alternare, a intervalli regolari di
due anni, una verifica totale dell'impianto e una verifica parziale cioè di
quei soli locali che richiedono il biennale. E' vero che quest'ultima
soluzione accorcia il quinquennale a quadriennale, però razionalizza gli
spostamenti del verificatore e le incombenze del datore di lavoro.
-
Verificatori.
Che caratteristiche devono avere i verificatori degli
Organismi Abilitati?
Un chiarimento del Ministero delle Attività Produttive ha stabilito più che
altro chi non lo può fare. Viene escluso infatti chiunque svolga attività di
consulenza, progettazione, installazione, manutenzione di impianti
(anche se non è quello da verificare) e qualsiasi tecnico che collabori con
studi di progettazione o imprese di installazione. Questo per garantire
l'indipendenza degli Organismi Abilitati. L’elenco dei verificatori viene inviato ed esaminato
dal ministero delle attività produttive. Poi in sostanza viene lasciata la
responsabilità alla serietà del singolo Organismo.
Una nostra interpretazione prevede per i
verificatori un requisito di ingresso pari a quello
necessario all’ottenimento della qualifica di “responsabile tecnico” di imprese
installatrici (infatti questi si presume abbiano la competenza necessaria per
firmare le dichiarazioni di conformità e le relative verifiche iniziali omologative), ferma restando poi la responsabilità
dell’Organismo di predisporre un iter formativo ad-hoc
per rendere il verificatore completamente competente.
-
Sovrapposizione di verifiche.
Il DPR 462/01 prevede due obblighi per il
datore di lavoro:
quello di effettuare queste verifiche “ispettive” di cui
stiamo parlando, con la cadenza stabilita, e quello di effettuare regolari
manutenzioni dell'impianto che si possono tradurre anche con l'effettuazione di
verifiche “manutentive” previste dalla vigente
normativa CEI per quell'ambiente. Ricordiamo che la
manutenzione degli impianti ai fini della sicurezza è
un obbligo previsto oltre che dal DPR 462/01 (art. 4), anche dal DPR 547/55 (artt. 267 e 374) e dal Dlgs
626/94 (artt. 3 e 32). Le prime verifiche sono
effettuate dall'ASL/ARPA od Organismo Abilitato, le seconde da liberi professionisti o dalle ditte installatrici (siamo
sicuri che non potrebbe farle l’Organismo Abilitato? Lo scrive il Prof. di Torino, ma la sua non è Legge, solo
un’opinione interpretativa …. meglio chiedere
al Ministero). In questo modo non dovrebbero esserci sovrapposizioni di
competenze, anche se è abbastanza utopistico aspettarsi che un datore di lavoro
faccia eseguire le une e le altre verifiche.
-
Sanzioni nel caso di impianti
realizzati prima dell’entrata in vigore del DPR 462/01 e mai denunciati.
Ci si chiede: Esiste un limite di tempo
oltre il quale l’omessa denuncia cade in prescrizione,
oppure è una violazione che può essere contestata sempre ?
Seppure non ci sia
ancora un’interpretazione univoca, la tesi prevalente dovrebbe essere
che l’omessa denuncia è considerato un reato
permanente e che esista continuità normativa tra il DM 12/09/59 e il DPR
462/01. In questo caso l’organo di vigilanza può contestare il reato senza limiti di tempo e il datore di lavoro commette reato fino
alla denuncia. Il reato si prescrive solo dopo tre
anni + trenta giorni dalla ritardata denuncia. Nel caso in cui venisse accolta invece la tesi della discontinuità tra il DM
12/09/59 e il DPR 462/01, il reato ricomincerebbe dalla data di entrata in
vigore del nuovo decreto (23 gennaio 2001) e si prescriverebbe quindi il 23
gennaio 2005.
- Differenze
tra ASL/ARPA e Organismo abilitato.
Chiamata dal datore di lavoro ad effettuare la verifica, l'ASL/ARPA ha facoltà di segnalare
la verifica all'intero ambito della sicurezza all'interno dell'azienda, mentre
l'Organismo Abilitato si deve limitare ad effettuare le sole verifiche previste
dalla richiesta.
