Verifiche Impianti Tecnologici
Documento: |
TECNICO-INFORMATIVO |
Data
emissione: |
05/07/2005 |
Data
revisione: |
__ / __
/ ____ |
Redatto: |
Per.
Ind. Lucio Stella |
ESTRATTO DALLA NORMA CEI 64-8/6 (EDIZ. 03-2005)
ATTIVITA’ DI VERIFICA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
PROVE DI MISURA E ESAMI SPECIFICI
VERIFICHE PERIODICHE SU APPARECCHI
ELETTROMEDICALI (ai sensi della Norma CEI 62-122 – CEI 62-128)
ATTIVITA’ DI VERIFICA e CONTROLLO A CARICO DEGLI ENTI PUBBLICI
VERIFICHE A CAMPIONE (ai sensi del
DPR 462/2001)
VERIFICHE DI VIGILANZA (ai sensi
del DPR 462/2001)
PROCEDURE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE
Ad oggi, il panorama normativo e legislativo del settore elettrico
risulta alquanto complesso sia per le figure professionali che vi operano
quotidianamente (installatori, progettisti ecc..) figuriamoci per i proprietari
degli impianti che nella maggior parte dei casi non hanno alcuna competenza nel
settore.
Il
presente documento ha come primo obbiettivo quello di riassumere quanto
espresso dalle norme tecniche e dalla legislazione vigente in merito
all’obbligo di effettuare verifiche tecniche sugli impianti elettrici in genere
ma con particolare attenzione agli impianti elettrici in esercizio presso gli
ambienti di lavoro.
A
tal fine vengono di seguito riassunte le varie fasi della vita di un impianto
ed i momenti nei quali effettuare le verifiche.
Tanto
per cominciare citiamo le tipologie di verifica prese in esame:
·
Verifiche
iniziali, ai sensi delle norme CEI, a carico dell’impresa installatrice, da quest’ultima eseguite
direttamente o tramite tecnici aventi adeguate competenze;
·
Verifiche
periodiche, ai sensi delle norme CEI, a carico del Datore di Lavoro, eseguite da tecnici aventi adeguata
competenza;
·
Verifiche
periodiche, ai sensi delle leggi vigenti (DPR 462/2001), a carico del Datore di Lavoro, eseguite da ASL,
ARPA o ORGANISMI D’ISPEZIONE PRIVATI;
·
Verifiche
straordinarie, ai sensi delle leggi vigenti (DPR 462/2001), a carico del Datore di
Lavoro, eseguite da ASL, ARPA o ORGANISMI D’ISPEZIONE PRIVATI;
·
Verifiche
a campione, ai sensi delle leggi vigenti (DPR 462/2001), a carico del Datore di Lavoro, eseguite dal
personale dell’I.S.P.E.S.L. che vigila sul rispetto delle leggi nei luoghi di
lavoro;
·
Verifiche
di controllo, ai sensi delle leggi vigenti, a carico dell’ente che vigila sul rispetto delle
leggi vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, eseguite dal
personale dell’ASL, ISPETTORATO DEL LAVORO, NAS, ecc..;
Ulteriori
verifiche sono infine previste dalla legge 46/90 al fine di accertare la
conformità alla normativa vigente degli impianti oggetto della legge stessa.
Tali verifiche sono a carico dei comuni e sono dedicate a tutte le unità
immobiliari adibite a civile abitazione e non solo (terziario ecc..). I comuni
non sono ancora riusciti ad organizzarsi ma non si prevedono lunghe attese
soprattutto in vista delle prossima approvazione del Testo Unico per la
Sicurezza.
1) VERIFICA INIZIALE (ai sensi della
norma CEI 64-8/6):
E’
eseguita dall’installatore elettrico prima della messa in servizio di un
impianto, all’atto della sua costruzione, al fine di verificare la corretta esecuzione
dello stesso. L’esecuzione di tale attività è dichiarata nel modulo di
“Dichiarazione di Conformità” rilasciata dall’installatore. Il Datore di lavoro
(proprietario) deve denunciare l’impianto presso l’ISPESL e l’ASL entro 30 gg
dalla messa in servizio (con modalità e modulistica presenti sul sito www.veritec.it).
N.
B. Sarebbe opportuno richiedere all’installatore un documento riepilogativo
della tipologia di verifiche effettuate e dei relativi risultati ottenuti;
2) VERIFICA PERIODICA (ai sensi della
norma CEI 64-8/6):
E’ eseguita
dall’installatore elettrico, da un tecnico abilitato o comunque ritenuto
competente in materia e come tale incaricato dal proprietario/responsabile
dell’impianto elettrico al fine di manutenerlo correttamente nel tempo. Le
verifiche periodiche devono essere effettuate con intervalli minimi determinati
dalle caratteristiche dell’impianto, dal suo uso e dalle condizioni ambientali.
L’intervallo di tempo è stabilito in qualche caso da prescrizioni di carattere
legislativo.
E’
opportuno richiedere all’installatore un documento riepilogativo della
tipologia di verifiche effettuate e dei relativi risultati ottenuti. In alcuni
casi, previsti dalle norme dalla
legislazione vigente, è richiesta la redazione di appositi registri sui quali
annotare i risultati delle attività di verifica eseguite.
L'obbligo di sottoporre gli impianti elettrici a controllo periodico è stabilito, in linea generale, per tutti i luoghi di lavoro, dall'art. 32, comma d) del D.Lgs. 626/94 che recita: "il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti e i dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento".
L’esecuzione
di tale verifica aiuta il datore di lavoro nel dimostrare il corretto
mantenimento degli impianti, richiesto dal D.Lgs. 626/94.
3) VERIFICA PERIODICA (ai sensi del
DPR 462/2001):
Dietro
richiesta del datore di lavoro viene eseguita da enti preposti e indipendenti,
al fine di accertare l’esistenza ed il mantenimento delle condizioni di
sicurezza di un impianto elettrico nel luogo di lavoro.
Può
essere eseguita esclusivamente dai tecnici appartenenti ai seguenti Enti
preposti:
1)
ASL
2)
ARPA
3)
ORGANISMI
D’ISPEZIONE PRIVATI Abilitati
dal Ministero delle Attività Produttive.
Il
tecnico incaricato, dietro richiesta del Datore di lavoro (proprietario),
effettuerà la verifica rilasciando apposito verbale/certificato. Il Datore di
lavoro dovrà richiedere e far eseguire la tali verifiche con periodicità
stabilite dal DPR 462/2001 e di seguito riportate:
ogni
due anni:
1) per gli impianti di messa a terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche installati in cantieri, locali
adibiti ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio;
2) per gli impianti elettrici in luoghi
con pericolo di esplosione.
ogni
cinque anni:
3) per tutti gli altri casi.
4) VERIFICA STRAORDINARIA (ai sensi
del DPR 462/2001):
Dietro
richiesta del datore di lavoro viene eseguita da enti preposti e indipendenti,
al fine di accertare l’esistenza ed il mantenimento delle condizioni di
sicurezza di un impianto elettrico nel luogo di lavoro.
Può
essere eseguita esclusivamente dai tecnici appartenenti ai seguenti Enti
preposti:
1)
ASL
2)
ARPA
3)
ORGANISMI
D’ISPEZIONE PRIVATI Abilitati
dal Ministero delle Attività Produttive.
