Verifiche Impianti Tecnologici

 

 

 

 

VERIFICHE ELETTRICHE

 

 

 

 

 

 

PANORAMA NORMATIVO E LEGISLATIVO VIGENTE CHE REGOLA IL CAMPO DELLE VERIFICHE TECNICHE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI IN GENERE CON PARTICOLARE ATTENZIONE SU QUELLI IN ESERCIZIO PRESSO I LUOGHI DI LAVORI.

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento:

TECNICO-INFORMATIVO

Data emissione:

05/07/2005

Data revisione:

__ / __ / ____

Redatto:

Per. Ind. Lucio Stella

 

                         

                       

                       

                       

 

INDICE

 

PREMESSA  3

ESTRATTO DALLA NORMA CEI 64-8/6 (EDIZ. 03-2005) 6

Verifiche iniziali 6

ESAME A VISTA  6

PROVE DI MISURA  7

Verifiche periodiche  7

TESTO INTEGRALE DPR 462/2001  9

ATTIVITA’ DI VERIFICA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO  17

Verifiche previste dalla normativa tecnica e dalla legislazione attuale sugli impianti elettrici e sugli apparecchi elettromedicali presenti negli ambienti ad uso medico  17

VERIFICHE INIZIALI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI LOCALI AD USO MEDICO (ai sensi della Norma CEI 64-8/7 sez. 710.61) 17

ESAME A VISTA  18

PROVE DI MISURA  18

PROVE DI MISURA E ESAMI SPECIFICI 19

VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI LOCALI AD USO MEDICO (ai sensi della Norma CEI 64-8/7 sez. 710.62) 19

VERIFICHE PERIODICHE SU APPARECCHI ELETTROMEDICALI (ai sensi della Norma CEI 62-122 – CEI 62-128) 20

VERIFICHE PERIODICHE DELL’IMPIANTO DI TERRA E DELLA PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI (ai sensi del DPR 462/2001) 21

VERIFICHE STRAORDINARIE DELL’IMPIANTO DI TERRA, DELL’IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE (ai sensi del DPR 462/2001) 22

ATTIVITA’ DI VERIFICA e CONTROLLO A CARICO DEGLI ENTI PUBBLICI 23

Verifiche inerenti gli impianti elettrici previste dalla legislazione attuale sugli impianti elettrici in genere presenti nei luoghi di lavoro (compresi i locali adibiti ad uso medico). 23

VERIFICHE A CAMPIONE (ai sensi del DPR 462/2001) 23

VERIFICHE DI VIGILANZA (ai sensi del DPR 462/2001) 23

SANZIONI PREVISTE  24

PROCEDURE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE  26

PROCEDURE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE  29

LETTERA DI PRESENTAZIONE  33

CAMPO DI ATTIVITA’ 34


PREMESSA

 

Ad oggi, il panorama normativo e legislativo del settore elettrico risulta alquanto complesso sia per le figure professionali che vi operano quotidianamente (installatori, progettisti ecc..) figuriamoci per i proprietari degli impianti che nella maggior parte dei casi non hanno alcuna competenza nel settore.

Il presente documento ha come primo obbiettivo quello di riassumere quanto espresso dalle norme tecniche e dalla legislazione vigente in merito all’obbligo di effettuare verifiche tecniche sugli impianti elettrici in genere ma con particolare attenzione agli impianti elettrici in esercizio presso gli ambienti di lavoro.

 

A tal fine vengono di seguito riassunte le varie fasi della vita di un impianto ed i momenti nei quali effettuare le verifiche.

Tanto per cominciare citiamo le tipologie di verifica prese in esame:

 

·                    Verifiche iniziali, ai sensi delle norme CEI, a carico dell’impresa installatrice, da quest’ultima eseguite direttamente o tramite tecnici aventi adeguate competenze;

·                    Verifiche periodiche, ai sensi delle norme CEI, a carico del Datore di Lavoro, eseguite da tecnici aventi adeguata competenza;

·                    Verifiche periodiche, ai sensi delle leggi vigenti (DPR 462/2001), a carico del Datore di Lavoro, eseguite da ASL, ARPA o ORGANISMI D’ISPEZIONE PRIVATI;

·                    Verifiche straordinarie, ai sensi delle leggi vigenti (DPR 462/2001), a carico del Datore di Lavoro, eseguite da ASL, ARPA o ORGANISMI D’ISPEZIONE PRIVATI;

·                    Verifiche a campione, ai sensi delle leggi vigenti (DPR 462/2001), a carico del Datore di Lavoro, eseguite dal personale dell’I.S.P.E.S.L. che vigila sul rispetto delle leggi nei luoghi di lavoro;

·                    Verifiche di controllo, ai sensi delle leggi vigenti, a carico dell’ente che vigila sul rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, eseguite dal personale dell’ASL, ISPETTORATO DEL LAVORO, NAS, ecc..;

 

Ulteriori verifiche sono infine previste dalla legge 46/90 al fine di accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti oggetto della legge stessa. Tali verifiche sono a carico dei comuni e sono dedicate a tutte le unità immobiliari adibite a civile abitazione e non solo (terziario ecc..). I comuni non sono ancora riusciti ad organizzarsi ma non si prevedono lunghe attese soprattutto in vista delle prossima approvazione del Testo Unico per la Sicurezza.

 

1)    VERIFICA INIZIALE (ai sensi della norma CEI 64-8/6):

E’ eseguita dall’installatore elettrico prima della messa in servizio di un impianto, all’atto della sua costruzione, al fine di verificare la corretta esecuzione dello stesso. L’esecuzione di tale attività è dichiarata nel modulo di “Dichiarazione di Conformità” rilasciata dall’installatore. Il Datore di lavoro (proprietario) deve denunciare l’impianto presso l’ISPESL e l’ASL entro 30 gg dalla messa in servizio (con modalità e modulistica presenti sul sito www.veritec.it).

N. B. Sarebbe opportuno richiedere all’installatore un documento riepilogativo della tipologia di verifiche effettuate e dei relativi risultati ottenuti;

 

2)    VERIFICA PERIODICA (ai sensi della norma CEI 64-8/6):

E’ eseguita dall’installatore elettrico, da un tecnico abilitato o comunque ritenuto competente in materia e come tale incaricato dal proprietario/responsabile dell’impianto elettrico al fine di manutenerlo correttamente nel tempo. Le verifiche periodiche devono essere effettuate con intervalli minimi determinati dalle caratteristiche dell’impianto, dal suo uso e dalle condizioni ambientali. L’intervallo di tempo è stabilito in qualche caso da prescrizioni di carattere legislativo.

E’ opportuno richiedere all’installatore un documento riepilogativo della tipologia di verifiche effettuate e dei relativi risultati ottenuti. In alcuni casi, previsti dalle norme  dalla legislazione vigente, è richiesta la redazione di appositi registri sui quali annotare i risultati delle attività di verifica eseguite.

L'obbligo di sottoporre gli impianti elettrici a controllo periodico è stabilito, in linea generale, per tutti i luoghi di lavoro, dall'art. 32, comma d) del D.Lgs. 626/94 che recita: "il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti e i dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento".