- ASL/ARPA
in azienda.
Al contrario di quanto succedeva
prima, l'ASL/ARPA non può presentarsi in azienda per effettuare un controllo,
diciamo così, a sorpresa. Può solamente presentarsi per chiedere il verbale di verifica ed accertarsi che le scadenze siano state
rispettate. L'ASL/ARPA (o l'Organismo Abilitato) deve essere chiamata dal datore di
lavoro, che peraltro ha l'obbligo di farlo.
-
Dichiarazione da trasmettere.
Come sappiamo, al
termine dei lavori l'installatore deve inviare la dichiarazione di
conformità per omologare l'impianto. Ma quale dichiarazione ?
L'intera dichiarazione, cioè quella comprensiva anche degli allegati obbligatori
previsti, o una versione light con la sola prima pagina ? L'ISPESL, atterrita
dall'arrivo di una possibile valanga cartacea, si è
affrettata a specificare che è sufficiente inviare il solo frontespizio,
assieme al modulo di trasmissione della dichiarazione. D'altra parte l'intera
dichiarazione, che non è completa senza gli allegati, deve essere disponibile
per un controllo presso l'azienda.
- Chi
deve effettuare le verifiche straordinarie in seguito
ad esito negativo della verifica ?
Si potrebbero prospettare le seguenti
possibilità:
1) A scelta, da parte
del datore di lavoro, uno dei soggetti abilitati;
2) Obbligatoriamente, su
richiesta del datore di lavoro, il soggetto che ha effettuato la stessa
verifica periodica con esito negativo;
3) D’ufficio, il
soggetto che ha effettuato la stessa verifica periodica con esito negativo.
Probabilmente la scelta corretta è la
prima, poiché anche il decreto non specifica nulla al
riguardo. Un’altra
questione non chiara è il significato di atto
amministrativo che assume la verifica straordinaria, eseguita in seguito a
modifiche sostanziali, poiché il rilascio da parte dell’impresa installatrice
assume di per sé una riomologazione dell’impianto.
- Il
contenuto del verbale di verifica di un Organismo
abilitato. (Circ. n. 826303 18/04/03 Min. Att. Prod).
1) La descrizione sommaria dei controlli
e delle misure effettuate;
2) I dati relativi alle suddette misure;
3) Il nominativo
del verificatore che, per conto dell’Organismo, ha effettuato la verifica.
Nel verbale dovranno inoltre essere
sinteticamente indicati i seguenti elementi:
4) Anno di installazione
dell’impianto
5) Presenza o meno della dichiarazione di
conformità ai sensi della legge 46/90
6) Presenza o meno del
progetto (in relazione alla tipologia dell’impianto stesso).
- Dubbio
interpretativo: quando si valutano vecchi impianti già in servizio, cioè preesistenti alla data del 23/01/02, nei casi c) e
d) quando si invia la dichiarazione di conformità si deve anche richiedere
subito la verifica periodica, poiché presumibilmente sono già trascorsi 2/5
anni dalla messa in esercizio effettiva dell’impianto, oppure la verifica non
ha significato di esistere, perché il rilascio della dichiarazione di conformità
presuppone che l’installatore esegua le verifiche al termine dell’impianto. La
soluzione che sembra più logica è la seguente: richiedere subito la verifica periodica solo nei casi in cui non si fa eseguire un
adeguamento dell’impianto dall’impresa installatrice, e quindi nel caso
dell’invio dell’atto notorio (d3) e nel caso in cui già esista una
dichiarazione di conformità (c1).
A nostro avviso, a meno che in occasione
dell’adeguamento non si rifaccia completamente
l’impianto (caso in cui può intendersi valida la verifica omologativa
relativa alla dichiarazione di conformità relativa a “nuovo impianto”) il d.l.
è sempre obbligato a far eseguire subito le verifiche periodiche.
- Qual
è il soggetto tenuto a presentare la denuncia e a fare
effettuare le verifiche ?
Sembra una domanda inutile poiché è stato
ribadito più volte che si tratta del datore di lavoro,
ma un dubbio può sorgere: spesso chi ha lavoratori dipendenti all’interno di
una struttura, non è il proprietario della struttura, ma solo l’affittuario.