Il tecnico incaricato, dietro richiesta del Datore di lavoro (proprietario), effettuerà la verifica rilasciando apposito verbale/certificato. Il Datore di lavoro dovrà richiedere e far eseguire la tali verifiche in ciascuno dei casi di seguito riportati:
1.
esito negativo della verifica periodica
2.
modifica sostanziale dell’impianto
3.
richiesta del datore di lavoro
5) VERIFICA A CAMPIONE (ai sensi del
DPR 462/2001):
Le
verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le
singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione
dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del
luogo in cui è situato l'impianto;
b) tipo di
impianto soggetto a verifica;
c) dimensione
dell'impianto.
Tali
verifiche vengono effettuate al fine di accertare la conformità alla normativa
vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i
dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative
risultanze all'ASL o ARPA.
Le
verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del
datore di lavoro.
6) VERIFICA/CONTROLLO (ai sensi delle
leggi vigenti in materia di sicurezza):
Tali
verifiche sono eseguite dal personale tecnico dei seguenti enti:
·
ASL
·
ISPETTORATO
DEL LAVORO
·
NAS
·
ecc..
secondo
criteri più o meno simili a quelli adottati dall’I.S.P.E.S.L. e non solo.
Tali
verifiche vengono effettuate al fine di accertare la conformità alla normativa
vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, dei
dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e degli impianti
elettrici in esercizio presso luoghi con pericolo di esplosione. Le verifiche
sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono comunque a carico
dell’Ente pubblico che le effettua.
611.1 L’esame a vista deve precedere
le prove e deve essere effettuato, di regola, con l’intero impianto fuori
tensione.
611.2 L’esame a vista deve
accertare che i componenti elettrici siano:
·
conformi alle prescrizioni di sicurezza delle
relative Norme;
Nota:
Questo può
essere accertato dall’esame di marchiature o di certificazioni.
·
scelti correttamente e messi in opera in accordo con
le prescrizioni della presente Norma;
·
non danneggiati visibilmente in modo tale da
compromettere la sicurezza.
611.3 L’esame a vista deve
riguardare le seguenti condizioni, per quanto applicabili:
a) metodi di protezione contro
i contatti diretti ed indiretti, ivi compresa la misura delle distanze;
Tale esame riguarda per es. la protezione mediante barriere od involucri,
per mezzo di ostacoli o mediante di stanziamento (412.2, 412.3, 412.4, 413.3,
Sezione 471);
Nota: Le
prescrizioni di 413.3 (“Protezione mediante locali non conduttori”) si possono
verificare solo quando l’impianto comprende unicamente componenti elettrici
collegati in modo permanente.
b) presenza di barriere
tagliafiamma o altre precauzioni contro la propagazione del fuoco e metodi di
protezione contro gli effetti termici (Capitolo 42);
c) scelta dei conduttori per
quanto concerne la loro portata e la caduta di tensione (Sezioni 523 e 525);
d) scelta e taratura dei
dispositivi di protezione e di segnalazione (Capitolo 53);
e) presenza e corretta messa in
opera dei dispositivi di sezionamento o di comando (Capitolo 46 e Sezione 537);
f) scelta dei componenti
elettrici e delle misure di protezione idonei con riferimento alle influenze
esterne (512.2);
g) identificazione dei
conduttori di neutro e di protezione (514.3);
h) presenza di schemi, di
cartelli monitori e di informazioni analoghe (514.5);
l)
identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli
interruttori, dei morsetti ecc. (Sezione 514);
m) idoneità
delle connessioni dei conduttori;
n)
agevole accessibilità dell’impianto per interventi
operativi e di manutenzione.
612.1 Devono essere eseguite,
per quanto applicabili, e preferibilmente nell’ordine indicato, le seguenti
prove:
·
continuità dei conduttori di protezione e dei
conduttori equipotenziali principali e supplementari (612.2);
·
resistenza di isolamento dell’impianto elettrico
(612.3);
·
protezione per separazione dei circuiti nel caso di
sistemi SELV e PELV e nel caso di separazione elettrica (612.4);
·
resistenza di isolamento dei pavimenti e delle
pareti (612.5);
·
protezione mediante interruzione automatica
dell’alimentazione (612.6);
·
prove di polarità (612.7);
·
prove di funzionamento (612.9);
·
caduta di tensione (612.11) (allo studio).
Nel
caso in cui qualche prova indichi la presenza di un difetto, tale prova e ogni
altra prova precedente che possa essere stata influenzata dal difetto segnalato
devono essere ripetute dopo l’eliminazione del difetto stesso. I metodi di
prova descritti nel presente Capitolo costituiscono metodi di riferimento; è
ammesso l’uso di altri metodi di prova, purché essi forniscano risultati
altrettanto validi.
Gli strumenti di misura e gli apparecchi di controllo devono essere
conformi alle Norme della serie CEI EN 61557.
Se
si usano altri strumenti di misura od altri apparecchi di controllo, essi non
devono avere caratteristiche e grado di protezione inferiori.
E.1 Generalità
Le verifiche periodiche degli impianti elettrici sono effettuate allo
scopo di determinare se l’impianto, o sue parti, non si sia deteriorato in modo
tale da renderne non sicuro l’uso e se esso sia in accordo con le prescrizioni
della presente norma, a meno che non sia diversamente richiesto da prescrizioni
di carattere legislativo.
Scopo delle verifiche periodiche è anche quello di esaminare gli
effetti di qualsiasi cambiamento intervenuto nell’uso dell’immobile rispetto a
quello per il quale l’impianto era stato precedentemente previsto.
Note:
1) Le informazioni date per le
verifiche iniziali sono in linea di principio valide anche per le verifiche
periodiche.
2) Vedere anche la Norma EN
50110.
E.2 Intervallo di tempo tra verifiche periodiche
Dopo la verifica iniziale si raccomanda che vengano effettuate
verifiche periodiche dell’impianto elettrico con intervalli minimi determinati
dalle caratteristiche dell’impianto, dal suo uso e dalle condizioni ambientali.
L’intervallo di tempo è stabilito in qualche caso da prescrizioni di carattere
legislativo.
Note:
1)
L’intervallo di tempo può essere, per esempio, di
alcuni anni, con la eccezione dei seguenti casi per i quali, esistendo un
maggiore rischio, possono essere richiesti intervalli di tempo più brevi:
·
posti di lavoro o luoghi in cui esistano rischi di
degrado, di incendio o di esplosione;
·
posti di lavoro o luoghi in cui coesistano impianti
di alta e di bassa tensione;
·
luoghi ai quali abbia accesso il pubblico;
·
cantieri;
·
luoghi nei quali vengano usati apparecchi
trasportabili, mobili o portatili.
Per gli edifici residenziali possono essere considerati adeguati
intervalli di tempo maggiori.
2) Le verifiche periodiche
possono essere sostituite, nel caso di impianti elettrici estesi (per esempio
in grandi industrie), da un adeguato e sicuro regime di sorveglianza e di
manutenzione continue degli impianti e dei loro componenti attuato da parte di
persone esperte.
Vedere anche Guida CEI 0-10 “Manutenzione degli impianti elettrici”,
Allegato C.
E.3 Estensione delle verifiche
Si raccomanda che le verifiche periodiche comprendano almeno:
·
l’esame a vista, includendo in particolare la
protezione contro i contatti diretti e la protezione contro l’incendio;
·
la misura della resistenza di isolamento;
·
la prova della continuità dei conduttori di
protezione;
·
le prove per la protezione contro i contatti
indiretti, incluse le prove di funzionamento dei dispositivi di protezione a
corrente differenziale (RCD);
·
le prove di funzionamento dei dispositivi
dicontrollo dell’isolamento (IMD).