L’esecuzione di tale verifica aiuta il datore di lavoro nel dimostrare il corretto mantenimento degli impianti, richiesto dal D.Lgs. 626/94.

 

3)    VERIFICA PERIODICA (ai sensi del DPR 462/2001):

Dietro richiesta del datore di lavoro viene eseguita da enti preposti e indipendenti, al fine di accertare l’esistenza ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza di un impianto elettrico nel luogo di lavoro.

Può essere eseguita esclusivamente dai tecnici appartenenti ai seguenti Enti preposti:

1)                  ASL

2)                  ARPA

3)                  ORGANISMI D’ISPEZIONE PRIVATI Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive.

Il tecnico incaricato, dietro richiesta del Datore di lavoro (proprietario), effettuerà la verifica rilasciando apposito verbale/certificato. Il Datore di lavoro dovrà richiedere e far eseguire la tali verifiche con periodicità stabilite dal DPR 462/2001 e di seguito riportate:

ogni due anni:

1)     per gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati in cantieri, locali adibiti ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio;

2)     per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

ogni cinque anni:

3)     per tutti gli altri casi.

 

 

4)    VERIFICA STRAORDINARIA (ai sensi del DPR 462/2001):

Dietro richiesta del datore di lavoro viene eseguita da enti preposti e indipendenti, al fine di accertare l’esistenza ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza di un impianto elettrico nel luogo di lavoro.

Può essere eseguita esclusivamente dai tecnici appartenenti ai seguenti Enti preposti:

1)                  ASL

2)                  ARPA

3)                  ORGANISMI D’ISPEZIONE PRIVATI Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive.

Il tecnico incaricato, dietro richiesta del Datore di lavoro (proprietario), effettuerà la verifica rilasciando apposito verbale/certificato. Il Datore di lavoro dovrà richiedere e far eseguire la tali verifiche in ciascuno dei casi di seguito riportati:

1.                                                esito negativo della verifica periodica 

2.                                                modifica sostanziale dell’impianto

3.                                                richiesta del datore di lavoro

 

 

5)    VERIFICA A CAMPIONE (ai sensi del DPR 462/2001):

 

Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:

a)  localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto;

b)  tipo di impianto soggetto a verifica;

c)  dimensione dell'impianto.

Tali verifiche vengono effettuate al fine di accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.

Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

 

6)    VERIFICA/CONTROLLO (ai sensi delle leggi vigenti in materia di sicurezza):

 

Tali verifiche sono eseguite dal personale tecnico dei seguenti enti:

·        ASL

·        ISPETTORATO DEL LAVORO

·        NAS

·        ecc..

secondo criteri più o meno simili a quelli adottati dall’I.S.P.E.S.L. e non solo.

Tali verifiche vengono effettuate al fine di accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e degli impianti elettrici in esercizio presso luoghi con pericolo di esplosione. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono comunque a carico dell’Ente pubblico che le effettua.

 

 

 

ESTRATTO DALLA NORMA CEI 64-8/6 (EDIZ. 03-2005)

 

Verifiche iniziali

 

ESAME A VISTA

 

611.1 L’esame a vista deve precedere le prove e deve essere effettuato, di regola, con l’intero impianto fuori tensione.

611.2 L’esame a vista deve accertare che i componenti elettrici siano:

·             conformi alle prescrizioni di sicurezza delle relative Norme;

Nota: Questo può essere accertato dall’esame di marchiature o di certificazioni.

·             scelti correttamente e messi in opera in accordo con le prescrizioni della presente Norma;

·             non danneggiati visibilmente in modo tale da compromettere la sicurezza.

611.3 L’esame a vista deve riguardare le seguenti condizioni, per quanto applicabili:

a)    metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, ivi compresa la misura delle distanze;

Tale esame riguarda per es. la protezione mediante barriere od involucri, per mezzo di ostacoli o mediante di stanziamento (412.2, 412.3, 412.4, 413.3, Sezione 471);

Nota: Le prescrizioni di 413.3 (“Protezione mediante locali non conduttori”) si possono verificare solo quando l’impianto comprende unicamente componenti elettrici collegati in modo permanente.

b)    presenza di barriere tagliafiamma o altre precauzioni contro la propagazione del fuoco e metodi di protezione contro gli effetti termici (Capitolo 42);

c)     scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e la caduta di tensione (Sezioni 523 e 525);

d)    scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione (Capitolo 53);

e)    presenza e corretta messa in opera dei dispositivi di sezionamento o di comando (Capitolo 46 e Sezione 537);

f)     scelta dei componenti elettrici e delle misure di protezione idonei con riferimento alle influenze esterne (512.2);

g)    identificazione dei conduttori di neutro e di protezione (514.3);

h)    presenza di schemi, di cartelli monitori e di informazioni analoghe (514.5);

l)            identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti ecc. (Sezione 514);

m)       idoneità delle connessioni dei conduttori;

n)         agevole accessibilità dell’impianto per interventi operativi e di manutenzione.

 

PROVE DI MISURA

612.1 Devono essere eseguite, per quanto applicabili, e preferibilmente nell’ordine indicato, le seguenti prove:

·             continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari (612.2);

·             resistenza di isolamento dell’impianto elettrico (612.3);

·             protezione per separazione dei circuiti nel caso di sistemi SELV e PELV e nel caso di separazione elettrica (612.4);

·             resistenza di isolamento dei pavimenti e delle pareti (612.5);

·             protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione (612.6);

·             prove di polarità (612.7);

·             prove di funzionamento (612.9);

·             caduta di tensione (612.11) (allo studio).

Nel caso in cui qualche prova indichi la presenza di un difetto, tale prova e ogni altra prova precedente che possa essere stata influenzata dal difetto segnalato devono essere ripetute dopo l’eliminazione del difetto stesso. I metodi di prova descritti nel presente Capitolo costituiscono metodi di riferimento; è ammesso l’uso di altri metodi di prova, purché essi forniscano risultati altrettanto validi.

Gli strumenti di misura e gli apparecchi di controllo devono essere conformi alle Norme della serie CEI EN 61557.

Se si usano altri strumenti di misura od altri apparecchi di controllo, essi non devono avere caratteristiche e grado di protezione inferiori.

 

 

Verifiche periodiche

 

E.1 Generalità

Le verifiche periodiche degli impianti elettrici sono effettuate allo scopo di determinare se l’impianto, o sue parti, non si sia deteriorato in modo tale da renderne non sicuro l’uso e se esso sia in accordo con le prescrizioni della presente norma, a meno che non sia diversamente richiesto da prescrizioni di carattere legislativo.

Scopo delle verifiche periodiche è anche quello di esaminare gli effetti di qualsiasi cambiamento intervenuto nell’uso dell’immobile rispetto a quello per il quale l’impianto era stato precedentemente previsto.

Note:

1)    Le informazioni date per le verifiche iniziali sono in linea di principio valide anche per le verifiche periodiche.

2)    Vedere anche la Norma EN 50110.

 

 

E.2 Intervallo di tempo tra verifiche periodiche

Dopo la verifica iniziale si raccomanda che vengano effettuate verifiche periodiche dell’impianto elettrico con intervalli minimi determinati dalle caratteristiche dell’impianto, dal suo uso e dalle condizioni ambientali. L’intervallo di tempo è stabilito in qualche caso da prescrizioni di carattere legislativo.