Ebbene cosa accade ?
Nulla, ribadiamo
che è sempre colui che ha alle proprie dipendenze lavoratori subordinati che
deve ottemperare agli obblighi del DPR 462/01, anche se utilizza solo i locali
e non ne è il proprietario. Rimane l’incertezza su chi debba
sobbarcarsi l’onere economico della verifica, ma questo varia da caso a caso,
poiché dipende dal contratto di locazione stabilito fra proprietario e datore
di lavoro.
-
E se i dipendenti sono i familiari del
datore di lavoro?
In caso di aziende
in cui lavorano solo familiari del datore di lavoro (la cosiddetta impresa familiare), questi non sono
considerati lavoratori subordinati (ai sensi dell’art. 3 del DPR 547/55), e
quindi non si applica il DPR 462/01. Questa interpretazione deriva dalla
sentenza n. 212 del 3 maggio 1993 della Corte Costituzionale,
la quale afferma in sostanza che visti i legami affettivi esistenti, sarebbe
problematico l’incastro di obblighi e doveri sanzionati anche attraverso procedure
d’ufficio, e quindi dispone la non applicabilità del DPR 547/55 alle imprese
familiari. L’impresa familiare è definita dall’art. 230-bis del Codice Civile
in questo modo:
“quando
i familiari, e non altri soggetti prestano in modo continuativo
la propria attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa e non sia
configurabile un diverso rapporto”. Per familiari si intendono
il coniuge, i parenti fino al terzo grado (genitori e figli, fratelli e
sorelle, nonni e nipoti, zii e nipoti) e gli affini fino al secondo grado
(suoceri, nuore e generi, coniuge e cognati, coniuge e nonni dell’altro
coniuge). Va da sé che la sola presenza di un
lavoratore subordinato esterno alla famiglia comporta l’attivazione delle
procedure di denuncia degli impianti, previsto dal decreto. Ricordiamo che se i
familiari prestano la propria attività in modo saltuario, o se il rapporto tra familiari è definito con una forma societaria (es. srl, snc, sas,
etc.), o se il rapporto ha le caratteristiche di una società di fatto, allora
non si può più parlare di impresa familiare.
- Se
in un locale, ad esempio una abitazione, lavorano
dipendenti di una impresa esterna ?
In questo caso non occorre effettuare la denuncia dell’impianto di terra, in quanto i
lavoratori subordinati svolgono saltuariamente la loro attività. Ad esempio il
dipendente dell’impresa installatrice, dell’idraulico o dell’impresa edile che
svolgono lavori in un edificio di civile abitazione non presuppongono quindi
l’attivarsi delle verifiche.
- Impianto
di terra comune a diverse attività.
Un locale può
comprendere differenti attività che fanno capo a differenti datori di lavoro. L’omologazione e le verifiche successive devono essere richieste separatamente da ciascun datore di
lavoro, in quanto se è vero che l’impianto di terra è unico, non è lo stesso
per tutti gli altri dispositivi utilizzati per la protezione contro i contatti
indiretti, interruttori differenziali, conduttori di protezione, equipotenziali, etc.
- Il
comune dà in concessione ad aziende private la gestione di impianti
e/o locali (es. asili nido). Ribadiamo ancora una
volta che è il datore di lavoro che si deve attivare per l’effettuazione delle
verifiche. In questo caso quindi è l’azienda che ha in gestione i locali che se
ne deve occupare (sempre ovviamente che abbia alle
proprie dipendenze dei lavoratori subordinati). Come per gli affittuari di un locale, anche qui può sorgere il dubbio su chi debba
prosaicamente sborsare i soldi, e anche qui dipende dal contratto di gestione
stipulato fra Ente locale e azienda privata.
- Impianto già realizzato, in cui viene assunto il primo dipendente.