E.4 Rapporti
Si raccomanda che in occasione di ogni verifica periodica sia preparato
un rapporto che dovrebbe comprendere, oltre a tutte le informazioni riguardanti
l’esame a vista e le prove effettuate, la registrazione dei relativi risultati,
informazioni su qualsiasi modifica od ampliamento effettuati e qualsiasi non
rispondenza alle prescrizioni della presente norma, specificando le parti dell’impianto
interessate.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462
Regolamento
di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra
di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
Capo
I
Disposizioni generali
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547,
recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12
settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e determinazione delle
modalita' e delle documentazioni relative
all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959;
Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447,
concernente regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai
fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli
insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, com-ma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001;
Acquisito il parere della Camera dei deputati - XI commissione, e del Senato
della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute, rispettivamente, del
26 luglio 2001 e del 1 agosto 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, del
lavoro e delle politiche sociali e della salute;
E
m a n a
il
seguente regolamento:
Art.
1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle
installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche,
agli impianti elettrici di messa a terra e agli
impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di
lavoro.
2. Con uno o piu' decreti del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attivita'
produttive, sono dettate disposizioni volte ad
adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di
cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, gli
impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni
elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note al preambolo:
-
L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2. - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa):
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al
Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti
procedimenti amministrativi, anche coninvolgenti amministrazioni centrali,
locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della
disciplina, salvo quanto previsto dalla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i
regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la
regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 2, comma 2, della
presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con
il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del
Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla
richiesta di parere delle commissioni, i regolamenti possono essere comunque
emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data
della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi
risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero
delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e
costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma
confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione
dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono
presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in un unica fonte regolamentare,
ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa,
disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono
particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche
mediante adozione ed estensione delle fasi di integrazione dell'efficacia degli
atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi anche
decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita',
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con
conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e
controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' corrispondenti alle
finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore
o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico
nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e
per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso
la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale
dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa
comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa
procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni
che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di
tutte la fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti
da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui
al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti
dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre
suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento
dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da
1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi
desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali sull'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei
principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali
regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto, n. 400, per disciplinare i
procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti
materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 254, e successive modificazioni, nonche' valutazione del
medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di
rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi'
l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme
sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti
capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli
studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della
contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di
equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche
del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per
la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le
norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite
le competenti commissioni parlamentari; d) procedure per il conseguimento del
titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli
atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita',
donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva,
ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo
parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c),
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4
della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
Costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente
al Parlamento le norme di delega ovvero di legificazione necessarie alla compilazione
di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle
materie interessate dalla attuazione della presente legge, il Governo e'
delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la
delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non
coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c) anche
attraverso le necessarie modifiche internazionali o abrogazioni di norme,
secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 del presente articolo".
- Si riporta il n. 11 dell'allegato 1 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
"11. - Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di
impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38,
39, 40, 336 e 338;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577;
legge 5 marzo 1990, n. 46; decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
1991, n. 447;".
- Il decreto ministeriale 12 settembre 1959, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959, reca:
"Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalita' e delle
documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle
norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro".
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 447
"Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai
fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli
insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59".
Capo
II - Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche
Art.
2. - Messa in esercizio e omologazione dell'impianto
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non puo' essere
effettuata prima della verifica eseguita
dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformita' ai sensi della
normativa vigente. La dichiarazione di conformita' equivale a tutti gli effetti
ad omologazione dell'impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di
lavoro invia la dichiarazione di conformita' all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA
territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per
le attivita' produttive la dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata allo
stesso.
Art.
3. - Verifiche a campione
1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformita' alla
normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
ed i dispositivi di messa a terra degli
impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con
le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche
ed ambientali del luogo in cui e' situato l'impianto;
b) tipo di impianto soggetto a verifica;
c) dimensione dell'impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico
del datore di lavoro.
Art.
4. - Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni
dell'impianto, nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni
cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti
ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i
quali la periodicita' e' biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o
all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attivita'
produttive, sulla base di criteri stabiliti
dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo
verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli
organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico
del datore di lavoro.
Capo III - Impianti in luoghi con pericolo di esplosione
Art.
5. - Messa in esercizio e omologazione
1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione
non puo' essere effettuata prima della verifica di conformita' rilasciata al
datore di lavoro ai sensi del comma 2.
2. Tale verifica e' effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il
quale rilascia la dichiarazione di conformita' ai sensi della normativa
vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di
lavoro invia la dichiarazione di conformita' all'ASL o all'ARPA
territorialmente competenti.
4. L'omologazione e' effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per
territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformita' alla normativa
vigente di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per
le attivita' produttive la dichiarazione di cui al comma 3 e' presentata allo
sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico
del datore di lavoro.
Art.
6. - Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni
dell'impianto, nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due
anni.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o
all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attivita'
produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI
CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo
verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli
organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico
del datore di lavoro.
Capo IV - Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art.
7. - Verifiche straordinarie
1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli
organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di
criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell'impianto;
c) richiesta del datore del lavoro.
Art.
8. - Variazioni relative agli impianti
1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per
territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la
cessazione dell'esercizio, le modifiche
sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.
Capo V - Disposizioni transitorie e finali
Art.
9. - Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547;
b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale in data 12 settembre 1959, nonche' i modelli A, B e C allegati al
medesimo decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi
si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data
della sua entrata in vigore.
Nota all'art. 9:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, reca:
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
Art.
10. - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Le verifiche iniziali
devono essere effettuate dall’installatore o da personale tecnico abilitato
prima della messa in servizio iniziale e, dopo modifiche o riparazioni, prima
della nuova messa in servizio. All’atto della prima installazione tali
verifiche costituiscono omologazione dell’impianto ai sensi del DPR
462/2001. Tali verifiche fanno parte di una corretta installazione e
pertanto non comportano costi aggiuntivi per il datore di lavoro in quanto
l’installatore, all’atto del rilascio della dichiarazione di conformità, è
tenuto a farne apposita dichiarazione. Pertanto, si tratta semplicemente di
richiedere all’installatore gli atti delle verifiche eseguite come prova
dell’avvenuta esecuzione.
Le verifiche indicate nel
seguito nei punti da a) a d) sono da aggiungere a quelle indicate nel Capitolo
61 (VERIFICA INIZIALE = ESAME A VISTA + PROVE), di seguito riportate:
611.1 L’esame a vista deve precedere le prove e deve
essere effettuato, di regola, con l’intero impianto fuori tensione.
611.2 L’esame a vista deve accertare che i componenti
elettrici siano:
·
conformi
alle prescrizioni di sicurezza delle relative Norme;
Nota: Questo può essere
accertato dall’esame di marchiature o di certificazioni.
·
scelti
correttamente e messi in opera in accordo con le prescrizioni della presente
Norma;
·
non
danneggiati visibilmente in modo tale da compromettere la sicurezza.
