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Domande frequenti

 

- Installatore.

Già si sa che il verificatore di un Organismo Abilitato, assume durante la verifica stessa la veste di pubblico ufficiale. Anche l'installatore, che rilasciando la dichiarazione di conformità omologa l'impianto di terra e/o l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche si sostituisce agli Enti (ASL, ISPESL), diventa in quell'atto un pubblico ufficiale ed è quindi tenuto a segnalare ad ispettori con la qualifica di "ufficiali di polizia giudiziaria" (ispettori degli enti suddetti) eventuali inadempienze. In caso contrario potrebbe essere accusato di omessa denuncia di reato.

 

- Luoghi sia biennali che quinquennali.

Cosa fare nel caso in cui in un unico posto di lavoro siano presenti alcuni ambienti per i quali è prevista la verifica biennale (es. centrale termica, ambulatorio medico, etc.) e altri per i quali è prevista la verifica quinquennale?

Possiamo individuare tre soluzioni. La prima è quella di non porsi il problema e seguire il decreto alla lettera: ogni due anni si effettua la verifica nell'ambiente biennale e ogni cinque anni si effettua la verifica nell'ambiente quinquennale: semplice ma forse poco razionale.

La seconda soluzione potrebbe essere quella di effettuare la verifica ogni due anni per l'intero impianto, a patto che il locale che prevede il biennale sia quello a superficie prevalente, altrimenti si dovrebbe presumere che il datore di lavoro non sia molto d'accordo.

Una terza soluzione, di mezzo, potrebbe essere quella di alternare, a intervalli regolari di due anni, una verifica totale dell'impianto e una verifica parziale cioè di quei soli locali che richiedono il biennale. E' vero che quest'ultima soluzione accorcia il quinquennale a quadriennale, però razionalizza gli spostamenti del verificatore e le incombenze del datore di lavoro.

 

-          Verificatori.

Che caratteristiche devono avere i verificatori degli Organismi Abilitati? Un chiarimento del Ministero delle Attività Produttive ha stabilito più che altro chi non lo può fare. Viene escluso infatti chiunque svolga attività di consulenza, progettazione, installazione, manutenzione di impianti (anche se non è quello da verificare) e qualsiasi tecnico che collabori con studi di progettazione o imprese di installazione. Questo per garantire l'indipendenza degli Organismi Abilitati. L’elenco dei verificatori viene inviato ed esaminato dal ministero delle attività produttive. Poi in sostanza viene lasciata la responsabilità alla serietà del singolo Organismo.

Una nostra interpretazione prevede per i verificatori un requisito di ingresso pari a quello necessario all’ottenimento della qualifica di “responsabile tecnico” di imprese installatrici (infatti questi si presume abbiano la competenza necessaria per firmare le dichiarazioni di conformità e le relative verifiche iniziali omologative), ferma restando poi la responsabilità dell’Organismo di predisporre un iter formativo ad-hoc per rendere il verificatore completamente competente.

 

-          Sovrapposizione di verifiche.

Il DPR 462/01 prevede due obblighi per il datore di lavoro:

quello di effettuare queste verifiche “ispettive” di cui stiamo parlando, con la cadenza stabilita, e quello di effettuare regolari manutenzioni dell'impianto che si possono tradurre anche con l'effettuazione di verifiche “manutentive” previste dalla vigente normativa CEI per quell'ambiente. Ricordiamo che la manutenzione degli impianti ai fini della sicurezza è un obbligo previsto oltre che dal DPR 462/01 (art. 4), anche dal DPR 547/55 (artt. 267 e 374) e dal Dlgs 626/94 (artt. 3 e 32). Le prime verifiche sono effettuate dall'ASL/ARPA od Organismo Abilitato, le seconde da liberi professionisti o dalle ditte installatrici (siamo sicuri che non potrebbe farle l’Organismo Abilitato? Lo scrive il Prof. di Torino, ma la sua non è Legge, solo un’opinione interpretativa …. meglio chiedere al Ministero). In questo modo non dovrebbero esserci sovrapposizioni di competenze, anche se è abbastanza utopistico aspettarsi che un datore di lavoro faccia eseguire le une e le altre verifiche.