Può accadere che
l’impianto sia stato realizzato in un locale utilizzato da un’impresa familiare
o individuale. Al momento del
ricevimento della dichiarazione di conformità da parte
dell’installatore, l’utilizzatore del locale non deve denunciare l’impianto di
terra (e/o scariche atmosferiche e/o esplosione). Nel momento in cui una
persona viene assunta, l’utilizzatore del locale diventa datore di lavoro e
come tale, sottoposto all’obbligo di invio della dichiarazione di conformità
(già posseduta da tempo) all’ISPESL e all’ASL/ARPA,
entro trenta giorni dalla data di assunzione del lavoratore subordinato.
- Da chi viene richiesta la verifica e
con quali tempi?
La verifica viene richiesta dal datore di lavoro delle
aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà
a contattare Organismi di Ispezione privati o pubblici (ASL/ARPA).
La norma stabilisce, non proprio esattamente, entro quali tempi richiedere la
prima verifica, ma è buon senso fare riferimento alla messa in esercizio
dell’impianto in esame (indipendentemente se l’assunzione del
lavoratore subordinato cessi negli anni a seguire o si crei dopo la messa in
esercizio).
Le verifiche periodiche si avranno con la seguente frequenza:
- ogni
cinque anni per tutti gli altri casi.
-
Se un’azienda ha solo degli stagisti
è soggetta agli obblighi del DPR 462/01?
Secondo la legislazione vigente, ai fini della sicurezza dei
lavoratori, sono assimilati ai dipendenti anche i soci
lavoratori delle società di persone o cooperative, gli stagisti,
gli apprendisti e persino gli allievi di scuole che utilizzano macchine
utensili e attrezzature in genere.
-
In che modo il D.L. richiede l’ispezione di verifica
all’Organismo?
Mediante una proposta contrattuale, da lui
sottoscritta, su apposita modulistica predisposta dallo
I.A.C.E. s.r.l.
In tale proposta contrattuale il D.L. specifica una serie di dati necessari a
determinare la tariffa. L’Organismo, entro 7 giorni dal ricevimento della
proposta contrattuale (in realtà i tempi saranno di norma
molto inferiori), invia apposita comunicazione di accettazione al D.L. a
mezzo fax o a mezzo e-mail necessariamente seguite da una conferma della
ricezione mediante stesso mezzo da parte del D.L.; in
caso di mancata conferma lo I.A.C.E. s.r.l.
potrà astenersi dal effettuare l’ispezione
comunicandone l’intenzione al D.L..
- Come si possono determinare
le tariffe delle verifiche?
I.A.C.E. s.r.l. ha
predisposto un tariffario, costruito in base alla superficie di estensione
dell’impianto e alla sua potenza contrattuale, che permette di determinare
abbastanza precisamente i tempi di durata delle ispezioni e, conseguentemente,
le tariffe.
Un discorso a parte riguarda i locali con pericolo di
esplosione, gli ambienti di lavoro che superano di molto i limiti dimensionali
previsti nel tariffario e altri casi particolari.
In tutti questi casi è possibile richiedere un questionario informativo, da
compilare e inviare via fax o via e-mail all’Organismo.
Tale informativa permette all’Organismo di emettere, in pochi
minuti, un’offerta adeguata, tenendo conto dunque di numerosi altri fattori, oltre
alla superficie coperta e alla potenza contrattuale.
I.A.C.E. s.r.l. si
sforza di determinare con precisione sia la tariffa che la durata delle
ispezioni. Le tariffe così costruite sono caratterizzate
da una chiarezza e trasparenza che, finora, non abbiamo riscontrato in nessun
altro tariffario di enti pubblici o privati.
-
C’è compatibilità tra il lavoro di verificatore di
Organismo di Ispezione e di progettista libero professionista?
La Appendice A della norma UNI CEI EN 45004 stabilisce che “il
personale responsabile dell’effettuazione dell’ispezione non deve essere il
progettista, il costruttore, il fornitore, l’installatore, l’acquirente, il
proprietario, l’utilizzatore o il manutentore degli oggetti sottoposti ad
ispezione”.
Un chiarimento del Ministero ha specificato che l’ispettore di tali impianti
non solo non può essere una delle figure precedentemente
elencate per l’impianto oggetto di verifica ma neanche concorrente di essi.
In pratica ha specificato che l’ispettore non può essere né progettista di impianti elettrici, né installatore, né consulente in
materia di impianti elettrici né rivenditore o produttore di materiali
elettrici.