 

Note:

1)     L’intervallo di tempo può essere, per esempio, di alcuni anni, con la eccezione dei seguenti casi per i quali, esistendo un maggiore rischio, possono essere richiesti intervalli di tempo più brevi:

·    posti di lavoro o luoghi in cui esistano rischi di degrado, di incendio o di esplosione;

·    posti di lavoro o luoghi in cui coesistano impianti di alta e di bassa tensione;

·    luoghi ai quali abbia accesso il pubblico;

·    cantieri;

·    luoghi nei quali vengano usati apparecchi trasportabili, mobili o portatili.

Per gli edifici residenziali possono essere considerati adeguati intervalli di tempo maggiori.

2)  Le verifiche periodiche possono essere sostituite, nel caso di impianti elettrici estesi (per esempio in grandi industrie), da un adeguato e sicuro regime di sorveglianza e di manutenzione continue degli impianti e dei loro componenti attuato da parte di persone esperte.

Vedere anche Guida CEI 0-10 “Manutenzione degli impianti elettrici”, Allegato C.

 

E.3 Estensione delle verifiche

Si raccomanda che le verifiche periodiche comprendano almeno:

·        l’esame a vista, includendo in particolare la protezione contro i contatti diretti e la protezione contro l’incendio;

·        la misura della resistenza di isolamento;

·        la prova della continuità dei conduttori di protezione;

·        le prove per la protezione contro i contatti indiretti, incluse le prove di funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale (RCD);

·        le prove di funzionamento dei dispositivi dicontrollo dell’isolamento (IMD).

 

E.4 Rapporti

Si raccomanda che in occasione di ogni verifica periodica sia preparato un rapporto che dovrebbe comprendere, oltre a tutte le informazioni riguardanti l’esame a vista e le prove effettuate, la registrazione dei relativi risultati, informazioni su qualsiasi modifica od ampliamento effettuati e qualsiasi non rispondenza alle prescrizioni della presente norma, specificando le parti dell’impianto interessate.

 

 

TESTO INTEGRALE DPR 462/2001

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

 

Capo I
Disposizioni generali

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e determinazione delle modalita' e delle documentazioni relative
all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959;
Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, concernente regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, com-ma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001;
Acquisito il parere della Camera dei deputati - XI commissione, e del Senato della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute, rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1 agosto 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli
impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
2. Con uno o piu' decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attivita' produttive, sono dettate disposizioni volte ad
adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli
impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note al preambolo:

- L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coninvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto dalla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare
autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della
presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere delle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in un unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione delle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' corrispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte la fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali sull'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 254, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari; d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della Costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di legificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c) anche attraverso le necessarie modifiche internazionali o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 del presente articolo".
- Si riporta il n. 11 dell'allegato 1 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
"11. - Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
legge 5 marzo 1990, n. 46; decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;".
- Il decreto ministeriale 12 settembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959, reca: "Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalita' e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro".
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

 

Capo II - Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

 

Art. 2. - Messa in esercizio e omologazione dell'impianto
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non puo' essere effettuata prima della verifica eseguita
dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformita' ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformita' equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformita' all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per le attivita' produttive la dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata allo stesso.

 

Art. 3. - Verifiche a campione
1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformita' alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli
impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui e' situato l'impianto;
b) tipo di impianto soggetto a verifica;
c) dimensione dell'impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

 

Art. 4. - Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicita' e' biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti
dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

 
Capo III - Impianti in luoghi con pericolo di esplosione

 

Art. 5. - Messa in esercizio e omologazione
1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non puo' essere effettuata prima della verifica di conformita' rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.
2. Tale verifica e' effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformita' ai sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformita' all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
4. L'omologazione e' effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformita' alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per le attivita' produttive la dichiarazione di cui al comma 3 e' presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

 

Art. 6. - Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

 
Capo IV - Disposizioni comuni ai capi precedenti

 

Art. 7. - Verifiche straordinarie
1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell'impianto;
c) richiesta del datore del lavoro.

 

Art. 8. - Variazioni relative agli impianti
1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche
sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.

 
Capo V - Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 9. - Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonche' i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.


Nota all'art. 9:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, reca: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".

 

Art. 10. - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

ATTIVITA’ DI VERIFICA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

 

Verifiche previste dalla normativa tecnica e dalla legislazione attuale sugli impianti elettrici e sugli apparecchi elettromedicali presenti negli ambienti ad uso medico

 

VERIFICHE INIZIALI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI LOCALI AD USO MEDICO (ai sensi della Norma CEI 64-8/7 sez. 710.61)

 

Le verifiche iniziali devono essere effettuate dall’installatore o da personale tecnico abilitato prima della messa in servizio iniziale e, dopo modifiche o riparazioni, prima della nuova messa in servizio. All’atto della prima installazione tali verifiche costituiscono omologazione dell’impianto ai sensi del DPR 462/2001. Tali verifiche fanno parte di una corretta installazione e pertanto non comportano costi aggiuntivi per il datore di lavoro in quanto l’installatore, all’atto del rilascio della dichiarazione di conformità, è tenuto a farne apposita dichiarazione. Pertanto, si tratta semplicemente di richiedere all’installatore gli atti delle verifiche eseguite come prova dell’avvenuta esecuzione.

Le verifiche indicate nel seguito nei punti da a) a d) sono da aggiungere a quelle indicate nel Capitolo 61 (VERIFICA INIZIALE = ESAME A VISTA + PROVE), di seguito riportate:

 

ESAME A VISTA

 

611.1 L’esame a vista deve precedere le prove e deve essere effettuato, di regola, con l’intero impianto fuori tensione.

611.2 L’esame a vista deve accertare che i componenti elettrici siano:

·             conformi alle prescrizioni di sicurezza delle relative Norme;

Nota: Questo può essere accertato dall’esame di marchiature o di certificazioni.

·             scelti correttamente e messi in opera in accordo con le prescrizioni della presente Norma;

·             non danneggiati visibilmente in modo tale da compromettere la sicurezza.

611.3 L’esame a vista deve riguardare le seguenti condizioni, per quanto applicabili:

a)    metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, ivi compresa la misura delle distanze;

Tale esame riguarda per es. la protezione mediante barriere od involucri, per mezzo di ostacoli o mediante di stanziamento (412.2, 412.3, 412.4, 413.3, Sezione 471);

Nota: Le prescrizioni di 413.3 (“Protezione mediante locali non conduttori”) si possono verificare solo quando l’impianto comprende unicamente componenti elettrici collegati in modo permanente.

b)    presenza di barriere tagliafiamma o altre precauzioni contro la propagazione del fuoco e metodi di protezione contro gli effetti termici (Capitolo 42);

c)     scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e la caduta di tensione (Sezioni 523 e 525);

d)    scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione (Capitolo 53);

e)    presenza e corretta messa in opera dei dispositivi di sezionamento o di comando (Capitolo 46 e Sezione 537);

f)     scelta dei componenti elettrici e delle misure di protezione idonei con riferimento alle influenze esterne (512.2);

g)    identificazione dei conduttori di neutro e di protezione (514.3);

h)           presenza di schemi, di cartelli monitori e di informazioni analoghe (514.5);

i)             identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti ecc. (Sezione 514);

j)             idoneità delle connessioni dei conduttori;

k)           agevole accessibilità dell’impianto per interventi operativi e di manutenzione.

