Documenti collegati
pubblicata
sul sito http://www.autorita.energia.it/
il 29 dicembre 2004
GU n. 34 del 11.2.2005 - Suppl. Ordinario n.18
Nella riunione del 28 dicembre 2004
Visti:
- la legge 5 marzo 1990, n. 46;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994 , n. 392;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre
2001, n. 462;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e
il gas (di seguito: l’Autorità) 30 gennaio 2004, n. 4/04, (di seguito deliberazione n.
4/04) come successivamente rettificata e, in particolare, l’allegato A
alla medesima deliberazione (di seguito: Testo integrato della qualità);
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modificazioni e,
in particolare, l’allegato A alla medesima deliberazione;
- le proposte delle imprese distributrici pervenute ai
sensi del punto 2, lettera a), delle deliberazione n. 4/04;
- il documento per la consultazione,
diffuso in data 22 luglio 2004 (di seguito: documento per la consultazione
22 luglio 2004), contenente le proposte dell’Autorità in materia di
indennizzi automatici ai clienti del servizio elettrico alimentati in alta
e media tensione con elevato numero annuo di interruzioni;
- le osservazioni pervenute all’Autorità da parte dei
soggetti interessati in merito alle proposte di cui al precedente alinea,
comprensive degli elementi conoscitivi per la valutazione dei costi e dei
benefici conseguenti all’adeguamento tecnico degli impianti di utenza ai
requisiti tecnici proposti dall’Autorità nel medesimo documento per la
consultazione.
Considerato che:
Considerate:
- le proposte formulate dall’Autorità nel documento per la
consultazione 22 luglio 2004, in materia, tra l’altro, di:
- erogazione di indennizzi automatici in caso di mancato rispetto
da parte delle imprese distributrici degli standard specifici di
continuità, a valere sulle penalità previste dall’articolo 32 del Testo
integrato della qualità a carico delle imprese distributrici, a favore di
tutti i clienti alimentati in alta e media tensione, indipendentemente
dalle loro dimensioni in termini di potenza disponibile, purchè dotati di
impianti adeguati ai requisiti tecnici richiesti;
- riduzione proporzionale dell’ammontare degli indennizzi
automatici qualora il gettito delle penalità a carico delle imprese
distributrici risulti inferiore alla totalità degli indennizzi medesimi;
- individuazione di requisiti tecnici relativi agli impianti di
utenza, in grado di selezionare i guasti che si originano all’interno
degli impianti di utenza, necessari affinchè i menzionati clienti abbiano
diritto agli indennizzi automatici;
- individuazione di specifici obblighi in capo alle imprese
distributrici necessari per assicurare il corretto funzionamento delle
protezioni degli impianti di utenza, coordinate con le protezioni degli
impianti della rete di distribuzione;
- previsione di obblighi in capo ai clienti che intendono
usufruire dei citati indennizzi, concernenti la produzione all’impresa
distributrice di una dichiarazione di adeguatezza dei propri impianti ai
requisiti tecnici;
- facoltà per le imprese distributrici di controllare la
veridicità delle dichiarazioni presentate e il mantenimento nel tempo dei
citati requisiti, attraverso l’utilizzazione di personale tecnico esterno
adibito a tali attività dotato di specifici requisiti
tecnico-professionali;
- introduzione di un corrispettivo tariffario specifico a carico
dei clienti finali che non adeguano i propri impianti di utenza ai
requisiti tecnici previsti con decorrenza dall’1 gennaio 2008,
anticipabile per i clienti di maggiore potenza;
- le osservazioni pervenute all’Autorità da parte dei
soggetti interessati, concernenti in particolare l’opportunità di:
- erogare gli indennizzi non prima del completamento
dell’adeguamento di tutti gli impianti di utenza;
- assicurare un valore minimo agli indennizzi automatici anche
nei casi in cui la penalità a carico di una impresa distributrice risulti
insufficiente alla loro erogazione, al fine di incentivare i clienti
all’adeguamento degli impianti di utenza ai requisiti tecnici;
- rendere gli indennizzi automatici proporzionali alla potenza
impegnata piuttosto che alla potenza disponibile;
- individuare requisiti semplificati per i clienti alimentati in
media tensione con potenza disponibile inferiore a 400 kW, tipicamente
non dotati di interruttore asservibile a protezione e per i quali
l’adeguamento ai requisiti tecnici proposti potrebbe risultare non
conveniente;
- escludere dalla regolazione del numero di interruzioni i
clienti alimentati in media tensione con piccola potenza disponibile, in
ragione della previsione di costi elevati da sostenere a carico del
sistema elettrico nel caso di trasformazione massiva in bassa tensione
del punto di consegna e conferire all’impresa distributrice la
valutazione, caso per caso, in ordine all’effettiva necessità della
menzionata trasformazione, sulla base della reale incidenza del cliente
sulla continuità del servizio e sulla base della realtà impiantistica;
- dimensionare il corrispettivo tariffario dovuto da parte dei
clienti alimentati in alta e media tensione in caso di mancato
adeguamento dei propri impianti ai requisiti tecnici, in modo da
incentivarli all’adeguamento ai requisiti tecnici.