-
In quali casi si deve richiedere la verifica periodica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e
quali sono tali impianti?
Nel DPR 462/01 si fa riferimento a
ulteriori decreti che avrebbero dovuto spiegare meglio il campo di applicazione
del DPR medesimo.
In assenza di tali decreti esplicativi occorre usare il buon senso. Pare cioè plausibile utilizzare il campo di applicazione del DPR
547/55.
Secondo i decreti attuativi del DPR 547/55, andavano denunciati (e quindi
verificati periodicamente) gli impianti di protezione da scariche atmosferiche
dirette (escluso quindi gli SPD), solo per le attività soggette al controllo
dei VV.F. (cioè quelle allora inserite nel DPR 689/59
tab. A e B).
In pratica: se in un’azienda soggetta al controllo dei VV.F.
è installato un parafulmine, il DL è (quasi) certamente tenuto a “denunciarlo”,
inviando dichiarazione di conformità (o documento equivalente, cioè
dichiarazione a firma dell’installatore, di aver rispettato la regola
dell’arte), come indicato dal DPR 462/01 e a far eseguire verifiche periodiche
con la periodicità prevista.
Se invece l’azienda non contiene attività soggette, parrebbero non necessarie sia la “denuncia” sia la verifica periodica. In ogni caso
non è vietato far eseguire le verifiche periodiche (es. straordinarie) e
quindi, per maggior tranquillità, il DL la può richiedere comunque.
- Cosa si intende per "impianti con pericolo di esplosione"?
Il recente DPR 233/03 abroga le tabelle A
e B del DM 22/12/58 e stabilisce che tutti i datori di lavoro devono far
eseguire una valutazione del rischio mirata all’individuazione di eventuali
zone con pericolo di esplosione. La valutazione sarà effettuata
mediante le procedure di cui alle norme CEI 31-30 e 31-35. A seguito di
tale individuazione di zone pericolose, secondo lo stesso decreto, le verifiche
di cui al DPR 462/01 saranno eseguite SOLO ove vi
siano zone 0 (o 20) e 1 o (21).
-
Le centrali termiche e le
cucine, sono luoghi con pericolo di esplosione o
luoghi marci?
Se non
si possono considerare luoghi con pericolo di
esplosione (v. faq precedente) le centrali termiche o
cucine, con potenza installata superiore a 30.000 kCal/h (35 kW) sono soggette a normative specifiche di prevenzione
incendi (DM 12/04/96), pertanto si può ritenere che la combinazione dei fattori
di rischio incendio non sia trascurabile ma determini un luogo “ a maggior
rischio in caso di incendio”(fermo restando che tale classificazione dovrebbe
essere evidente nel progetto degli impianti).
-
Nel caso di impianto elettrico in una
cava come si calcola la tariffa da applicare?
La tariffa si può calcolare utilizzando le tariffe
ordinarie, per i locali destinati a uffici, capannoni
e tutte gli ambienti di lavoro al chiuso, mentre per la parte di impianti
esterni (impianti di selezione, macinazione ecc.) si può applicare la tariffa
per i cantieri.
Nei casi dubbi, però, è comunque possibile richiedere allo
I.A.C.E. s.r.l. un’offerta
ad hoc.
-
Qual è la periodicità delle verifiche periodiche per uno studio
medico senza apparecchi elettrici con parti applicate?
Tale locale è da intendersi “locale ad
uso medico di gruppo 0”, perciò la periodicità prevista è di due anni.
-
Qual è la periodicità delle verifiche per
una struttura mista, cioè con locali a maggior rischio in caso di incendio e
locali di tipo ordinario?
Per luoghi di lavoro dove l’attività prevalente impone periodicità biennale, è opportuno estendere tale periodicità all’intero impianto. Nei casi in cui la periodicità biennale fosse necessaria per piccoli ambienti (es. locale centrale termica, o locale gruppo elettrogeno di pot. > 25 kW) si può procedere con periodicità differenti.
- In caso di attività con la sola centrale termica a periodicità biennale è proprio necessario far eseguire la verifica biennale alla stessa dato che essa non è proprio un luogo di lavoro?