 

PROVE DI MISURA

 

612.1 Devono essere eseguite, per quanto applicabili, e preferibilmente nell’ordine indicato, le seguenti prove:

1.                 continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari (612.2);

2.                 resistenza di isolamento dell’impianto elettrico (612.3);

3.                 protezione per separazione dei circuiti nel caso di sistemi SELV e PELV e nel caso di separazione elettrica (612.4);

4.                 resistenza di isolamento dei pavimenti e delle pareti (612.5);

5.                 protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione (612.6);

6.                 prove di polarità (612.7);

7.                 prove di funzionamento (612.9);

8.                 caduta di tensione (612.11) (allo studio).

 

PROVE DI MISURA E ESAMI SPECIFICI

 

a) prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento di sistemi IT-M e dei sistemi d'allarme ottico e acustico;

b) misure per verificare il collegamento equipotenziale supplementare (710.413.1.6.2 );

c)  misure delle correnti di dispersione dell'avvolgimento secondario a vuoto e sull'involucro dei trasformatori per uso medicale.

(Questa prova non è necessaria se è già stata eseguita dal costruttore del trasformatore

per uso medicale pur non essendo richiesta dalla Norma IEC 61558-2-15);

d) esame a vista per controllare che siano state rispettate le altre prescrizioni della presente Sezione (Sez. 710).

e) esame a vista e prove strumentali di carattere generale ai sensi della Norma CEI 64-8/6.

 

E’ opportuno, al fine di dimostrarne l’effettiva esecuzione, richiedere all’esecutore delle verifiche sopra elencate la compilazione di un documento intestato e riportante la tipologia di verifica eseguita, le modalità con cui sono state eseguite ed i risultati di ciascuna delle verifiche effettuate.

 

VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI LOCALI AD USO MEDICO (ai sensi della Norma CEI 64-8/7 sez. 710.62)

 

L'obbligo di sottoporre gli impianti elettrici a controllo periodico è stabilito, in linea generale, per tutti i luoghi di lavoro, dall'art. 32, comma d) del D.Lgs. 626/94 che recita: "il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti e i dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento".

Le verifiche indicate nel seguito sono da aggiungere a quelle ritenute necessarie in accordo con l’allegato E della norma CEI 64-8/6 (ovvero: valgono indicativamente gli esami e le prove effettuate in occasione delle verifiche iniziali di cui al paragrafo precedente).

L’esecuzione di tale verifica aiuta il datore di lavoro nel dimostrare il corretto mantenimento degli impianti, richiesto dal D.Lgs. 626/94.

 

Le verifiche periodiche devono essere effettuate nei seguenti intervalli di tempo indicati:

 

a) prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento: sei mesi;

b) controllo, mediante esame a vista, delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili: un anno;

c)  misure per verificare il collegamento equipotenziale supplementare: tre anni;

d) prova funzionale dell'alimentazione dei servizi di sicurezza con motori a combustione:

·        prova a vuoto: un mese;

·        prova a carico per almeno 30 min: quattro mesi;

e) prova funzionale dell'alimentazione dei servizi di sicurezza a batteria secondo le istruzioni del costruttore: sei mesi;

f)  prova dell'intervento, con Idn, degli interruttori differenziali: un anno.

 

E’ opportuno (peraltro previsto dalla normativa di riferimento), al fine di dimostrarne l’effettiva esecuzione, richiedere all’esecutore delle verifiche sopra elencate la compilazione di un documento intestato e riportante la tipologia di verifica eseguita, le modalità con cui sono state eseguite ed i risultati di ciascuna delle verifiche effettuate.

 

 

VERIFICHE PERIODICHE SU APPARECCHI ELETTROMEDICALI (ai sensi della Norma CEI 62-122 – CEI 62-128)

 

GENERALITA’

 

I controlli periodici della sicurezza degli apparecchi elettromedicali rientrano nell'ambito della manutenzione preventiva e sono regolamentati dalle guide CEI:

·        CEI 62-122 - "Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o di prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione";

·        CEI 62-128 - "Guida alle prove d'accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o di prestazione dei sistemi elettromedicali.

A livello generale, la manutenzione periodica può essere raggruppata in due categorie:

·        Manutenzione preventiva di I° livello, costituita in genere da attività svolte direttamente dall'operatore e comprendente tutti i controlli (ispezione a vista o semplici prove) che sono indicati dal Costruttore nel manuale d'uso.

·        Manutenzione preventivo di II° livello, effettuata da personale qualificato e comprendente tutte le verifiche, prove ed ispezioni ai fini della sicurezza.

Limitatamente ai rischi di origine elettrica (trascurando quindi le verifiche di  prestazione), i principali controlli comprendono:

·        Verifica del conduttore di protezione;

·        Verifica della resistenza di isolamento;

·        Misura delle correnti di dispersione permanenti e delle correnti ausiliarie nel paziente.

Ulteriori controlli possono essere richiesti, per alcune tipologie di dispositivi medici, dalle relative norme particolari.

 

PERIODICITÀ

 

La normativa impone l’effettuazione di controlli periodici in base alle indicazioni dettate dal costruttore in relazione al tipo di dispositivo. Quest’ultimo ne raccomanda l'intervallo massimo.

In assenza di indicazioni da parte del costruttore, la guida CEI 62-122 raccomanda:

·        un controllo annuale, per tutti i dispositivi utilizzati in locali chirurgici o assimilati (gruppo 2);

·        un controllo biennale per tutti gli altri dispositivi.

 

 

VERIFICHE PERIODICHE DELL’IMPIANTO DI TERRA E DELLA PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI (ai sensi del DPR 462/2001)

 

Le verifiche periodiche devono essere richieste esclusivamente a personale autorizzato (ASL, ARPA e ORGANISMI D’ISPEZIONE PRIVATI) con cadenza Biennale. nei seguenti intervalli di tempo indicati:

 

a)    Analisi documentale: due anni;

b)    Esame visivo dei luoghi e degli impianti: due anni;

c)     Prove strumentali: prove di continuità, prove sui differenziali, misura della resistenza di terra, misura dell’impedenza, ecc..: due anni;

 

L’esecutore delle verifiche sopra elencate rilascerà la certificazione ai sensi del DPR 462/2001.