 

-          Sanzioni nel caso di impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del DPR 462/01 e mai denunciati.

Ci si chiede: Esiste un limite di tempo oltre il quale l’omessa denuncia cade in prescrizione, oppure è una violazione che può essere contestata sempre ?

Seppure non ci sia ancora un’interpretazione univoca, la tesi prevalente dovrebbe essere che l’omessa denuncia è considerato un reato permanente e che esista continuità normativa tra il DM 12/09/59 e il DPR 462/01. In questo caso l’organo di vigilanza può contestare il reato senza limiti di tempo e il datore di lavoro commette reato fino alla denuncia. Il reato si prescrive solo dopo tre anni + trenta giorni dalla ritardata denuncia. Nel caso in cui venisse accolta invece la tesi della discontinuità tra il DM 12/09/59 e il DPR 462/01, il reato ricomincerebbe dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto (23 gennaio 2001) e si prescriverebbe quindi il 23 gennaio 2005.

 

- Differenze tra ASL/ARPA e Organismo abilitato.

Chiamata dal datore di lavoro ad effettuare la verifica, l'ASL/ARPA ha facoltà di segnalare la verifica all'intero ambito della sicurezza all'interno dell'azienda, mentre l'Organismo Abilitato si deve limitare ad effettuare le sole verifiche previste dalla richiesta.

 

- ASL/ARPA in azienda.

Al contrario di quanto succedeva prima, l'ASL/ARPA non può presentarsi in azienda per effettuare un controllo, diciamo così, a sorpresa. Può solamente presentarsi per chiedere il verbale di verifica ed accertarsi che le scadenze siano state rispettate. L'ASL/ARPA (o l'Organismo Abilitato) deve essere chiamata dal datore di lavoro, che peraltro ha l'obbligo di farlo.

 

-          Dichiarazione da trasmettere.

Come sappiamo, al termine dei lavori l'installatore deve inviare la dichiarazione di conformità per omologare l'impianto. Ma quale dichiarazione ?

L'intera dichiarazione, cioè quella comprensiva anche degli allegati obbligatori previsti, o una versione light con la sola prima pagina ? L'ISPESL, atterrita dall'arrivo di una possibile valanga cartacea, si è affrettata a specificare che è sufficiente inviare il solo frontespizio, assieme al modulo di trasmissione della dichiarazione. D'altra parte l'intera dichiarazione, che non è completa senza gli allegati, deve essere disponibile per un controllo presso l'azienda.

 

 

- Chi deve effettuare le verifiche straordinarie in seguito ad esito negativo della verifica ?

Si potrebbero prospettare le seguenti possibilità:

1) A scelta, da parte del datore di lavoro, uno dei soggetti abilitati;

2) Obbligatoriamente, su richiesta del datore di lavoro, il soggetto che ha effettuato la stessa verifica periodica con esito negativo;

3) D’ufficio, il soggetto che ha effettuato la stessa verifica periodica con esito negativo.

Probabilmente la scelta corretta è la prima, poiché anche il decreto non specifica nulla al riguardo. Un’altra questione non chiara è il significato di atto amministrativo che assume la verifica straordinaria, eseguita in seguito a modifiche sostanziali, poiché il rilascio da parte dell’impresa installatrice assume di per sé una riomologazione dell’impianto.

 

 

- Il contenuto del verbale di verifica di un Organismo abilitato. (Circ. n. 826303 18/04/03 Min. Att. Prod).

1) La descrizione sommaria dei controlli e delle misure effettuate;

2) I dati relativi alle suddette misure;

3) Il nominativo del verificatore che, per conto dell’Organismo, ha effettuato la verifica.

 

Nel verbale dovranno inoltre essere sinteticamente indicati i seguenti elementi:

4) Anno di installazione dell’impianto

5) Presenza o meno della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90

6) Presenza o meno del progetto (in relazione alla tipologia dell’impianto stesso).