E’ vero che in genere nella centrale termica non stazionano i dipendenti di un’azienda per lavorare.
Non essendo espressamente dichiarato da alcun riferimento legislativo che si
possono escludere i locali tecnici dalle verifiche
periodiche degli impianti, è consigliabile, per i datori di lavoro, far
eseguire verifiche riguardanti anche tali locali, per non rischiare di
incorrere in eventuali sanzioni.
-
Qual è la periodicità delle verifiche per
un cantiere e cosa si intende esattamente con questa parola?
Le verifiche periodiche per i cantieri si effettuano
ogni due anni.
Per la definizione di cantiere si fa riferimento al Dlgs
494/96:
“qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o
di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I”, ovvero;
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento , ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di
opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in
metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti
strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori
edili o di ingegneria civile, per le opere di bonifica, di sistemazione
forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria
civile gli scavi, ed il montaggio o lo smontaggio di elementi prefabbricati
utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.”
- Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove è svolta l’attività di
centro estetico? Secondo
la norma CEI 64-8/7V2 art. 710.2.1 un locale per trattamenti estetici in cui si
utilizzano apparecchiature elettriche per uso estetico
(guida CEI 6239), è assimilabile ad un locale ad uso medico.
Se un centro estetico esercita un’attività con macchine
aventi parti applicate al corpo umano, come per i locali medici di gruppo 1, la
periodicità delle verifiche è di due anni.
- Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove è svolta l’attività di
parrucchiere? Nell’attività
di parrucchiere non ci dovrebbero essere macchine con parti applicate al
paziente, in quanto si dovrebbe esercitare l’attività
con apparecchi quali phon, caschi per signora o simili; di conseguenza la
periodicità sarebbe di 5 anni.
Nel caso in cui ci sono lampade per abbronzatura o altri
apparecchi elettrici per trattamenti estetici, con parti a contatto, la
periodicità diventa biennale come al punto precedente.
-
Qual è la periodicità delle verifiche per
un locale dove c’è l’attività di ambulatorio veterinario?
La norma CEI 64-8 710.2.1 e 710.2.2 oltre a definire “il
locale medico destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di
sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti…”
aggiunge che “per paziente si intende persona o animale”.
Queste definizioni implicano che l’ambulatorio veterinario è un locale ad uso
medico.
Dunque, in caso sia presente almeno un dipendente,
esso è soggetto a DPR 462/01 con una periodicità delle verifiche biennale.
-
Una palestra con apparecchi ad uso ginnico è classificabile come
locale ad uso medico?
La palestra non ha, in genere, apparecchi elettromedicali e
quindi non rientra tra i locali ad uso medico; in
generale la periodicità delle verifiche sarà quindi quinquennale come per tutti
i locali ordinari.
Nel caso in cui nella palestra sono ubicati lettini di abbronzatura
o altre apparecchiature elettromedicali per trattamenti estetici (es. elettrostimolatori con alimentazione da rete), si devono
adottare misure di protezione analoghe ai locali medici di gruppo 1 e quindi le
verifiche assumono, in questo caso, una periodicità biennale.
- Un ristorante con cucina elettrica e
120 posti a sedere è soggetto a verifica biennale o
quinquennale?
Dalla circolare del Ministero
dell’Interno n°36 del 11/12/1985 si evince che i ristoranti non sono soggetti
ai controlli della prevenzione incendi, indipendentemente dal numero di persone.
Se invece la sala è destinata anche a banchetti con
danze, è “luogo di pubblico spettacolo” e quindi soggetta a prevenzione
incendi.
In tal caso è inquadrabile come luogo a maggior rischio in caso di incendio.
Resta comunque compito del il progettista degli
impianti elettrici stabilire se è un luogo “a maggior rischio in caso di
incendio” o meno. In tal caso la periodicità è biennale, altrimenti
quinquennale.
-
Cosa si intende per modifica sostanziale
dell’impianto (in seguito alla quale il DL deve richiedere la verifica
straordinaria)?