 

Nel caso in cui gli ambienti ad uso medico presentassero fra le loro pertinenze anche impianti di protezione contro le scariche atmosferiche o impianti elettrici in ambienti a rischio di esplosione, sarà necessario effettuare anche se seguenti verifiche periodiche (ai sensi del DPR 462/2001):

 

d)    Verifica dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: due anni;

e)    Verifica dell’impianto elettrico in ambiente a rischio di esplosione: due anni;

 

 

VERIFICHE STRAORDINARIE DELL’IMPIANTO DI TERRA, DELL’IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE (ai sensi del DPR 462/2001)

 

Le verifiche straordinarie devono essere richieste esclusivamente a personale autorizzato (ASL, ARPA e ORGANISMI D’ISPEZIONE PRIVATI) nei casi indicati:

 

f)      esito negativo della verifica periodica; si possono verificare due casi:

 

1)                 violazione di norme di legge penalmente sanzionate (ad es. DPR 547/55 Titolo VII, Dlgs 626/94); in questo caso il verificatore, se ha la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG – è il caso di alcuni tecnici delle ASL o ARPA), provvederà ad attivare le procedure sanzionatorie previste dal Dlgs 758/94, mentre se ha la qualifica di Pubblico Ufficiale (PU – è il caso degli Organismi d’Ispezione Privati) provvederà ad avvertire i soggetti competenti;

2)                 violazioni riferite alle norme di buona tecnica (particolarmente alle norme CEI); in questo caso il verificatore segnalerà nel verbale di verifica le motivazioni dell’esito negativo del verbale con riferimento alle specifiche norme applicabili;

 

g)    modifica sostanziale dell’impianto: è compito del datore di lavoro individuarla. In ogni caso si può far riferimento alla circolare ISPESL 24/10/1994, n. 12988 dove si intendono per modifiche sostanziali degli impianti elettrici di messa a terra “quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l’impianto totalmente o nel punto di consegna. Sono esempi di modifica sostanziale:

1)                 le variazioni della categoria dell’impianto o della tensione di alimentazione (es. da 400 V a 600 V);

2)                   un aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione;

3)                   una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione contro i contatti indiretti, se tale modifica interessa tutto l’impianto;

4)                   negli impianti di II categoria l’aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali all’interno di esse;

5)                   cambio di destinazione dell’utenza, con diversa applicazione normativa (es. magazzino di vendita trasformato in laboratorio ad uso medico).

Non sono perciò, ad esempio, da considerarsi trasformazioni sostanziali, le modifiche dei quadri elettrici secondari e nei circuiti terminali, l’aumento della potenza contrattuale o il cambio di ragione sociale se ciò non comporta modifiche sull’impianto elettrico”. Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, sono invece esempi di modifiche sostanziali:

1)     una nuova classificazione della struttura o una modifica del numero di eventi limite;

2)     una variazione della categoria dell’impianto.

h)    richiesta del datore di lavoro: in questo caso il datore di lavoro dovrà indicare le motivazioni della richiesta di verifica straordinaria
Anche le verifiche straordinarie sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro (anche se l’art. 7 del DPR 462/2001 non lo specifica chiaramente). Al termine della verifica, il tecnico redige il verbale di verifica, precisando la natura straordinaria della verifica, l’esito finale della stessa e ne rilascia una copia al datore di lavoro.

L’effettuazione delle verifiche straordinarie non modifica la data di scadenza delle verifiche periodiche, che rimangono riferite alla data della prima dichiarazione di conformità dell’impianto.

 

ATTIVITA’ DI VERIFICA e CONTROLLO A CARICO DEGLI ENTI PUBBLICI

 

Verifiche inerenti gli impianti elettrici previste dalla legislazione attuale sugli impianti elettrici in genere presenti nei luoghi di lavoro (compresi i locali adibiti ad uso medico).

 

VERIFICHE A CAMPIONE (ai sensi del DPR 462/2001)

 

Le verifiche iniziali devono essere effettuate dall’ISPESL durante la normale attività dell’azienda, pianificate annualmente in sede regionale, per le seguenti tipologie:

 

i)      Verifica dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;

j)      Verifiche dell’impianto di terra e della protezione contro i contatti indiretti;

 

VERIFICHE DI VIGILANZA (ai sensi del DPR 462/2001)

 

Le verifiche di controllo e vigilanza devono essere effettuate dall’ASL, dall’ISPETTORATO DEL LAVORO, NAS ecc.. durante la normale attività dell’azienda, per le seguenti tipologie:

 

k)    Verifica dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;

l)      Verifica dell’impianto elettrico in ambiente a rischio di esplosione;

m) Verifiche dell’impianto di terra e della protezione contro i contatti indiretti;

 

SANZIONI PREVISTE

Dopo il 10 settembre 2003 con l’entrata in vigore del Dlgs 233/03 “Attuazione della direttiva 99/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive”, occorre distinguere due situazioni sanzionatorie differenti. La prima per gli impianti di terra e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche, per i quali ci si deve ancora rifare al DPR 547/55, e la seconda per gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione, per i quali il nuovo decreto ha classificato inadempienze e sanzioni differenti:

·         Impianti di terra e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche: All’art. 9 comma 2, il DPR 462/01 afferma: “I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento”. Cosa si intende con questa frase abbastanza criptica? Che le sanzioni previste in caso di violazione a disposizioni contenute in articoli abrogati (art. 40 e 328 del DPR 547/55), sono applicabili in caso di inosservanza agli obblighi previsti dal DPR 462/01.
Quindi, le sanzioni applicabili in caso di omesso invio della dichiarazione di conformità per i nuovi impianti, o di mancata richiesta ed effettuazione delle verifiche periodiche, sono quelle previste al punto c) dell’art. 389 del DPR 547/55, che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da lire cinquecentomila (euro 258) a lire due milioni (euro 1033). Trattandosi di verifiche che riguardano la materia della sicurezza ed igiene del lavoro, in caso di accertata violazione verranno applicate le procedure previste dal Dlgs 758/94 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”.
Le sanzioni possono essere comminate da funzionari e ispettori USL , che abbiano la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria (art. 21 legge 883/78).
I verificatori degli Organismi abilitati non hanno la qualifica di UPG (e nemmeno tutti gli ispettori USL), ma in base all’art. 357 del Codice Penale, esercitando una pubblica funzione legislativa, sono a tutti gli effetti Pubblici Ufficiali (PU). I PU non possono emettere prescrizioni ai sensi del Dlgs 758/94, ma sono tenuti (art. 361 Codice Penale) a denunciare eventuali inadempienze ad un’autorità in possesso della qualifica UPG affinché questa emetta la prescrizione.


In qualsiasi modo giunga la prescrizione l’iter è il seguente:

1. L’organo di vigilanza (con qualifica UPG) emette la prescrizione, cioè il provvedimento attraverso il quale si impartisce l’ordine al datore di lavoro di rimuovere la situazione di pericolo riscontrata;

2. L’organo di vigilanza fissa un termine temporale per la regolarizzazione, tecnicamente necessario al datore di lavoro per eliminare le violazioni;

3. L’organo di vigilanza invia una copia della prescrizione al pubblico ministero e al rappresentante legale dell’ente presso il quale si è riscontrata la violazione;

4. Il pubblico ministero iscrive il contravventore nel registro degli indagati, sospendendo l’azione penale fino a che non sono scaduti i termini della prescrizione;

5. Entro sessanta giorni dalla scadenza della prescrizione l’organo di vigilanza deve verificare se è avvenuta la regolarizzazione;

6. Se la regolarizzazione è avvenuta, il datore di lavoro è ammesso a pagare una sanzione all’organo di vigilanza, pari a un quarto del massimo previsto (1033/4 = 258 euro); viene data comunicazione al pubblico ministero dell’avvenuto pagamento, il procedimento penale viene archiviato e il reato considerato estinto;

7. Se la regolarizzazione avviene in tempi e modi diversi da quelli previsti, il datore di lavoro può pagare una sanzione al pubblico ministero, pari a un quarto del massimo (258 euro);

8. Se la regolarizzazione non è avvenuta l’organo di vigilanza avverte il datore di lavoro e il pubblico ministero della scadenza dei termini; ci sarà un rinvio a giudizio davanti al pretore oppure il contravventore sfrutterà l’ultima via di uscita amministrativa che consiste nel versare un’oblazione ordinaria pari alla metà del massimo previsto (516 euro)
Ricordiamo che gli organi di vigilanza che possono emettere prescrizioni, oltre all’ASL, sono l’ISPESL, l’Ispettorato del Lavoro, i Nas, etc.