 

- Dubbio interpretativo: quando si valutano vecchi impianti già in servizio, cioè preesistenti alla data del 23/01/02, nei casi c) e d) quando si invia la dichiarazione di conformità si deve anche richiedere subito la verifica periodica, poiché presumibilmente sono già trascorsi 2/5 anni dalla messa in esercizio effettiva dell’impianto, oppure la verifica non ha significato di esistere, perché il rilascio della dichiarazione di conformità presuppone che l’installatore esegua le verifiche al termine dell’impianto. La soluzione che sembra più logica è la seguente: richiedere subito la verifica periodica solo nei casi in cui non si fa eseguire un adeguamento dell’impianto dall’impresa installatrice, e quindi nel caso dell’invio dell’atto notorio (d3) e nel caso in cui già esista una dichiarazione di conformità (c1).

A nostro avviso, a meno che in occasione dell’adeguamento non si rifaccia completamente l’impianto (caso in cui può intendersi valida la verifica omologativa relativa alla dichiarazione di conformità relativa a “nuovo impianto”) il d.l. è sempre obbligato a far eseguire subito le verifiche periodiche.

 

- Qual è il soggetto tenuto a presentare la denuncia e a fare effettuare le verifiche ?

Sembra una domanda inutile poiché è stato ribadito più volte che si tratta del datore di lavoro, ma un dubbio può sorgere: spesso chi ha lavoratori dipendenti all’interno di una struttura, non è il proprietario della struttura, ma solo l’affittuario. Ebbene cosa accade ?

Nulla, ribadiamo che è sempre colui che ha alle proprie dipendenze lavoratori subordinati che deve ottemperare agli obblighi del DPR 462/01, anche se utilizza solo i locali e non ne è il proprietario. Rimane l’incertezza su chi debba sobbarcarsi l’onere economico della verifica, ma questo varia da caso a caso, poiché dipende dal contratto di locazione stabilito fra proprietario e datore di lavoro.

 

-          E se i dipendenti sono i familiari del datore di lavoro?

In caso di aziende in cui lavorano solo familiari del datore di lavoro (la cosiddetta impresa familiare), questi non sono considerati lavoratori subordinati (ai sensi dell’art. 3 del DPR 547/55), e quindi non si applica il DPR 462/01. Questa interpretazione deriva dalla sentenza n. 212 del 3 maggio 1993 della Corte Costituzionale, la quale afferma in sostanza che visti i legami affettivi esistenti, sarebbe problematico l’incastro di obblighi e doveri sanzionati anche attraverso procedure d’ufficio, e quindi dispone la non applicabilità del DPR 547/55 alle imprese familiari. L’impresa familiare è definita dall’art. 230-bis del Codice Civile in questo modo:

quando i familiari, e non altri soggetti prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa e non sia configurabile un diverso rapporto”. Per familiari si intendono il coniuge, i parenti fino al terzo grado (genitori e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti, zii e nipoti) e gli affini fino al secondo grado (suoceri, nuore e generi, coniuge e cognati, coniuge e nonni dell’altro coniuge). Va da sé che la sola presenza di un lavoratore subordinato esterno alla famiglia comporta l’attivazione delle procedure di denuncia degli impianti, previsto dal decreto. Ricordiamo che se i familiari prestano la propria attività in modo saltuario, o se il rapporto tra familiari è definito con una forma societaria (es. srl, snc, sas, etc.), o se il rapporto ha le caratteristiche di una società di fatto, allora non si può più parlare di impresa familiare.

 

- Se in un locale, ad esempio una abitazione, lavorano dipendenti di una impresa esterna ?

In questo caso non occorre effettuare la denuncia dell’impianto di terra, in quanto i lavoratori subordinati svolgono saltuariamente la loro attività. Ad esempio il dipendente dell’impresa installatrice, dell’idraulico o dell’impresa edile che svolgono lavori in un edificio di civile abitazione non presuppongono quindi l’attivarsi delle verifiche.

 

- Impianto di terra comune a diverse attività.

Un locale può comprendere differenti attività che fanno capo a differenti datori di lavoro. L’omologazione e le verifiche successive devono essere richieste separatamente da ciascun datore di lavoro, in quanto se è vero che l’impianto di terra è unico, non è lo stesso per tutti gli altri dispositivi utilizzati per la protezione contro i contatti indiretti, interruttori differenziali, conduttori di protezione, equipotenziali, etc.