Secondo una circolare ISPESL n°12988 del 24 ottobre 1994
indirizzata ai dipartimenti, sono soggetti ad una nuova denuncia e quindi ad
una verifica straordinaria, gli impianti che sono stati oggetto di
trasformazioni sostanziali, intendendo per esse quelle modifiche che in qualche
modo coinvolgono l’impianto totalmente o nel punto di consegna.
Qualche esempio di trasformazione sostanziale:
· Le variazioni della categoria
dell’impianto o della tensione di alimentazione;
· Aumento di potenza che implica
modifica del quadro generale o della cabina di trasformazione;
· Una modifica del sistema elettrico
o del sistema di protezione dai contatti indiretti, se può interessare tutto
l’impianto;
· L’aumento delle cabine di
trasformazione nei sistemi di categoria II;
· Cambio di destinazione d’uso del
locale, in caso comporti variazioni significative alla valutazione del rischio
elettrico (es. trasformazione da ufficio a studio medico)
Non sono, perciò, da considerare
trasformazioni sostanziali:
· le modifiche nei quadri
secondari o circuiti terminali;
· l’aumento della potenza
contrattuale se non comporta modifiche sull’impianto;
· il cambio della ragione sociale.
Cosa succede se il DL prima della scadenza dei due/cinque anni dall’ultima verifica periodica si fa rilasciare una nuova dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico?
Nel caso di rilascio di
dichiarazione di conformità a seguito di manutenzione ordinaria/straordinaria
dell’impianto rimane l’obbligo di far effettuare la verifica periodica prima
della scadenza dei due/cinque anni dall’ultima VP.
Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di modifica
sostanziale dell’impianto, il DL deve inviare la nuova dichiarazione di
conformità alla ASL/ARPA e far effettuare la verifica straordinaria ad un Organismo Abilitato o ad ASL/ARPA.
Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di rifacimento
totale dell’impianto, si deve seguire la procedura relativa ai nuovi impianti.
Evidentemente, se un organo di vigilanza dovesse scoprire una falsa
dichiarazione di conformità, ciò comporterebbe guai molto seri sia al datore di
lavoro, sia alla ditta installatrice.
- Un’industria di abbigliamento con più di 25 addetti è un luogo a maggior rischio in caso di incendio (essendo soggetta a prevenzione incendi sotto l’attività n°49)?
La
nuova norma CEI 64-8 all’art. 751.03 specifica che in assenza di specifica
valutazione del rischio incendio, tutte le attività soggette al controllo dei VV.F., di cui al DM 16/02/82, sono
normalmente considerabili “a maggior rischio”.
A ulteriore supporto di tale tesi, si ricorda inoltre che, normalmente,
un’attività sottoposta a controllo dei VV.F. (come in
questo caso), essendo sempre a rischio incendio “medio” o “alto” (secondo la
classificazione di cui al DM 10/03/98), presumibilmente è tale che la
combinazione dei fattori di rischio di cui al punto 751.03 della CEI 64-8 la fa
rientrare tra i luoghi a maggior rischio in caso di incendio.
-
La Farmacia: Locale ad uso medico?
Il
DPR 462/01 indica differenti periodicità di verifica a
seconda della tipologia d’impianto (ogni due o cinque anni). In particolar modo
per i locali ad uso medico è stabilita una periodicità di due anni. Ma
cosa si intende per “locale ad uso medico”?. L’ultima
edizione della norma tecnica CEI 64-8 ed. 2003, sez. 710 definisce "locali
ad uso medico” tutti quei luoghi destinati a scopi diagnostici, terapeutici,
chirurgici, di sorveglianza o riabilitazione dei pazienti (inclusi i
trattamenti estetici), compresi gli ambulatori veterinari.
In
tal caso una farmacia è definita come locale ad uso medico (in tal caso la
periodicità è biennale), se al suo interno si effettuano
diagnosi come la misura della pressione, l’ECG, la misurazione diabete ecc., o
eventuali terapie come massaggi trattamenti vari, riabilitazioni ecc.
Resta a carico del datore di lavoro la
responsabilità dell’individuazione dei locali ad uso
medico e della “scelta” sulla periodicità della verifica.
Ultima modifica: Maggio
2005