·         Impianti in luoghi con pericolo di esplosione:
Per questo tipo di impianti il decreto 233/03, inserito come titolo VIII bis all’interno del Dlgs 626/94, introduce, per alcune precise inadempienze da parte del datore di lavoro, delle sanzioni di entità superiore rispetto a quanto previsto per le mancate verifiche sugli altri impianti. Queste sanzioni sono previste dall’art. 89, comma 2° del Dlgs 626/94 e consistono nell’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da lire tre milioni (1549 euro) a lire otto milioni (4132 euro). Riportiamo l’elenco delle violazioni che comportano ciascuna l’applicazione di queste sanzioni, inserendo anche quelle che non sono strettamente connesse con le mancate verifiche:

1. Il datore di lavoro non provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 e 21, siano sottoposte a verifica biennale come previsto dal DPR 462/01

2. Il datore di lavoro non provvede ad effettuare la classificazione in zone delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

3. Il datore di lavoro non assicura che nelle zone pericolose siano applicate le prescrizioni minime di sicurezza previste all’allegato XV-ter del Dlgs 233/03

4. Il datore di lavoro non effettua il coordinamento di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e non specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, l’obiettivo, le misure e le modalità di detto coordinamento

5. Il datore di lavoro non prende provvedimenti necessari per strutturare gli ambienti di lavoro dove possano svilupparsi atmosfere esplosive pericolose, in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza

6. Il datore di lavoro non prende provvedimenti necessari per strutturare gli ambienti di lavoro dove possano svilupparsi atmosfere esplosive pericolose, in modo da garantire un controllo durante la presenza dei lavoratori, mediante l’utilizzo di mezzi tecnici adeguati

7. Nel caso che la natura dell’attività non consenta di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro non fa nulla per evitare l’accensione di atmosfere esplosive

8. Nel caso che la natura dell’attività non consenta di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro non fa nulla per attenuare gli effetti di un’esplosione

9. Il datore di lavoro non predispone il documento sulla protezione contro le esplosioni (parte integrante del documento sulla valutazione dei rischi)

Per quanto riguarda chi può comminare sanzioni e qual è l’iter seguito dalla prescrizione, ci si può rifare a quanto già detto sopra per quanto riguarda gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche.

 

 

 

PROCEDURE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Chi e cosa deve fare e in che ordine:

1.       L’Installatore realizza l’impianto

2.       Una volta realizzato l’impianto, l’Installatore esegue le verifiche previste dalle norme e dalle disposizioni di legge sull’impianto stesso.

3.       L’Installatore rilascia al datore di lavoro, la dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 9 della legge 46/90 e compilata in base al modello previsto dal DM 20/2/92. La dichiarazione viene sottoscritta dall’installatore, è datata e riporta la descrizione dell’impianto e i riferimenti normativi, oltre che l’indirizzo dell’immobile presso cui è installato l’impianto.

4.       Solo dopo il ricevimento della dichiarazione di conformità (atto che, di fatto fornisce l’omologazione degli impianti) il datore di lavoro può mettere in esercizio l’impianto, cioè iniziare l’attività lavorativa.

5.       Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto il datore di lavoro invia una copia della dichiarazione di conformità all’ISPESL e una copia all’ASL/ARPA territorialmente competenti. Nei comuni in cui sia stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, le due copie vanno inviate ad esso, che provvederà all’inoltro ai soggetti precedenti (ISPESL e ASL/ARPA). Non è necessario inviare, insieme alla dichiarazione di conformità, anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/2/92. Questi allegati, conservati presso il luogo dell’impianto, devono essere resi disponibili in occasione delle visite periodiche del verificatore. Il datore di lavoro, pertanto, invia insieme alla dichiarazione (senza allegati, come detto) un modulo di trasmissione della dichiarazione in cui si descrive localizzazione, tipologia e dimensioni dell’impianto.

6.       L’ISPESL rilascia un attestato di avvenuta ricezione della dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro o dallo sportello unico, al fine di documentare l’adempimento dell’obbligo.

7.       Anche l’ASL/ARPA deve rilasciare un attestato di avvenuta ricezione della dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro o dallo sportello unico, al fine di documentare l’adempimento dell’obbligo.

8.       La descrizione sommaria dell’impianto, fatta con il modulo di trasmissione della dichiarazione di conformità, serve all’ISPESL per effettuare delle verifiche a campione sulla conformità degli impianti alla normativa vigente, inserite in una programmazione concordata con la regione. Le risultanze di tali verifiche vengono inviate dall’ISPESL all’ASL/ARPA di competenza territoriale. Queste verifiche sono a carico del datore di lavoro.

9.       Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione degli impianti.

10.   Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a verifica periodica. La richiesta di verifica, tramite un apposito modulo, può essere fatta all’ASL/ARPA oppure ad organismi individuati dal Ministero delle attività produttive. Questi organismi, vengono individuati anche attraverso la conoscenza della norma UNI CEI 45004 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”, oltre alla conoscenza delle norme CEI dei comitati 11 “Impianti elettrici ad alta tensione e di distribuzione di bassa tensione”, 31 “Materiali antideflagranti”, 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione”, 81 “Protezione contro i fulmini”. Anche queste verifiche sono a carico del datore di lavoro. La richiesta di verifica deve essere:

·        biennale: per gli impianti installati nei cantieri, nei locali ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio.

·        quinquennale: per gli impianti installati in tutti gli altri ambienti.

11.   Una volta eseguita la verifica, chi l’ha eseguita (ASL/ARPA od organismo abilitato) rilascia un verbale al datore di lavoro, il quale lo deve conservare in caso di controllo degli organi di vigilanza e per le successive verifiche.

12.   Il datore di lavoro, in caso di cessazione, modifica sostanziale o trasferimento/spostamento degli impianti, comunica immediatamente la modifica all’ISPESL e all’ASL/ARPA. La modifica sostanziale oltre la quale occorre effettuare la comunicazione si può ritenere essere quella che comporta l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all’art. 9 delle legge 46/90.