 

- Il comune dà in concessione ad aziende private la gestione di impianti e/o locali (es. asili nido). Ribadiamo ancora una volta che è il datore di lavoro che si deve attivare per l’effettuazione delle verifiche. In questo caso quindi è l’azienda che ha in gestione i locali che se ne deve occupare (sempre ovviamente che abbia alle proprie dipendenze dei lavoratori subordinati). Come per gli affittuari di un locale, anche qui può sorgere il dubbio su chi debba prosaicamente sborsare i soldi, e anche qui dipende dal contratto di gestione stipulato fra Ente locale e azienda privata.

 

- Impianto già realizzato, in cui viene assunto il primo dipendente.

Può accadere che l’impianto sia stato realizzato in un locale utilizzato da un’impresa familiare o individuale. Al momento del ricevimento della dichiarazione di conformità da parte dell’installatore, l’utilizzatore del locale non deve denunciare l’impianto di terra (e/o scariche atmosferiche e/o esplosione). Nel momento in cui una persona viene assunta, l’utilizzatore del locale diventa datore di lavoro e come tale, sottoposto all’obbligo di invio della dichiarazione di conformità (già posseduta da tempo) all’ISPESL e all’ASL/ARPA, entro trenta giorni dalla data di assunzione del lavoratore subordinato.

 

- Da chi viene richiesta la verifica e con quali tempi?

La verifica viene richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a contattare Organismi di Ispezione privati o pubblici (ASL/ARPA).
La norma stabilisce, non proprio esattamente, entro quali tempi richiedere la prima verifica, ma è buon senso fare riferimento alla messa in esercizio dell’impianto in esame (indipendentemente se l’assunzione del lavoratore subordinato cessi negli anni a seguire o si crei dopo la messa in esercizio).
Le verifiche periodiche si avranno con la seguente frequenza:

-     ogni due anni per gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nonché per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;

-     ogni cinque anni per tutti gli altri casi.

 

-          Se un’azienda ha solo degli stagisti è soggetta agli obblighi del DPR 462/01?

Secondo la legislazione vigente, ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono assimilati ai dipendenti anche i soci lavoratori delle società di persone o cooperative, gli stagisti, gli apprendisti e persino gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere.

 

-          In che modo il D.L. richiede l’ispezione di verifica all’Organismo?

Mediante una proposta contrattuale, da lui sottoscritta, su apposita modulistica predisposta dallo I.A.C.E. s.r.l.
In tale proposta contrattuale il D.L. specifica una serie di dati necessari a determinare la tariffa. L’Organismo, entro 7 giorni dal ricevimento della proposta contrattuale (in realtà i tempi saranno di norma molto inferiori), invia apposita comunicazione di accettazione al D.L. a mezzo fax o a mezzo e-mail necessariamente seguite da una conferma della ricezione mediante stesso mezzo da parte del D.L.; in caso di mancata conferma lo I.A.C.E. s.r.l. potrà astenersi dal effettuare l’ispezione comunicandone l’intenzione al D.L..

 

- Come si possono determinare le tariffe delle verifiche?

I.A.C.E. s.r.l. ha predisposto un tariffario, costruito in base alla superficie di estensione dell’impianto e alla sua potenza contrattuale, che permette di determinare abbastanza precisamente i tempi di durata delle ispezioni e, conseguentemente, le tariffe.
Un discorso a parte riguarda i locali con pericolo di esplosione, gli ambienti di lavoro che superano di molto i limiti dimensionali previsti nel tariffario e altri casi particolari.
In tutti questi casi è possibile richiedere un questionario informativo, da compilare e inviare via fax o via e-mail all’Organismo.
Tale informativa permette all’Organismo di emettere, in pochi minuti, un’offerta adeguata, tenendo conto dunque di numerosi altri fattori, oltre alla superficie coperta e alla potenza contrattuale.
I.A.C.E. s.r.l. si sforza di determinare con precisione sia la tariffa che la durata delle ispezioni. Le tariffe così costruite sono caratterizzate da una chiarezza e trasparenza che, finora, non abbiamo riscontrato in nessun altro tariffario di enti pubblici o privati.