Considerato che l’attività di preparazione di norme e guide tecniche è svolta dal Comitato Elettrotecnico Italiano
(di seguito: CEI) e che lo stesso CEI ha predisposto l’aggiornamento della
Guida CEI 11-35 “Guida per l’esecuzione di cabine elettriche MT/BT del
cliente/utente finale” atta a favorire un rapido ed esteso processo di
adeguamento ai requisiti tecnici degli impianti di utenza dei clienti finali
MT.
Ritenuto che sia opportuno:
- confermare alcuni orientamenti contenuti nelle proposte
formulate nel documento per la consultazione in data 22 luglio 2004,
concernenti in particolare:
- l’erogazione degli indennizzi automatici in caso di
mancato rispetto da parte delle imprese distributrici degli standard
specifici di continuità, a valere sulle penalità previste dall’articolo
32 del Testo integrato della qualità a carico delle imprese
distributrici, a favore dei clienti alimentati in alta e media tensione
dotati di impianti adeguati ai requisiti tecnici richiesti;
- la fissazione di obblighi in capo alle imprese
distributrici necessari per assicurare il corretto funzionamento delle
protezioni degli impianti di utenza, coordinate con le protezioni degli
impianti della rete di distribuzione;
- l’effettuazione di controlli a carico delle imprese
distributrici con personale appartenente a organismi tecnici qualificati
e con modalità non discriminatorie nei confronti dei clienti del mercato
libero;
- la fissazione del termine di decorrenza del
corrispettivo tariffario specifico per i clienti che non adeguano in un
lasso di tempo ragionevole, anche in relazione al costo, i propri
impianti ai requisiti tecnici;
- dare seguito ad alcune osservazioni avanzate dai soggetti
interessati, concernenti in particolare:
- l’individuazione di un valore minimo degli indennizzi
automatici, anche nei casi, temporaneamente possibili negli anni 2006 e
2007, in cui la penalità a carico di una impresa distributrice risulti
insufficiente all’erogazione dei menzionati indennizzi, prevedendo in
tali casi un contributo erogabile dalla Cassa conguaglio per il settore
elettrico a valere sul conto “Oneri per recuperi di continuità”;
- la previsione di requisiti semplificati per i clienti
alimentati in media tensione con impianti di utenza già protetti contro i
guasti per corto circuito (guasti polifase) e aventi caratteristiche da
rendere poco probabile l’insorgere di un guasto monofase, individuabili
nei clienti aventi impianti con potenza disponibile inferiore a 400kW, un
limitato sviluppo della rete di media tensione in cavo e un solo
trasformatore MT/BT;
- fissare il termine da cui decorrerà la corresponsione alle
imprese distributrici del corrispettivo tariffario specifico da parte dei
clienti finali e delle altre utenze alimentati in media tensione non
adeguati ai requisiti tecnici secondo un principio di gradualità, a
partire da quelli di maggiore potenza dal 2007;
- strutturare tale corrispettivo in modo che risulti composto da
una quota fissa annua e da una quota variabile proporzionale al numero di
ore di utilizzo, in modo da essere correlato alla probabilità di
insorgenza di guasti sugli impianti di utenza non dotati dei requisiti
tecnici necessari a evitare che i clienti serviti dalla stessa linea
subiscano interruzioni per effetto di tali guasti;
- prevedere che tale corrispettivo sia trattenuto dalle imprese
distributrici fino a un tetto prestabilito, a compensazione dei maggiori
costi sostenuti per effetto delle interruzioni provocate dai clienti i cui
impianti non sono adeguati ai requisiti tecnici, dimensionando il
corrispettivo rispetto a tali costi;
- rinviare a successivo provvedimento la determinazione del
corrispettivo tariffario specifico per i clienti finali e le altre utenze
alimentati in media tensione dotati di impianti con potenza disponibile
inferiore o uguale a 500 kW e non adeguati ai requisiti tecnici, anche in
ragione dei nuovi elementi di regolazione della continuità del servizio
che saranno introdotti nel periodo di regolazione successivo a quello
2004-2007.