13.   L’ASL/ARPA od organismo abilitato effettua una verifica straordinaria dell’impianto in caso di:

1)    esito negativo della verifica periodica; si possono verificare due casi:

§               violazione di norme di legge penalmente sanzionate (ad es. DPR 547/55 Titolo VII, Dlgs 626/94); in questo caso il verificatore, se ha la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), provvederà ad attivare le procedure sanzionatorie previste dal Dlgs 758/94, mentre se ha la qualifica di Pubblico Ufficiale (PU) provvederà ad avvertire i soggetti competenti;

§               violazioni riferite alle norme di buona tecnica (particolarmente alle norme CEI); in questo caso il verificatore segnalerà nel verbale di verifica le motivazioni dell’esito negativo del verbale con riferimento alle specifiche norme applicabili.

2)    modifica sostanziale dell’impianto: è compito del datore di lavoro individuarla. In ogni caso si può far riferimento alla circolare ISPESL 24/10/1994, n. 12988 dove si intendono per modifiche sostanziali degli impianti elettrici di messa a terra “quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l’impianto totalmente o nel punto di consegna. Sono esempi di modifica sostanziale:

·        le variazioni della categoria dell’impianto o della tensione di alimentazione (es. da 400 V a 600 V);

·        un aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione;

·        una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione contro i contatti indiretti, se tale modifica interessa tutto l’impianto;

·        negli impianti di II categoria l’aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali all’interno di esse;

·        cambio di destinazione dell’utenza, con diversa applicazione normativa (es. magazzino di vendita trasformato in laboratorio ad uso medico).

Non sono perciò, ad esempio, da considerarsi trasformazioni sostanziali, le modifiche dei quadri elettrici secondari e nei circuiti terminali, l’aumento della potenza contrattuale o il cambio di ragione sociale se ciò non comporta modifiche sull’impianto elettrico”. Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, sono invece esempi di modifiche sostanziali:

·         una nuova classificazione della struttura o una modifica del numero di eventi limite;

·         una variazione della categoria dell’impianto.

3)     richiesta del datore di lavoro; in questo caso il datore di lavoro dovrà indicare le motivazioni della richiesta di verifica straordinaria
Anche le verifiche straordinarie sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro (anche se l’art. 7 del DPR 462/2001 non lo specifica chiaramente). Al termine della verifica, il tecnico redige il verbale di verifica, precisando la natura straordinaria della verifica, l’esito finale della stessa e ne rilascia una copia al datore di lavoro.

L’effettuazione delle verifiche straordinarie non modifica la data di scadenza delle verifiche periodiche, che rimangono riferite alla data della prima dichiarazione di conformità dell’impianto.


PROCEDURE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

Chi e cosa deve fare e in che ordine:

1.       L’Installatore realizza l’impianto.

2.       Una volta realizzato l’impianto, l’Installatore esegue le verifiche previste dalle norme e dalle disposizioni di legge sull’impianto stesso.

3.       L’Installatore rilascia al datore di lavoro, la dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 9 della legge 46/90 e compilata in base al modello previsto dal DM 20/2/92. La dichiarazione viene sottoscritta dall’installatore, è datata e riporta la descrizione dell’impianto e i riferimenti normativi, oltre che l’indirizzo dell’immobile presso cui è installato l’impianto.

4.       Solo dopo il ricevimento della dichiarazione di conformità, il datore di lavoro può mettere in esercizio l’impianto, cioè iniziare l’attività lavorativa (in questo caso, al momento attuale l’impianto non è ancora omologato).

5.       Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto il datore di lavoro invia una copia della dichiarazione di conformità all’ASL/ARPA territorialmente competenti. Nei comuni in cui sia stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, la copia va inviata ad esso, che provvederà all’inoltro al soggetto precedente (ASL/ARPA). In questo caso, poiché l’omologazione dell’impianto è subordinato alla prima verifica dell’ASL/ARPA, è meglio inviare, insieme alla dichiarazione di conformità, anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/2/92, cioè eventuale progetto, relazione con tipologie dei materiali utilizzati, schemi, riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. Il datore di lavoro, pertanto, invia insieme alla dichiarazione ed agli allegati, un modulo di trasmissione della dichiarazione in cui si descrive localizzazione, tipologia e dimensioni dell’impianto.

6.       L’ASL/ARPA rilascia un attestato di avvenuta ricezione della dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro o dallo sportello unico, al fine di documentare l’adempimento dell’obbligo.

7.       L’ASL/ARPA, entro due anni, effettua la prima verifica sull’impianto, che ha valore di omologazione. Ricordiamo che l’omologazione è l’atto amministrativo che attesta la conformità dell’impianto considerato alla regola d’arte e alle leggi vigenti in materia.

8.       Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione degli impianti.

9.       Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a verifica periodica. La richiesta di verifica, tramite un apposito modulo può essere fatta all’ASL/ARPA oppure ad organismi individuati dal Ministero delle attività produttive. Questi organismi vengono individuati anche attraverso la conoscenza della norma UNI CEI 45004 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”, oltre alla conoscenza delle norme CEI dei comitati 11 “Impianti elettrici ad alta tensione e di distribuzione di bassa tensione”, 31 “Materiali antideflagranti”, 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione”, 81 “Protezione contro i fulmini”. Queste verifiche sono a carico del datore di lavoro. La richiesta di verifica deve essere:

· biennale in tutti i casi

10.   Una volta eseguita la verifica, chi l’ha eseguita (ASL/ARPA od organismo abilitato) rilascia un verbale al datore di lavoro, il quale lo deve conservare in caso di controllo degli organi di vigilanza e per le successive verifiche.

11.   Il datore di lavoro, in caso di cessazione, modifica sostanziale o trasferimento/spostamento degli impianti, comunica immediatamente la modifica all’ASL/ARPA. La modifica sostanziale oltre la quale occorre effettuare la comunicazione si può ritenere essere quella che comporta l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all’art. 9 delle legge 46/90.

12.   L’ASL/ARPA od organismo abilitato effettua una verifica straordinaria dell’impianto in caso di:

1)                                              esito negativo della verifica periodica; si possono verificare due casi:

§               violazione di norme di legge penalmente sanzionate (ad es. DPR 547/55 Titolo VII, Dlgs 626/94); in questo caso il verificatore, se ha la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), provvederà ad attivare le procedure sanzionatorie previste dall’art. 89 del Dlgs 626/94, mentre se ha la qualifica di Pubblico Ufficiale (PU) provvederà ad avvertire i soggetti competenti;

§               violazioni riferite alle norme di buona tecnica (particolarmente alle norme CEI); in questo caso il verificatore segnalerà nel verbale di verifica le motivazioni dell’esito negativo del verbale con riferimento alle specifiche norme applicabili.

2)                                              modifica sostanziale dell’impianto: è compito del datore di lavoro individuarla. In ogni caso si può far riferimento ad un chiarimento del Ministero delle Attività Produttive, il quale afferma che occorre l’omologazione dopo la messa in esercizio degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione nei casi di nuovo impianto, di trasformazione e di ampliamento (come da legge 46/90). Ne risulta che la modifica sostanziale, che necessita di verifica straordinaria, ma non di omologazione, si identifica con la “manutenzione straordinaria” (come da legge 46/90)

3)                                              richiesta del datore di lavoro: in questo caso il datore di lavoro dovrà indicare le motivazioni della richiesta di verifica straordinaria.

Anche le verifiche straordinarie sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro (anche se l’art. 7 del DPR 462/2001 non lo specifica chiaramente). Al termine della verifica, il tecnico redige il verbale di verifica, precisando la natura straordinaria della verifica, l’esito finale della stessa e ne rilascia una copia al datore di lavoro.