 

-          C’è compatibilità tra il lavoro di verificatore di Organismo di Ispezione e di progettista libero professionista?

La Appendice A della norma UNI CEI EN 45004 stabilisce che “il personale responsabile dell’effettuazione dell’ispezione non deve essere il progettista, il costruttore, il fornitore, l’installatore, l’acquirente, il proprietario, l’utilizzatore o il manutentore degli oggetti sottoposti ad ispezione”.
Un chiarimento del Ministero ha specificato che l’ispettore di tali impianti non solo non può essere una delle figure precedentemente elencate per l’impianto oggetto di verifica ma neanche concorrente di essi.
In pratica ha specificato che l’ispettore non può essere né progettista di impianti elettrici, né installatore, né consulente in materia di impianti elettrici né rivenditore o produttore di materiali elettrici.

 

-          In quali casi si deve richiedere la verifica periodica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e quali sono tali impianti?

Nel DPR 462/01 si fa riferimento a ulteriori decreti che avrebbero dovuto spiegare meglio il campo di applicazione del DPR medesimo.
In assenza di tali decreti esplicativi occorre usare il buon senso. Pare cioè plausibile utilizzare il campo di applicazione del DPR 547/55.
Secondo i decreti attuativi del DPR 547/55, andavano denunciati (e quindi verificati periodicamente)  gli impianti di protezione da scariche atmosferiche dirette (escluso quindi gli SPD), solo per le attività soggette al controllo dei VV.F. (cioè quelle allora inserite nel DPR 689/59 tab. A e B).
In pratica: se in un’azienda soggetta al controllo dei VV.F. è installato un parafulmine, il DL è (quasi) certamente tenuto a “denunciarlo”, inviando dichiarazione di conformità (o documento equivalente, cioè dichiarazione a firma dell’installatore, di aver rispettato la regola dell’arte), come indicato dal DPR 462/01 e a far eseguire verifiche periodiche con la periodicità prevista.
Se invece l’azienda non contiene attività soggette, parrebbero non necessarie sia la “denuncia” sia la verifica periodica. In ogni caso non è vietato far eseguire le verifiche periodiche (es. straordinarie) e quindi, per maggior tranquillità, il DL la può richiedere comunque.

 

-          Cosa si intende per "impianti con pericolo di esplosione"?  

Il recente DPR 233/03 abroga le tabelle A e B del DM 22/12/58 e stabilisce che tutti i datori di lavoro devono far eseguire una valutazione del rischio mirata all’individuazione di eventuali zone con pericolo di esplosione. La valutazione sarà effettuata mediante le procedure di cui alle norme CEI 31-30  e 31-35. A seguito di tale individuazione di zone pericolose, secondo lo stesso decreto, le verifiche di cui al DPR 462/01 saranno eseguite SOLO ove vi siano zone 0 (o 20) e 1 o (21).

 

-          Le centrali termiche e le cucine, sono luoghi con pericolo di esplosione o luoghi marci?

Se non si possono considerare luoghi con pericolo di esplosione (v. faq precedente) le centrali termiche o cucine, con potenza installata superiore a 30.000 kCal/h (35 kW) sono soggette a normative specifiche di prevenzione incendi (DM 12/04/96), pertanto si può ritenere che la combinazione dei fattori di rischio incendio non sia trascurabile ma determini un luogo “ a maggior rischio in caso di incendio”(fermo restando che tale classificazione dovrebbe essere evidente nel progetto degli impianti).

 

-          Nel caso di impianto elettrico in una cava come si calcola la tariffa da applicare?

La tariffa si può calcolare utilizzando le tariffe ordinarie, per i locali destinati a uffici, capannoni e tutte gli ambienti di lavoro al chiuso, mentre per la parte di impianti esterni (impianti di selezione, macinazione ecc.) si può applicare la tariffa per i cantieri.
Nei casi dubbi, però, è comunque possibile richiedere allo I.A.C.E. s.r.l. un’offerta ad hoc.

 

-          Qual è la periodicità delle verifiche periodiche per uno studio medico senza apparecchi elettrici con parti applicate?