611.3 L’esame a vista deve riguardare le seguenti
condizioni, per quanto applicabili:
a) metodi di protezione contro i contatti
diretti ed indiretti, ivi compresa la misura delle distanze;
Tale esame riguarda
per es. la protezione mediante barriere od involucri, per mezzo di ostacoli o
mediante di stanziamento (412.2, 412.3, 412.4, 413.3, Sezione 471);
Nota: Le
prescrizioni di 413.3 (“Protezione mediante locali non conduttori”) si possono
verificare solo quando l’impianto comprende unicamente componenti elettrici
collegati in modo permanente.
b) presenza di barriere tagliafiamma o altre
precauzioni contro la propagazione del fuoco e metodi di protezione contro gli
effetti termici (Capitolo 42);
c) scelta dei conduttori per quanto concerne la
loro portata e la caduta di tensione (Sezioni 523 e 525);
d) scelta e taratura dei dispositivi di
protezione e di segnalazione (Capitolo 53);
e) presenza e corretta messa in opera dei
dispositivi di sezionamento o di comando (Capitolo 46 e Sezione 537);
f) scelta dei componenti elettrici e delle
misure di protezione idonei con riferimento alle influenze esterne (512.2);
g) identificazione dei conduttori di neutro e di
protezione (514.3);
h)
presenza
di schemi, di cartelli monitori e di informazioni analoghe (514.5);
i)
identificazione
dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti ecc. (Sezione
514);
j)
idoneità
delle connessioni dei conduttori;
k)
agevole
accessibilità dell’impianto per interventi operativi e di manutenzione.
612.1 Devono essere eseguite, per quanto applicabili,
e preferibilmente nell’ordine indicato, le seguenti prove:
1.
continuità
dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e
supplementari (612.2);
2.
resistenza
di isolamento dell’impianto elettrico (612.3);
3.
protezione
per separazione dei circuiti nel caso di sistemi SELV e PELV e nel caso di
separazione elettrica (612.4);
4.
resistenza
di isolamento dei pavimenti e delle pareti (612.5);
5.
protezione
mediante interruzione automatica dell’alimentazione (612.6);
6.
prove
di polarità (612.7);
7.
prove
di funzionamento (612.9);
8.
caduta
di tensione (612.11) (allo studio).
a) prova
funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento di sistemi IT-M e dei
sistemi d'allarme ottico e acustico;
b) misure
per verificare il collegamento equipotenziale supplementare (710.413.1.6.2 );
c) misure
delle correnti di dispersione dell'avvolgimento secondario a vuoto e
sull'involucro dei trasformatori per uso medicale.
(Questa prova non è
necessaria se è già stata eseguita dal costruttore del trasformatore
per uso medicale pur non
essendo richiesta dalla Norma IEC 61558-2-15);
d) esame
a vista per controllare che siano state rispettate le altre prescrizioni della
presente Sezione (Sez. 710).
e) esame
a vista e prove strumentali di carattere generale ai sensi della Norma CEI
64-8/6.
E’ opportuno, al fine di dimostrarne l’effettiva esecuzione,
richiedere all’esecutore delle verifiche sopra elencate la compilazione di un
documento intestato e riportante la tipologia di verifica eseguita, le modalità
con cui sono state eseguite ed i risultati di ciascuna delle verifiche
effettuate.
L'obbligo di sottoporre
gli impianti elettrici a controllo periodico è stabilito, in linea generale,
per tutti i luoghi di lavoro, dall'art. 32, comma d) del D.Lgs. 626/94 che
recita: "il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti e i
dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei
pericoli vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento".
Le verifiche indicate nel
seguito sono da aggiungere a quelle ritenute necessarie in accordo con
l’allegato E della norma CEI 64-8/6 (ovvero: valgono indicativamente gli esami
e le prove effettuate in occasione delle verifiche iniziali di cui al paragrafo
precedente).
L’esecuzione di tale
verifica aiuta il datore di lavoro nel dimostrare il corretto mantenimento
degli impianti, richiesto dal D.Lgs. 626/94.
Le
verifiche periodiche devono essere effettuate nei seguenti intervalli di
tempo indicati:
a) prova
funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento: sei mesi;
b) controllo,
mediante esame a vista, delle tarature dei dispositivi di protezione
regolabili: un anno;
c) misure
per verificare il collegamento equipotenziale supplementare: tre anni;
d) prova
funzionale dell'alimentazione dei servizi di sicurezza con motori a
combustione:
·
prova
a vuoto: un mese;
·
prova
a carico per almeno 30 min: quattro mesi;
e) prova
funzionale dell'alimentazione dei servizi di sicurezza a batteria secondo le
istruzioni del costruttore: sei mesi;
f) prova
dell'intervento, con Idn, degli interruttori differenziali: un anno.
E’ opportuno (peraltro previsto dalla normativa di riferimento),
al fine di dimostrarne l’effettiva esecuzione, richiedere all’esecutore delle
verifiche sopra elencate la compilazione di un documento intestato e riportante
la tipologia di verifica eseguita, le modalità con cui sono state eseguite ed i
risultati di ciascuna delle verifiche effettuate.
GENERALITA’
I controlli periodici
della sicurezza degli apparecchi elettromedicali rientrano nell'ambito della
manutenzione preventiva e sono regolamentati dalle guide CEI:
·
CEI
62-122 - "Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di
sicurezza e/o di prestazione dei dispositivi medici alimentati da una
particolare sorgente di alimentazione";
·
CEI
62-128 - "Guida alle prove d'accettazione ed alle verifiche periodiche di
sicurezza e/o di prestazione dei sistemi elettromedicali.
A livello generale, la
manutenzione periodica può essere raggruppata in due categorie:
·
Manutenzione
preventiva di I° livello, costituita in genere da attività svolte direttamente
dall'operatore e comprendente tutti i controlli (ispezione a vista o semplici
prove) che sono indicati dal Costruttore nel manuale d'uso.
·
Manutenzione
preventivo di II° livello, effettuata da personale qualificato e comprendente
tutte le verifiche, prove ed ispezioni ai fini della sicurezza.
Limitatamente ai rischi
di origine elettrica (trascurando quindi le verifiche di prestazione), i principali controlli
comprendono:
·
Verifica
del conduttore di protezione;
·
Verifica
della resistenza di isolamento;
·
Misura
delle correnti di dispersione permanenti e delle correnti ausiliarie nel
paziente.
Ulteriori controlli
possono essere richiesti, per alcune tipologie di dispositivi medici, dalle relative
norme particolari.
PERIODICITÀ
La normativa impone
l’effettuazione di controlli periodici in base alle indicazioni dettate dal
costruttore in relazione al tipo di dispositivo. Quest’ultimo ne raccomanda
l'intervallo massimo.
In assenza di indicazioni
da parte del costruttore, la guida CEI 62-122 raccomanda:
·
un
controllo annuale, per tutti i dispositivi utilizzati in locali chirurgici o
assimilati (gruppo 2);
·
un
controllo biennale per tutti gli altri dispositivi.
Le verifiche periodiche
devono essere richieste esclusivamente a personale autorizzato (ASL, ARPA e
ORGANISMI D’ISPEZIONE PRIVATI) con cadenza Biennale. nei seguenti intervalli
di tempo indicati:
a)
Analisi
documentale: due anni;
b)
Esame
visivo dei luoghi e degli impianti: due anni;
c)
Prove
strumentali: prove di continuità, prove sui differenziali, misura della
resistenza di terra, misura dell’impedenza, ecc..: due anni;
L’esecutore delle
verifiche sopra elencate rilascerà la certificazione ai sensi del DPR 462/2001.
