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Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, Parere 10 marzo 2004
Segnalazione su D.P.R. n.462/01:
incompatibili attività ASL di verifica e di controllo sulle verifiche
1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la presente
segnalazione, effettuata ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90,
intende evidenziare la situazione distorsiva della
concorrenza e del corretto funzionamento del mercato che deriva dalla vigente
normativa in materia di verifiche periodiche relative
ad installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche,
di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici
pericolosi contenuta nel D.P.R. n. 462/2001.
In particolare, con la presente
segnalazione si mette in rilievo la situazione di
incompatibilità che la citata normativa è suscettibile di determinare nella
misura in cui la stessa consente lo svolgimento delle attività di verifica
sopra indicate alle Aziende Sanitarie Locali (di seguito ASL), cui, nel
contempo, sono riservate ex lege le funzioni di
vigilanza e controllo circa l'ottemperanza all'obbligo di esecuzione delle
verifiche stesse.
2. Infatti, l'Autorità ha osservato
che il D.P.R. n. 462/2001, con particolare riferimento agli articoli 4 e 6, entrambi rubricati "Verifiche periodiche - Soggetti abilitati", affida le
attività di verifica periodica sugli impianti di cui al
citato decreto alle ASL in concorrenza con le Agenzie Regionali per la
Protezione dell'Ambiente (ARPA) e gli altri eventuali organismi individuati dal
Ministero delle attività produttive. Tali attività consistono in un controllo
periodico dello stato degli impianti cui fa seguito un riscontro verbalizzato.
L'onere di attivare i soggetti abilitati dalla legge all'effettuazione delle verifiche in questione ricade sul datore di lavoro
che, sopportando ne le relative spese, è tenuto ad ottemperarvi con scadenze la
cui periodicità, biennale o quinquennale, varia a seconda del tipo di impianto.
Il soggetto che esegue la verifica rilascia il relativo verbale al datore di
lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
3. In particolare, l'espletamento di
verifiche periodiche costituisce una prestazione d'opera professionale, fornita
dai soggetti abilitati dietro corrispettivo, nel rispetto delle leggi che tali
verifiche rendono obbligatorie.
L'attività
di verifica periodica è, quindi, attività privatistica posta in essere dalla ASL in concorrenza con
altre imprese private ritenute idonee e abilitate dalla legge. Diversa
dall'attività di verifica periodica degli impianti
oggetto della normativa in esame risulta essere, invece, l'attività di
controllo e di vigilanza sugli impianti stessi affidata in via istituzionale
alle ASL. Tale funzione di controllo, infatti, ha lo scopo di garantire
l'effettivo rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza del lavoro
e, in tale ottica, anche l'ottemperanza all'obbligo di verifica
periodica degli impianti sui posti di lavoro Il [L'attività di vigilanza è,
infatti, svolta dalle ASL (cfr. D.P.R 24/07/1977, n. 616 e legge 23/12/1978, n. 833),
nonché, per competenze specifiche, da altri organismi tra i quali l'Ispettorato
del lavoro e i Vigili del fuoco. ].
4.
La circostanza, da ultimo evidenziata, che la ASL
svolga contemporaneamente le attività di verifica e di vigilanza è suscettibile
di determinare una restrizione della concorrenza. Non è conforme, infatti, ai
principi posti a tutela della concorrenza la circostanza che un ente
istituzionalmente preposto all'esercizio di compiti di
vigilanza possa svolgere, nella stessa materia, attività di consulenza in
concorrenza con altri soggetti.
5. Sul punto l'Autorità, ribadendo quanto già espresso in precedenti occasioni22 [Si
veda, in particolare, la segnalazione dell' Il aprile 2002 AS 235 Nonnative regionali istitutive delle Agenzie regionali per
la protezione dell'ambiente, in Bol!' 16/2002. ],
osserva che l'affidamento della funzione di controllore ad un soggetto, che può
contemporaneamente operare sul mercato in concorrenza con altre imprese, può
assumere rilevanza, sotto il profilo concorrenziale, in
relazione al pericolo che ciò conferisca allo stesso soggetto un
ingiustificato vantaggio.
Infatti, nella scelta dell'impresa
cui richiedere i servizi per i quali possano essere previste successive fonDe obbligatorie di controllo o di certificazione, gli
utilizzatori saranno incentivati ad avvalersi del soggetto istituzionalmente
preposto all'esercizio di tale funzione anziché rivolgersi alle imprese
concorrenti, nella ragionevole aspettativa di precostituirsi un rapporto
privilegiato con il controllore. Peraltro, la previsione di un
siffatto duplice ruolo in capo ad un soggetto appare limitare l'efficacia
stessa delle attività di controllo e certificazione, potendo le stesse
risultare condizionate da un potenziale conflitto di interessi e di conseguenza
essere svolte non in rispetto del fondamentale requisito dell'imparzialità.
Alla luce delle suddette
considerazioni, l'Autorità auspica un riesame della citata nonnativa
al fine di adeguare la stessa ai principi posti a tutela della concorrenza.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
Ultima modifica: dicembre 2004