Tale locale è da intendersi “locale ad uso medico di gruppo 0”, perciò la periodicità prevista è di due anni.

 

-          Qual è la periodicità delle verifiche per una struttura mista, cioè con locali a maggior rischio in caso di incendio e locali di tipo ordinario?

Per luoghi di lavoro dove l’attività prevalente impone periodicità biennale, è opportuno estendere tale periodicità all’intero impianto. Nei casi in cui la periodicità biennale fosse necessaria per piccoli ambienti (es. locale centrale termica, o locale gruppo elettrogeno di pot. > 25 kW) si può procedere con periodicità differenti.

 

-          In caso di attività con la sola centrale termica a periodicità biennale è proprio necessario far eseguire la verifica biennale alla stessa dato che essa non è proprio un luogo di lavoro?

E’ vero che in genere nella centrale termica non stazionano i dipendenti di un’azienda per lavorare.
Non essendo espressamente dichiarato da alcun riferimento legislativo che si possono escludere i locali tecnici dalle verifiche periodiche degli impianti, è consigliabile, per i datori di lavoro, far eseguire verifiche riguardanti anche tali locali, per non rischiare di incorrere in eventuali sanzioni.

-          Qual è la periodicità delle verifiche per un cantiere e cosa si intende esattamente con questa parola?

Le verifiche periodiche per i cantieri si effettuano ogni due anni.
Per la definizione di cantiere si fa riferimento al Dlgs 494/96:
“qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I”, ovvero;
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento , ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, per le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio o lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.”

 

- Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove è svolta l’attività di centro estetico? Secondo la norma CEI 64-8/7V2 art. 710.2.1 un locale per trattamenti estetici in cui si utilizzano apparecchiature elettriche per uso estetico (guida CEI 6239), è assimilabile ad un locale ad uso medico.
Se un centro estetico esercita un’attività con macchine aventi parti applicate al corpo umano, come per i locali medici di gruppo 1, la periodicità delle verifiche è di due anni.

 

- Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove è svolta l’attività di parrucchiere? Nell’attività di parrucchiere non ci dovrebbero essere macchine con parti applicate al paziente, in quanto si dovrebbe esercitare l’attività con apparecchi quali phon, caschi per signora o simili; di conseguenza la periodicità sarebbe di 5 anni.
Nel caso in cui ci sono lampade per abbronzatura o altri apparecchi elettrici per trattamenti estetici, con parti a contatto, la periodicità diventa biennale come al punto precedente.

 

-          Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove c’è l’attività di ambulatorio veterinario?

La norma CEI 64-8 710.2.1 e 710.2.2 oltre a definire “il locale medico destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti…”  aggiunge che “per paziente si intende persona o animale”.
Queste definizioni implicano che l’ambulatorio veterinario è un locale ad uso medico.
Dunque, in caso sia presente almeno un dipendente, esso è soggetto a DPR 462/01 con una periodicità delle verifiche biennale.

 

-          Una palestra con apparecchi ad uso ginnico è classificabile come locale ad uso medico?

La palestra non ha, in genere, apparecchi elettromedicali e quindi non rientra tra i locali ad uso medico; in generale la periodicità delle verifiche sarà quindi quinquennale come per tutti i locali ordinari.
Nel caso in cui nella palestra sono ubicati lettini di abbronzatura o altre apparecchiature elettromedicali per trattamenti estetici (es. elettrostimolatori con alimentazione da rete), si devono adottare misure di protezione analoghe ai locali medici di gruppo 1 e quindi le verifiche assumono, in questo caso, una periodicità biennale.

- Un ristorante con cucina elettrica e 120 posti a sedere è soggetto a verifica biennale o quinquennale?

Dalla circolare del Ministero dell’Interno n°36 del 11/12/1985 si evince che i ristoranti non sono soggetti ai controlli della prevenzione incendi, indipendentemente dal numero di persone.
Se invece la sala è destinata anche a banchetti con danze, è “luogo di pubblico spettacolo” e quindi soggetta a prevenzione incendi.
In tal caso è inquadrabile come luogo a maggior rischio in caso di incendio.
Resta comunque compito del il progettista degli impianti elettrici stabilire se è un luogo “a maggior rischio in caso di incendio” o meno. In tal caso la periodicità è biennale, altrimenti quinquennale.