Nel caso in cui gli
ambienti ad uso medico presentassero fra le loro pertinenze anche impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche o impianti elettrici in ambienti a
rischio di esplosione, sarà necessario effettuare anche se seguenti verifiche
periodiche (ai sensi del DPR 462/2001):
d)
Verifica
dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: due anni;
e)
Verifica
dell’impianto elettrico in ambiente a rischio di esplosione: due anni;
Le verifiche
straordinarie devono essere richieste esclusivamente a personale autorizzato
(ASL, ARPA e ORGANISMI D’ISPEZIONE PRIVATI) nei casi indicati:
f)
esito negativo della verifica periodica; si possono verificare due casi:
1)
violazione
di norme di legge penalmente sanzionate (ad es. DPR 547/55 Titolo VII, Dlgs 626/94); in
questo caso il verificatore, se ha la qualifica di Ufficiale di Polizia
Giudiziaria (UPG – è il caso di alcuni tecnici delle ASL o ARPA),
provvederà ad attivare le procedure sanzionatorie previste dal Dlgs 758/94,
mentre se ha la qualifica di Pubblico Ufficiale (PU – è il caso degli
Organismi d’Ispezione Privati) provvederà ad avvertire i soggetti
competenti;
2)
violazioni
riferite alle norme di buona tecnica (particolarmente alle norme CEI); in questo caso il verificatore
segnalerà nel verbale di verifica le motivazioni dell’esito negativo del
verbale con riferimento alle specifiche norme applicabili;
g)
modifica sostanziale dell’impianto: è compito del datore di lavoro individuarla. In
ogni caso si può far riferimento alla circolare ISPESL 24/10/1994, n. 12988
dove si intendono per modifiche sostanziali degli impianti elettrici di messa a
terra “quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l’impianto totalmente o
nel punto di consegna. Sono esempi di modifica sostanziale:
1)
le
variazioni della categoria dell’impianto o della tensione di alimentazione (es.
da 400 V a 600 V);
2)
un
aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale
o della cabina di trasformazione;
3)
una
modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione contro i contatti
indiretti, se tale modifica interessa tutto l’impianto;
4)
negli
impianti di II categoria l’aumento del numero delle cabine di trasformazione o
variazioni sostanziali all’interno di esse;
5)
cambio
di destinazione dell’utenza, con diversa applicazione normativa (es. magazzino
di vendita trasformato in laboratorio ad uso medico).
Non sono perciò, ad esempio, da
considerarsi trasformazioni sostanziali, le modifiche dei quadri elettrici
secondari e nei circuiti terminali, l’aumento della potenza contrattuale o il
cambio di ragione sociale se ciò non comporta modifiche sull’impianto
elettrico”. Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
sono invece esempi di modifiche sostanziali:
1) una nuova classificazione della
struttura o una modifica del numero di eventi limite;
2) una variazione della categoria
dell’impianto.
h)
richiesta del datore di lavoro: in questo caso il datore di lavoro
dovrà indicare le motivazioni della richiesta di verifica straordinaria
Anche le verifiche straordinarie sono onerose e le spese per la loro
effettuazione sono a carico del datore di lavoro (anche se l’art. 7 del DPR
462/2001 non lo specifica chiaramente). Al termine della verifica, il tecnico
redige il verbale di verifica, precisando la natura straordinaria della
verifica, l’esito finale della stessa e ne rilascia una copia al datore di
lavoro.
L’effettuazione delle verifiche
straordinarie non modifica la data di scadenza delle verifiche periodiche,
che rimangono riferite alla data della prima dichiarazione di conformità
dell’impianto.
Le verifiche iniziali devono essere effettuate dall’ISPESL durante la normale
attività dell’azienda, pianificate annualmente in sede regionale, per le
seguenti tipologie:
i)
Verifica
dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
j)
Verifiche
dell’impianto di terra e della protezione contro i contatti indiretti;
Le verifiche di controllo e vigilanza devono essere effettuate
dall’ASL, dall’ISPETTORATO DEL LAVORO, NAS ecc.. durante la normale attività
dell’azienda, per le seguenti tipologie:
k)
Verifica
dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
l)
Verifica
dell’impianto elettrico in ambiente a rischio di esplosione;
m)
Verifiche
dell’impianto di terra e della protezione contro i contatti indiretti;
Dopo il 10 settembre 2003 con l’entrata in vigore del Dlgs 233/03
“Attuazione della direttiva 99/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
esposti al rischio di atmosfere esplosive”, occorre distinguere due situazioni
sanzionatorie differenti. La prima per gli impianti di terra e dispositivi di
protezione dalle scariche atmosferiche, per i quali ci si deve ancora rifare al
DPR 547/55, e la seconda per gli impianti nei luoghi con pericolo di
esplosione, per i quali il nuovo decreto ha classificato inadempienze e
sanzioni differenti:
·
Impianti di terra e dispositivi di protezione dalle scariche
atmosferiche:
All’art. 9 comma 2, il DPR 462/01 afferma: “I riferimenti alle disposizioni
abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle
disposizioni del presente regolamento”. Cosa si intende con questa frase
abbastanza criptica? Che le sanzioni previste in caso di violazione a
disposizioni contenute in articoli abrogati (art. 40 e 328 del DPR 547/55), sono
applicabili in caso di inosservanza agli obblighi previsti dal DPR 462/01.
Quindi, le sanzioni applicabili in caso di omesso invio della dichiarazione
di conformità per i nuovi impianti, o di mancata richiesta ed
effettuazione delle verifiche periodiche, sono quelle previste al punto c)
dell’art. 389 del DPR 547/55, che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda
da lire cinquecentomila (euro 258) a lire due milioni (euro 1033). Trattandosi
di verifiche che riguardano la materia della sicurezza ed igiene del lavoro, in
caso di accertata violazione verranno applicate le procedure previste dal Dlgs
758/94 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”.
Le sanzioni possono essere comminate da funzionari e ispettori USL , che
abbiano la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria (art. 21 legge
883/78).
I verificatori degli Organismi abilitati non hanno la qualifica di UPG (e
nemmeno tutti gli ispettori USL), ma in base all’art. 357 del Codice Penale,
esercitando una pubblica funzione legislativa, sono a tutti gli effetti
Pubblici Ufficiali (PU). I PU non possono emettere prescrizioni ai sensi del
Dlgs 758/94, ma sono tenuti (art. 361 Codice Penale) a denunciare eventuali
inadempienze ad un’autorità in possesso della qualifica UPG affinché questa
emetta la prescrizione.
In qualsiasi modo giunga la prescrizione l’iter è il seguente:
1.
L’organo di vigilanza (con qualifica UPG) emette la prescrizione,
cioè il provvedimento attraverso il quale si impartisce l’ordine al datore di
lavoro di rimuovere la situazione di pericolo riscontrata;
2.
L’organo di vigilanza fissa un termine temporale per la
regolarizzazione, tecnicamente necessario al datore di lavoro per eliminare le
violazioni;
3.
L’organo di vigilanza invia una copia della prescrizione al
pubblico ministero e al rappresentante legale dell’ente presso il quale si è
riscontrata la violazione;
4.
Il pubblico ministero iscrive il contravventore nel registro degli
indagati, sospendendo l’azione penale fino a che non sono scaduti i termini
della prescrizione;
5.
Entro sessanta giorni dalla scadenza della prescrizione l’organo
di vigilanza deve verificare se è avvenuta la regolarizzazione;
6.
Se la regolarizzazione è avvenuta, il datore di lavoro è ammesso a
pagare una sanzione all’organo di vigilanza, pari a un quarto del massimo
previsto (1033/4 = 258 euro); viene data comunicazione al pubblico ministero
dell’avvenuto pagamento, il procedimento penale viene archiviato e il reato
considerato estinto;
7.
Se la regolarizzazione avviene in tempi e modi diversi da quelli
previsti, il datore di lavoro può pagare una sanzione al pubblico ministero,
pari a un quarto del massimo (258 euro);
8.