Ritenuto che non sia opportuno dare seguito
ad alcune osservazioni avanzate dai soggetti interessati concernenti, in
particolare:
- il rinvio dell’erogazione degli indennizzi al termine
del completamento dell’adeguamento di tutti gli impianti di utenza, in
ragione dell’eventualità che i clienti non provvedano all’adeguamento
degli impianti: detto rinvio non sarebbe compatibile con l’esigenza di
incentivare l’adeguamento degli impianti da parte dei clienti e
richiederebbe la fissazione di un obbligo di adeguamento da parte
dell’Autorità, quando invece è preferibile una soluzione basata su
incentivi e disincentivi economici;
- la proporzionalità degli indennizzi automatici alla
potenza impegnata piuttosto che alla potenza disponibile, in ragione della
necessaria coerenza con le penalità, previste dall’articolo 32 del Testo
integrato della qualità a carico delle imprese distributrici per gli anni
2006 e 2007, che sono proporzionali alla potenza disponibile in misura
convenzionale del 70%; tale misura convenzionale potrà essere superata nel
periodo di regolazione successivo a quello 2004-2007, nella direzione, già
indicata dall’Autorità, di rilevare la potenza effettivamente interrotta
per ciascuna interruzione e per ciascun cliente, grazie alla disponibilità
di misuratori orari e teleletti su tutta l’utenza alimentata in media tensione;
- l’esclusione dalla regolazione del numero di
interruzioni, anche solo con riferimento agli anni 2006 e 2007, dei
clienti alimentati in media tensione con piccola potenza disponibile;
detta esclusione comporterebbe la permanenza di una fascia numerosa di
clienti in condizioni tecniche tali da non permettere il dispiegamento di
tutte le opportunità di miglioramento della continuità del servizio.
Ritenuto che :
Ritenuto infine necessario:
- di integrare l’articolo 32, comma 32.1, lettera a),
dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e
il gas 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: Testo integrato della qualità
dei servizi elettrici), aggiungendo dopo le parole “1 interruzione senza
preavviso lunga all’anno” le parole “salvo che per i clienti AT che, a
partire dall’1 gennaio 2005, richiedano la connessione a reti AT in
derivazione rigida, per i quali si applica lo standard di 2 interruzioni
senza preavviso lunghe all’anno”;
- di rettificare il comma 32.2 del Testo integrato della
qualità dei servizi elettrici aggiungendo dopo le parole “il cui contratto
di trasporto è rimasto in vigore per l’intero anno” le parole “o che hanno
immesso energia elettrica nella rete di distribuzione”;
- di sostituire l’articolo 33 del Testo integrato della
qualità dei servizi elettrici con il disposto normativo di cui all’Allegato A che
forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
- di sostituire l’articolo 34 del Testo integrato della
qualità dei servizi elettrici, con il disposto normativo di cui all’Allegato B che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
- di rettificare la tabella 3 del Testo integrato della
qualità dei servizi elettrici sostituendo le parole “potenza disponibile”
con le parole “potenza media interrotta”;
- di raccomandare ai clienti finali alimentati in media
tensione l’applicazione della Guida CEI 11-35, con particolare riferimento
alla taratura coordinata delle protezioni degli impianti di utenza con le
protezioni degli impianti di distribuzione, in relazione alle diverse
condizioni di esercizio;
- di raccomandare al Comitato Elettrotecnico Italiano il
proseguimento dell’attività di armonizzazione e aggiornamento di norme e
guide tecniche in grado di favorire un rapido e esteso processo di
adeguamento degli impianti di utenza ai requisiti tecnici indicati
nell’Allegato A, con riguardo anche alla corretta esecuzione della
manutenzione degli impianti dei clienti finali e altre utenze alimentati
in alta e media tensione, riferendo periodicamente all’Autorità in merito
all’avanzamento di tali attività di normazione;
- di pubblicare nel sito internet dell’Autorità
(www.autorita.energia.it) il Testo integrato della qualità dei servizi elettrici
come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il
presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet
(www.autorita.energia.it) dell’Autorità affinché entri in vigore dal
giorno successivo alla sua pubblicazione.