L’effettuazione delle verifiche straordinarie non modifica la data di scadenza delle verifiche periodiche, che rimangono riferite alla data della prima dichiarazione di conformità dell’impianto.


LETTERA DI PRESENTAZIONE

 

 

Ditta VERITEC - Verifiche Impianti Tecnologici di Lucio Stella

 

 

 

Gentile lettore, nella speranza di far cosa gradita, invio la presente quale breve documento informativo al fine di metterla a conoscenza che dal Novembre 2004 è direttamente operativa sul territorio regionale la Ditta VERITEC Verifiche Impianti Tecnologici.

 

Il principale settore d’interesse in cui la opera la Ditta VERITEC è quello delle verifiche periodiche/straordinarie ai sensi del DPR 462/2001 e delle verifiche sugli impianti elettrici ai sensi della normativa tecnica vigente (norme CEI). Al fine di meglio illustrare i servizi che la suddetta Ditta è in grado di offrire sul territorio regionale troverà in allegato una breve presentazione.

 

In merito alle verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/2001 troverà in allegato un ulteriore documento costituito da una nota informativa che riassume l'attuale stato della normativa ed una tabella riepilogativa dei dati/parametri necessari per classificare le attività in merito all’oggetto della verifica al fine di poter valutare correttamente la posizione di ciascuna azienda nei confronti degli adempimenti previsti dal D.P.R. 462/2001.

 

Con la presente pertanto ci auguriamo che, in occasione delle scadenze per l’esecuzione delle verifiche periodiche da eseguire sugli impianti elettrici in esercizio presso i luoghi di lavoro ai sensi del DPR 462/2001, possiate tenerci in considerazione e contattarci per un eventuale chiarimento in merito.

 

Pertanto, nell'attesa di poterla incontrare in occasione di un eventuale collaborazione o richiesta di chiarimento, porgiamo i nostri

 

 

Cordiali saluti.

 

                                                                                           

Per. Ind. Lucio Stella

 


 


CAMPO DI ATTIVITA’

 

Con la presente colgo l'occasione per sottoporre alla vostra attenzione le attività ed i   servizi offerti dalla Ditta VERITEC nel campo delle verifiche periodiche sugli impianti elettrici in esercizio presso i luoghi di lavoro (ai sensi del D.P.R. 462/2001 e delle normative tecniche CEI vigenti).

La Ditta VERITEC è operativa su tutto il territorio regionale, in qualità di partner tecnico-commerciale dello I.A.C.E. s.r.l. (“Organismo d'Ispezione di tipo A” abilitato dal Ministero delle Attività Produttive, in grado di offrire copertura nazionale), nel campo delle verifiche periodiche previste ai sensi del D.P.R. 462/2001:

·        Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

·        Impianti di messa a terra d’impianti alimentati con tensione fino a 1000 V,

·        Impianti di messa a terra d’impianti alimentati con tensione oltre 1000 V,

·        Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

I servizi di verifica sopra elencati verranno pertanto offerti secondo le procedure e la modulistica dell’Organismo d’Ispezione I.A.C.E. s.r.l. tramite il Per. Ind. Lucio Stella in qualità di Ispettore regolarmente abilitato presso l’Organismo suddetto. A breve (non ancora disponibili in Sardegna), tramite lo I.A.C.E. s.r.l. (Organismo notificato CE n° 1217 per la Direttiva Ascensori 95/16/CE), saranno offerte anche le attività di:

·        esame del progetto,

·        prove di collaudo,

secondo quanto previsto nell’allegato V, VI e X della Direttiva suddetta, ed inoltre attività di:

·        verifica periodica biennale,

·        verifica straordinaria

secondo quanto previsto dagli art. 13 e 14 D.P.R. 162/99 su ascensori e montacarichi.

Grazie all’esperienza maturata dai propri tecnici, la Ditta VERITEC si propone direttamente per effettuare le verifiche visive e strumentali, di seguito elencate, con la periodicità prevista dalle normative tecniche (CEI) vigenti nel campo degli impianti elettrici:

·        Verifica di conformità dell’impianto elettrico mediante esame a vista,

·        Verifica di conformità dell’impianto elettrico mediante le seguenti prove strumentali (secondo la normativa di riferimento):

1.     Verifiche illuminotecniche

2.     Misura della resistenza d’isolamento,

3.     Misura della continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali,

4.     Prova del senso ciclico delle fasi,

5.     Misura della resistenza di terra,

6.     Misura dell’impedenza dell’anello di guasto,

7.     Prova dei differenziali,

8.     Misura delle tensioni di passo e contatto,

9.     Verifica della protezione contro i contatti indiretti,

10. Misura della resistenza d’isolamento del pavimento,

11. Prove di polarità,

12. Misura della resistività del terreno,

13. Prove di funzionamento,

·        Verifica di funzionamento degli apparecchi di sicurezza e di emergenza,

Locali medici (secondo la norma CEI 64-8/7 V2):

·        Verifica del dispositivo di controllo dell’isolamento

·        Misura della corrente di guasto a terra a valle del trasformatore d’isolamento,

·        Misura della resistenza dei collegamenti equipotenziali,

·        Misura della resistenza verso terra delle parti metalliche,

·        Misura della resistenza del pavimento.

Verifica periodica su apparecchi elettromedicali mediante le seguenti prove strumentali (secondo la normativa di riferimento):

·        Tensione applicata

·        Misura delle correnti di dispersione a resistenza d’isolamento,

·        Misura della continuità dei conduttori di protezione,

·        Precisione e corretto funzionamento,

·        Prova degli allarmi.

Infine, è recente la nascita del settore qualità “Sistemi di gestione Qualità”, attraverso il quale vengono forniti, con l’ausilio di tecnici regolarmente abilitati e di comprovata esperienza nel settore, servizi di consulenza ed assistenza alle aziende durante il percorso necessario per conseguire ed ottenere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 “Vision 2000”. I tecnici suddetti sono inoltre provvisti di regolare abilitazione per l’esecuzione delle verifiche ispettive interne.

 

Pertanto, nella speranza di aver fatto cosa gradita, ci auguriamo che quanto suddetto possa tornarle utile durante il normale sviluppo della sua professione al punto tale da tenerci in considerazione per la fornitura dei nostri servizi.

La Ditta VERITEC offre la massima visibilità tramite il sito www.veritec.it, che vi invitiamo a visitare, nel quale è possibile aggiornarsi sugli argomenti in oggetto, verificare le procedure di lavorazione della Ditta VERITEC,  richiedere e ricevere preventivi di verifica, etc.. .

Ringraziandovi sin da ora per l'attenzione prestata, nell'attesa di un vostro riscontro, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

                                                                                              Con sincera cordialità      

                         

 

 

 

 

 

 

Se vuoi approfondire l’argomento visita il sito

 

www.veritec.it

 

oppure contatta il Per. Ind. Lucio Stella presso la Ditta

 

VERITEC  - Verifiche Impianti Tecnologici

 

 

ai seguenti indirizzi Tel. 0793763021 - Cell. 3476941478 - Fax. 1782272499