Se la regolarizzazione non è avvenuta l’organo di vigilanza
avverte il datore di lavoro e il pubblico ministero della scadenza dei termini;
ci sarà un rinvio a giudizio davanti al pretore oppure il contravventore
sfrutterà l’ultima via di uscita amministrativa che consiste nel versare
un’oblazione ordinaria pari alla metà del massimo previsto (516 euro)
Ricordiamo che gli organi di vigilanza che possono emettere prescrizioni, oltre
all’ASL, sono l’ISPESL, l’Ispettorato del Lavoro, i Nas, etc.
·
Impianti in luoghi con pericolo di esplosione:
Per questo tipo di impianti il decreto 233/03, inserito come titolo VIII bis
all’interno del Dlgs 626/94, introduce, per alcune precise inadempienze da
parte del datore di lavoro, delle sanzioni di entità superiore rispetto a quanto
previsto per le mancate verifiche sugli altri impianti. Queste sanzioni sono
previste dall’art. 89, comma 2° del Dlgs 626/94 e consistono nell’arresto da
tre a sei mesi o l’ammenda da lire tre milioni (1549 euro) a lire otto milioni
(4132 euro). Riportiamo l’elenco delle violazioni che comportano ciascuna
l’applicazione di queste sanzioni, inserendo anche quelle che non sono
strettamente connesse con le mancate verifiche:
1.
Il datore di lavoro non provvede affinché le installazioni
elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 e 21, siano sottoposte a
verifica biennale come previsto dal DPR 462/01
2.
Il datore di lavoro non provvede ad effettuare la classificazione
in zone delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
3.
Il datore di lavoro non assicura che nelle zone pericolose siano
applicate le prescrizioni minime di sicurezza previste all’allegato XV-ter del
Dlgs 233/03
4.
Il datore di lavoro non effettua il coordinamento di tutte le
misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e non specifica nel
documento sulla protezione contro le esplosioni, l’obiettivo, le misure e le
modalità di detto coordinamento
5.
Il datore di lavoro non prende provvedimenti necessari per
strutturare gli ambienti di lavoro dove possano svilupparsi atmosfere esplosive
pericolose, in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di
sicurezza
6.
Il datore di lavoro non prende provvedimenti necessari per
strutturare gli ambienti di lavoro dove possano svilupparsi atmosfere esplosive
pericolose, in modo da garantire un controllo durante la presenza dei
lavoratori, mediante l’utilizzo di mezzi tecnici adeguati
7.
Nel caso che la natura dell’attività non consenta di prevenire la
formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro non fa nulla per evitare
l’accensione di atmosfere esplosive
8.
Nel caso che la natura dell’attività non consenta di prevenire la
formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro non fa nulla per
attenuare gli effetti di un’esplosione
9.
Il datore di lavoro non predispone il documento sulla protezione
contro le esplosioni (parte integrante del documento sulla valutazione dei
rischi)
Per quanto riguarda chi può comminare sanzioni e
qual è l’iter seguito dalla prescrizione, ci si può rifare a quanto già detto
sopra per quanto riguarda gli impianti di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche.
Chi e cosa deve fare e in
che ordine:
1.
L’Installatore realizza l’impianto
2.
Una volta realizzato l’impianto, l’Installatore esegue le
verifiche previste dalle norme e dalle disposizioni di legge sull’impianto
stesso.
3.
L’Installatore rilascia al datore di lavoro, la dichiarazione
di conformità ai sensi dell’art. 9 della legge 46/90 e compilata in base al
modello previsto dal DM 20/2/92. La dichiarazione viene sottoscritta
dall’installatore, è datata e riporta la descrizione dell’impianto e i
riferimenti normativi, oltre che l’indirizzo dell’immobile presso cui è
installato l’impianto.
4.
Solo dopo il ricevimento della dichiarazione di conformità (atto
che, di fatto fornisce l’omologazione degli impianti) il datore di
lavoro può mettere in esercizio l’impianto, cioè iniziare l’attività
lavorativa.
5.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto il datore di
lavoro invia una copia della dichiarazione di conformità all’ISPESL e una copia
all’ASL/ARPA territorialmente competenti. Nei comuni in cui sia stato
attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, le due copie vanno
inviate ad esso, che provvederà all’inoltro ai soggetti precedenti (ISPESL e
ASL/ARPA). Non è necessario inviare, insieme alla dichiarazione di conformità,
anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/2/92. Questi
allegati, conservati presso il luogo dell’impianto, devono essere resi
disponibili in occasione delle visite periodiche del verificatore. Il datore di
lavoro, pertanto, invia insieme alla dichiarazione (senza allegati, come detto)
un modulo di trasmissione della dichiarazione in cui si descrive
localizzazione, tipologia e dimensioni dell’impianto.
6.
L’ISPESL rilascia un attestato di avvenuta ricezione della
dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro o dallo
sportello unico, al fine di documentare l’adempimento dell’obbligo.
7.
Anche l’ASL/ARPA deve rilasciare un attestato di avvenuta
ricezione della dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro
o dallo sportello unico, al fine di documentare l’adempimento dell’obbligo.
8.
La descrizione sommaria dell’impianto, fatta con il modulo di
trasmissione della dichiarazione di conformità, serve all’ISPESL per
effettuare delle verifiche a campione sulla conformità degli impianti alla
normativa vigente, inserite in una programmazione concordata con la regione. Le
risultanze di tali verifiche vengono inviate dall’ISPESL all’ASL/ARPA di
competenza territoriale. Queste verifiche sono a carico del datore di lavoro.
9.
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare
manutenzione degli impianti.
10.
Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a
verifica periodica. La richiesta di verifica, tramite un apposito modulo,
può essere fatta all’ASL/ARPA oppure ad organismi individuati dal Ministero
delle attività produttive. Questi organismi, vengono individuati anche
attraverso la conoscenza della norma UNI CEI 45004 “Criteri generali per il
funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”,
oltre alla conoscenza delle norme CEI dei comitati 11 “Impianti elettrici ad
alta tensione e di distribuzione di bassa tensione”, 31 “Materiali
antideflagranti”, 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione”, 81
“Protezione contro i fulmini”. Anche queste verifiche sono a carico del datore
di lavoro. La richiesta di verifica deve essere:
·
biennale: per gli impianti installati nei cantieri, nei locali ad
uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
·
quinquennale: per gli impianti installati in tutti gli altri
ambienti.
11.
Una volta eseguita la verifica, chi l’ha eseguita (ASL/ARPA od
organismo abilitato) rilascia un verbale al datore di lavoro, il quale lo
deve conservare in caso di controllo degli organi di vigilanza e per le
successive verifiche.
12.
Il datore di lavoro, in caso di cessazione, modifica
sostanziale o trasferimento/spostamento degli impianti, comunica immediatamente
la modifica all’ISPESL e all’ASL/ARPA. La modifica sostanziale oltre la
quale occorre effettuare la comunicazione si può ritenere essere quella che
comporta l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui
all’art. 9 delle legge 46/90.
13.
L’ASL/ARPA od organismo abilitato effettua una verifica
straordinaria dell’impianto in caso di:
1)
esito negativo della verifica periodica; si possono verificare due casi:
§
violazione di norme di legge penalmente sanzionate (ad es. DPR 547/55 Titolo VII, Dlgs
626/94); in questo caso il verificatore, se ha la qualifica di Ufficiale di
Polizia Giudiziaria (UPG), provvederà ad attivare le procedure sanzionatorie
previste dal Dlgs 758/94, mentre se ha la qualifica di Pubblico Ufficiale (PU)
provvederà ad avvertire i soggetti competenti;
§
violazioni riferite alle norme di buona tecnica (particolarmente
alle norme CEI);
in questo caso il verificatore segnalerà nel verbale di verifica le motivazioni
dell’esito negativo del verbale con riferimento alle specifiche norme
applicabili.