-          Cosa si intende per modifica sostanziale dell’impianto (in seguito alla quale il DL deve richiedere la verifica straordinaria)?

Secondo una circolare ISPESL n°12988 del 24 ottobre 1994 indirizzata ai dipartimenti, sono soggetti ad una nuova denuncia e quindi ad una verifica straordinaria, gli impianti che sono stati oggetto di trasformazioni sostanziali, intendendo per esse quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l’impianto totalmente o nel punto di consegna.
Qualche esempio di trasformazione sostanziale:
·        Le variazioni della categoria dell’impianto o della tensione di alimentazione;
·        Aumento di potenza che implica modifica del quadro generale o della cabina di trasformazione;
·        Una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti indiretti, se può interessare tutto l’impianto;
·        L’aumento delle cabine di trasformazione nei sistemi di categoria II;
·        Cambio di destinazione d’uso del locale, in caso comporti variazioni significative alla valutazione del rischio elettrico (es. trasformazione da ufficio a studio medico)

Non sono, perciò, da considerare trasformazioni sostanziali:
·        le modifiche nei quadri secondari o circuiti terminali;
·        l’aumento della potenza contrattuale se non comporta modifiche sull’impianto;
·        il cambio della ragione sociale.

 

Cosa succede se il DL prima della scadenza dei due/cinque anni dall’ultima verifica periodica si fa rilasciare una nuova dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico?

Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di manutenzione ordinaria/straordinaria dell’impianto rimane l’obbligo di far effettuare la verifica periodica prima della scadenza dei due/cinque anni dall’ultima VP.
Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di modifica sostanziale dell’impianto, il DL deve inviare la nuova dichiarazione di conformità alla ASL/ARPA e far effettuare la verifica straordinaria ad un Organismo Abilitato o ad ASL/ARPA.
Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di rifacimento totale dell’impianto, si deve seguire la procedura relativa ai nuovi impianti.
Evidentemente, se un organo di vigilanza dovesse scoprire una falsa dichiarazione di conformità, ciò comporterebbe guai molto seri sia al datore di lavoro, sia alla ditta installatrice.

 

-          Un’industria di abbigliamento con più di 25 addetti è un luogo a maggior rischio in caso di incendio (essendo soggetta a prevenzione incendi sotto l’attività n°49)?

La nuova norma CEI 64-8 all’art. 751.03 specifica che in assenza di specifica valutazione del rischio incendio, tutte le attività soggette al controllo dei VV.F., di cui al DM 16/02/82, sono normalmente considerabili “a maggior rischio”. 
A ulteriore supporto di tale tesi, si ricorda inoltre che, normalmente, un’attività sottoposta a controllo dei VV.F. (come in questo caso), essendo sempre a rischio incendio “medio” o “alto” (secondo la classificazione di cui al DM 10/03/98), presumibilmente è tale che la combinazione dei fattori di rischio di cui al punto 751.03 della CEI 64-8 la fa rientrare tra i luoghi a maggior rischio in caso di incendio.

 

-          La Farmacia: Locale ad uso medico?

Il DPR 462/01 indica differenti periodicità di verifica a seconda della tipologia d’impianto (ogni due o cinque anni). In particolar modo per i locali ad uso medico è stabilita una periodicità di due anni.  Ma cosa si intende per “locale ad uso medico”?. L’ultima edizione della norma tecnica CEI 64-8 ed. 2003, sez. 710 definisce "locali ad uso medico” tutti quei luoghi destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici), compresi gli ambulatori veterinari.

In tal caso una farmacia è definita come locale ad uso medico (in tal caso la periodicità è biennale), se al suo interno si effettuano diagnosi come la misura della pressione, l’ECG, la misurazione diabete ecc., o eventuali terapie come massaggi trattamenti vari, riabilitazioni ecc.

Resta a carico del datore di lavoro la responsabilità dell’individuazione dei locali ad uso medico e della “scelta”  sulla periodicità della verifica.

 

Ultima modifica: Maggio 2005