2)
modifica sostanziale dell’impianto: è compito del datore di lavoro individuarla.
In ogni caso si può far riferimento alla circolare ISPESL 24/10/1994, n. 12988
dove si intendono per modifiche sostanziali degli impianti elettrici di
messa a terra “quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l’impianto
totalmente o nel punto di consegna. Sono esempi di modifica sostanziale:
·
le variazioni della categoria dell’impianto o della tensione di
alimentazione (es. da 400 V a 600 V);
·
un aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del
quadro generale o della cabina di trasformazione;
·
una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione
contro i contatti indiretti, se tale modifica interessa tutto l’impianto;
·
negli impianti di II categoria l’aumento del numero delle cabine
di trasformazione o variazioni sostanziali all’interno di esse;
·
cambio di destinazione dell’utenza, con diversa applicazione
normativa (es. magazzino di vendita trasformato in laboratorio ad uso medico).
Non sono perciò, ad esempio, da
considerarsi trasformazioni sostanziali, le modifiche dei quadri elettrici
secondari e nei circuiti terminali, l’aumento della potenza contrattuale o il
cambio di ragione sociale se ciò non comporta modifiche sull’impianto
elettrico”. Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
sono invece esempi di modifiche sostanziali:
·
una nuova classificazione della struttura o una modifica del
numero di eventi limite;
·
una variazione della categoria dell’impianto.
3) richiesta del datore di
lavoro; in
questo caso il datore di lavoro dovrà indicare le motivazioni della richiesta
di verifica straordinaria
Anche le verifiche straordinarie sono onerose e le spese per la loro
effettuazione sono a carico del datore di lavoro (anche se l’art. 7 del DPR 462/2001
non lo specifica chiaramente). Al termine della verifica, il tecnico redige il
verbale di verifica, precisando la natura straordinaria della verifica, l’esito
finale della stessa e ne rilascia una copia al datore di lavoro.
L’effettuazione delle verifiche
straordinarie non modifica la data di scadenza delle verifiche periodiche,
che rimangono riferite alla data della prima dichiarazione di conformità
dell’impianto.
Chi e cosa deve fare e in
che ordine:
1.
L’Installatore realizza l’impianto.
2.
Una volta realizzato l’impianto, l’Installatore esegue le
verifiche previste dalle norme e dalle disposizioni di legge sull’impianto
stesso.
3.
L’Installatore rilascia al datore di lavoro, la dichiarazione
di conformità ai sensi dell’art. 9 della legge 46/90 e compilata in base al
modello previsto dal DM 20/2/92. La dichiarazione viene sottoscritta
dall’installatore, è datata e riporta la descrizione dell’impianto e i
riferimenti normativi, oltre che l’indirizzo dell’immobile presso cui è
installato l’impianto.
4.
Solo dopo il ricevimento della dichiarazione di conformità, il datore
di lavoro può mettere in esercizio l’impianto, cioè iniziare l’attività
lavorativa (in questo caso, al momento attuale l’impianto non è ancora
omologato).
5.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto il datore di
lavoro invia una copia della dichiarazione di conformità all’ASL/ARPA
territorialmente competenti. Nei comuni in cui sia stato attivato lo Sportello
Unico per le attività produttive, la copia va inviata ad esso, che provvederà
all’inoltro al soggetto precedente (ASL/ARPA). In questo caso, poiché
l’omologazione dell’impianto è subordinato alla prima verifica dell’ASL/ARPA, è
meglio inviare, insieme alla dichiarazione di conformità, anche gli allegati
obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/2/92, cioè eventuale progetto,
relazione con tipologie dei materiali utilizzati, schemi, riferimenti a
dichiarazioni di conformità precedenti, copia del certificato di riconoscimento
dei requisiti tecnico-professionali. Il datore di lavoro, pertanto, invia
insieme alla dichiarazione ed agli allegati, un modulo di trasmissione della
dichiarazione in cui si descrive localizzazione, tipologia e dimensioni dell’impianto.
6.
L’ASL/ARPA rilascia un attestato di avvenuta ricezione della
dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro o dallo sportello unico, al fine
di documentare l’adempimento dell’obbligo.
7.
L’ASL/ARPA, entro due anni, effettua la prima verifica
sull’impianto, che ha valore di omologazione. Ricordiamo che l’omologazione è l’atto
amministrativo che attesta la conformità dell’impianto considerato alla regola
d’arte e alle leggi vigenti in materia.
8.
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione
degli impianti.
9.
Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a
verifica periodica.
La richiesta di verifica, tramite un apposito modulo può essere fatta
all’ASL/ARPA oppure ad organismi individuati dal Ministero delle attività
produttive. Questi organismi vengono individuati anche attraverso la conoscenza
della norma UNI CEI 45004 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi
di organismi che effettuano attività di ispezione”, oltre alla conoscenza delle
norme CEI dei comitati 11 “Impianti elettrici ad alta tensione e di
distribuzione di bassa tensione”, 31 “Materiali antideflagranti”, 64 “Impianti
elettrici utilizzatori di bassa tensione”, 81 “Protezione contro i fulmini”.
Queste verifiche sono a carico del datore di lavoro. La richiesta di verifica
deve essere:
· biennale in tutti i casi
10.
Una volta eseguita la verifica, chi l’ha eseguita (ASL/ARPA od
organismo abilitato) rilascia un verbale al datore di lavoro, il quale lo
deve conservare in caso di controllo degli organi di vigilanza e per le
successive verifiche.
11.
Il datore di lavoro, in caso di cessazione, modifica sostanziale o
trasferimento/spostamento degli impianti, comunica immediatamente la modifica
all’ASL/ARPA. La
modifica sostanziale oltre la quale occorre effettuare la comunicazione si può
ritenere essere quella che comporta l’obbligo del rilascio della dichiarazione
di conformità di cui all’art. 9 delle legge 46/90.
12.
L’ASL/ARPA od organismo abilitato effettua una verifica
straordinaria dell’impianto in caso di:
1)
esito negativo della verifica periodica; si possono verificare due casi:
§
violazione di norme di legge penalmente sanzionate (ad es. DPR 547/55 Titolo VII, Dlgs
626/94); in questo caso il verificatore, se ha la qualifica di Ufficiale di
Polizia Giudiziaria (UPG), provvederà ad attivare le procedure sanzionatorie
previste dall’art. 89 del Dlgs 626/94, mentre se ha la qualifica di Pubblico
Ufficiale (PU) provvederà ad avvertire i soggetti competenti;
§
violazioni riferite alle norme di buona tecnica (particolarmente alle norme CEI); in
questo caso il verificatore segnalerà nel verbale di verifica le motivazioni
dell’esito negativo del verbale con riferimento alle specifiche norme
applicabili.
2)
modifica sostanziale dell’impianto: è compito del datore di lavoro
individuarla. In ogni caso si può far riferimento ad un chiarimento del
Ministero delle Attività Produttive, il quale afferma che occorre
l’omologazione dopo la messa in esercizio degli impianti installati in luoghi
con pericolo di esplosione nei casi di nuovo impianto, di trasformazione e di
ampliamento (come da legge 46/90). Ne risulta che la modifica sostanziale, che
necessita di verifica straordinaria, ma non di omologazione, si identifica con
la “manutenzione straordinaria” (come da legge 46/90)
3)
richiesta del datore di lavoro: in questo caso il datore di lavoro
dovrà indicare le motivazioni della richiesta di verifica straordinaria.
Anche le verifiche straordinarie sono
onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro
(anche se l’art. 7 del DPR 462/2001 non lo specifica chiaramente). Al termine
della verifica, il tecnico redige il verbale di verifica, precisando la natura
straordinaria della verifica, l’esito finale della stessa e ne rilascia una
copia al datore di lavoro.
L’effettuazione delle verifiche
straordinarie non modifica la data di scadenza delle verifiche periodiche, che rimangono riferite alla data della
prima dichiarazione di conformità dell’impianto.
Ditta
VERITEC - Verifiche Impianti Tecnologici di Lucio Stella
Gentile lettore, nella speranza di far cosa gradita, invio la presente
quale breve documento informativo al fine di metterla a conoscenza che dal
Novembre 2004 è direttamente operativa sul territorio regionale la Ditta
VERITEC Verifiche Impianti Tecnologici.
Il principale settore d’interesse in cui la opera la Ditta VERITEC è
quello delle verifiche periodiche/straordinarie ai sensi del DPR 462/2001 e
delle verifiche sugli impianti elettrici ai sensi della normativa tecnica
vigente (norme CEI). Al fine di meglio illustrare i servizi che la suddetta
Ditta è in grado di offrire sul territorio regionale troverà in allegato una
breve presentazione.
In merito alle verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/2001 troverà
in allegato un ulteriore documento costituito da una nota informativa che
riassume l'attuale stato della normativa ed una tabella riepilogativa dei
dati/parametri necessari per classificare le attività in merito all’oggetto
della verifica al fine di poter valutare correttamente la posizione di ciascuna
azienda nei confronti degli adempimenti previsti dal D.P.R. 462/2001.
Con la presente pertanto ci auguriamo che, in occasione delle scadenze
per l’esecuzione delle verifiche periodiche da eseguire sugli impianti
elettrici in esercizio presso i luoghi di lavoro ai sensi del DPR 462/2001,
possiate tenerci in considerazione e contattarci per un eventuale chiarimento
in merito.
Pertanto, nell'attesa di poterla incontrare in occasione di un
eventuale collaborazione o richiesta di chiarimento, porgiamo i nostri
Cordiali
saluti.
Per. Ind. Lucio Stella
Con la presente colgo l'occasione per sottoporre alla vostra attenzione
le attività ed i servizi offerti dalla
Ditta VERITEC nel campo delle verifiche periodiche sugli impianti elettrici in
esercizio presso i luoghi di lavoro (ai sensi del D.P.R. 462/2001 e delle
normative tecniche CEI vigenti).
La Ditta VERITEC è operativa su tutto il territorio regionale,
in qualità di partner tecnico-commerciale dello I.A.C.E. s.r.l. (“Organismo
d'Ispezione di tipo A” abilitato dal Ministero delle Attività Produttive, in
grado di offrire copertura nazionale), nel campo delle verifiche periodiche
previste ai sensi del D.P.R. 462/2001:
·
Installazioni
e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
·
Impianti
di messa a terra d’impianti alimentati con tensione fino a 1000 V,
·
Impianti
di messa a terra d’impianti alimentati con tensione oltre 1000 V,
·
Impianti
elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.
I servizi di verifica sopra elencati verranno
pertanto offerti secondo le procedure e la modulistica dell’Organismo
d’Ispezione I.A.C.E. s.r.l. tramite il Per. Ind. Lucio Stella in qualità di
Ispettore regolarmente abilitato presso l’Organismo suddetto. A breve (non ancora disponibili in Sardegna),
tramite lo I.A.C.E. s.r.l. (Organismo notificato CE n° 1217 per la Direttiva
Ascensori 95/16/CE), saranno offerte anche le attività di:
·
esame
del progetto,
·
prove
di collaudo,
secondo quanto previsto nell’allegato V, VI e X della Direttiva
suddetta, ed inoltre attività di:
·
verifica
periodica biennale,
·
verifica
straordinaria
secondo quanto previsto dagli art. 13 e 14 D.P.R. 162/99 su ascensori e
montacarichi.
Grazie all’esperienza maturata dai propri tecnici, la Ditta VERITEC
si propone direttamente per effettuare le verifiche visive e strumentali,
di seguito elencate, con la periodicità prevista dalle normative tecniche (CEI)
vigenti nel campo degli impianti elettrici:
·
Verifica
di conformità dell’impianto elettrico mediante esame a vista,
·
Verifica
di conformità dell’impianto elettrico mediante le seguenti prove strumentali (secondo
la normativa di riferimento):
1.
Verifiche
illuminotecniche
2.
Misura
della resistenza d’isolamento,
3.
Misura
della continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali,
4.
Prova
del senso ciclico delle fasi,
5.
Misura
della resistenza di terra,
6.
Misura
dell’impedenza dell’anello di guasto,
7.
Prova
dei differenziali,
8.
Misura
delle tensioni di passo e contatto,
9.
Verifica
della protezione contro i contatti indiretti,
10. Misura della resistenza d’isolamento
del pavimento,
11. Prove di polarità,
12. Misura della resistività del terreno,
13. Prove di funzionamento,
·
Verifica
di funzionamento degli apparecchi di sicurezza e di emergenza,
Locali medici (secondo la norma CEI 64-8/7 V2):
·
Verifica
del dispositivo di controllo dell’isolamento
·
Misura
della corrente di guasto a terra a valle del trasformatore d’isolamento,
·
Misura
della resistenza dei collegamenti equipotenziali,
·
Misura
della resistenza verso terra delle parti metalliche,
·
Misura
della resistenza del pavimento.
Verifica periodica su apparecchi elettromedicali mediante le seguenti
prove strumentali (secondo la normativa di riferimento):
·
Tensione
applicata
·
Misura
delle correnti di dispersione a resistenza d’isolamento,
·
Misura
della continuità dei conduttori di protezione,
·
Precisione
e corretto funzionamento,
·
Prova
degli allarmi.
Infine, è recente la nascita del settore qualità “Sistemi di gestione
Qualità”, attraverso il quale vengono forniti, con l’ausilio di tecnici
regolarmente abilitati e di comprovata esperienza nel settore, servizi di
consulenza ed assistenza alle aziende durante il percorso necessario per
conseguire ed ottenere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000
“Vision 2000”. I tecnici suddetti sono inoltre provvisti di regolare
abilitazione per l’esecuzione delle verifiche ispettive interne.
Pertanto, nella speranza di aver fatto cosa gradita, ci auguriamo che
quanto suddetto possa tornarle utile durante il normale sviluppo della sua
professione al punto tale da tenerci in considerazione per la fornitura dei
nostri servizi.
La Ditta VERITEC offre la massima visibilità tramite il sito www.veritec.it, che vi invitiamo a
visitare, nel quale è possibile aggiornarsi sugli argomenti in oggetto,
verificare le procedure di lavorazione della Ditta VERITEC, richiedere e ricevere preventivi di verifica,
etc.. .
Ringraziandovi sin da ora per l'attenzione prestata, nell'attesa di un
vostro riscontro, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.
Con
sincera cordialità
Se vuoi approfondire l’argomento visita il sito
oppure contatta il Per. Ind. Lucio Stella presso la
Ditta
VERITEC - Verifiche Impianti Tecnologici
ai seguenti indirizzi Tel. 0793763021 - Cell.
3476941478 - Fax. 1782272499