Legge n° 46 del 5 marzo 1990

La legge n.46 del 1990 "Norme per la sicurezza degli impianti" e il relativo regolamento di attuazione del 1991 hanno posto in maggior rilievo i problemi riguardanti gli impianti tecnologici.
Alcuni obblighi introdotti dalla legge sono i seguenti:
- i lavori devono essere affidati a imprese abilitate;
- le imprese installatrici devono avere un responsabile con idonei requisiti tecnico-professionali;
- l'impresa, terminati i lavori, deve rilasciare una dichiarazione di conformità alla regola d'arte;
- gli impianti che superano determinati limiti, devono essere progettati da un professionista iscritto all'albo.

Il sindaco, per rilasciare il certificato di abitabilità, deve acquisire la dichiarazione di conformità.

Art.1

Ambito di applicazione

Art.2

Soggetti abilitati

Art.3

Requisiti tecnico-professionali

Art.4

Accertamento dei requisiti tecnico-professionali (abrogato dal D.P.R.392/94)

Art.5

Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (abrogato dal D.P.R.392/94)

Art.6

Progettazione degli impianti

Art.7

Installazione degli impianti

Art.8

Finanziamento dell'attività di normazione tecnica

Art.9

Dichiarazione di conformità

Art.10

Responsabilità del committente o del proprietario

Art.11

Certificato di abitabilità e di agibilità

Art.12

Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri

Art.13

Deposito presso il Comune del progetto, della dichiarazione di conformità
o del certificato di collaudo

Art.14

Verifiche

Art.15

Norme di attuazione (i commi 2 e 3 sono stati abrogati
dal D.P.R. 392/94)

Art.16

Sanzioni

Art.17

Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali

Art.18

Disposizioni transitorie

Art.19

Entrata in vigore


Ad esempio perchè sia obbligatorio il progetto dell'impianto elettrico di una unità immobiliare ad uso civile, è sufficiente che sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
- Superficie maggiore di 400 metri quadri;
- Centrale termica a gas avente potenza maggiore di 35 kW (30000 kcal/h);
- Esistenza di un locale ad uso medico.
Per i servizi condominiali:
- Potenza impegnata maggiore di 6 kW;
- Centrale termica a gas avente potenza maggiore di 35 kW (30000 kcal/h);
- Altezza di gronda maggiore di 24 metri;
- Autorimessa con più di nove veicoli;
- Box che non si affacciano su spazio a cielo libero in numero maggiore di nove.

 

 

 

Articolo 1 - Ambito di applicazione.
1) Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
2) Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

Articolo 2 - Soggetti abilitati.
1) Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo I tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n°2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n°443.
2) L'esercizio delle attività di cui al comma I è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma I un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

Articolo 3 - Requisiti tecnico - professionali.
1) I requisiti tecnico - professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previa un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

Articolo 4 - Accertamento dei requisiti tecnico - professionali
1) L'accertamento dei requisiti tecnico - professionali è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge; la commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.
2) Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

Articolo 5 - Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
1) Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n°443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2) Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnici-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n°2011, e successive modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

Articolo 6 - Progettazione degli impianti
1) Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo l è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2) La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma l è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
3) Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.

Articolo 7 - Installazione degli impianti
1) Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2) In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3) Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 8 - Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
1) Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per 1'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n°390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n°597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2) La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

Articolo 9 - Dichiarazione di conformità
1) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6.

Articolo 10 - Responsabilità del committente o del propietario
1) Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo I ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2.

Articolo 11 - Certificato di abilità e di agibilità
1) Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

Articolo 12 - Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
1) Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2) Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.

Articolo 13 - Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo
1) Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2) In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

Articolo 14 - Verifiche
1) Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.

Articolo 15 - Regolamento di attuazione
1) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n°400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
2) Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione permanente, presieduta dal direttore generale della competente Direzione generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, e composta da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali e artigiane interessate, da sei rappresentanti delle professioni designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di gas.
3) La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto.

Articolo 16 - Sanzioni
1) Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2) Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonchè gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

Articolo 17 - Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
1) I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.

Articolo 18 - Disposizioni transitorie
1) Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 1e imprese di cui all'articolo 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto dall'articolo 7 ed a rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione di conformità recante i numeri di partita IVA e gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2) La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.

Articolo 19 - Entrata in vigore
1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1990.

 

 

 

Circolare n. 3439/c del 27 marzo 1998

Chiarimenti ed interpretazioni evolutive sugli aspetti problematici più rilevanti relativamente all'applicazione della Legge 46/90.

1. Ambito di applicazione

Edifici adibiti ad uso civile.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione della L. n. 46/90 occorre far riferimento non solo ai tipi di impianti, ma anche agli immobili, e precisamente "edifici adibiti ad uso civile" (art. 1, comma 1, legge n.46/90) ove sono installati.

Solo l'attività relativa agli impianti elettrici è sempre e in ogni caso soggetta alle disposizioni dettate dalla legge in esame, qualsiasi sia il tipo di immobile. Gli altri sei tipi di impianti sono soggetti alle disposizioni della legge n. 46/90 e del relativo regolamento soltanto so relativi ad "unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili" (art. 1, comma 1, D.P.R n.447/91).

Dunque, ai fini della legge n. 46/90, va preso a riferimento non l'edificio civile nella sua globalità, bensì la singola unità immobiliare.

Tali edifici devono essere destinati:

a) ad uso abitativo;

b) a studio professionale;

c) a sede di persone giuridiche private;

d) a sede di associazioni, fondazioni, circoli, conventi e simili.

Nel caso di edificio costituito da diverse unità immobiliari, della quali alcune sono adibite "ad uso civile" (abitazione, studi professionali) ed altre "ad uso non civile" (negozi, banche, ecc.), l'applicazione della legge in esame sarà la seguente:

a) per quanto riguarda le abitazioni, tutti gli impianti sono soggetti alla legge n.46/90;

b) per quanto riguarda, invece i negozi, le banche, ecc,. sono soggetti alla legge solo gli impianti elettrici.

Resta inteso che la legge n.46/90 trova integrale applicazione per i servizi comuni condominiali dell'edificio anche se le singole unità n.46/90 sono destinate ad uso diverso.

 

2. Accertamento e riconoscimento dei requisiti

a) periodo di lavoro maturato in un'impresa non regolarizzata

Premesso che per impresa non regolarizzata deve intendersi:

a) un'impresa mai iscritta al Registro ditte o all'Albo delle imprese artigiane, prima dell'entrata in vigore della legge n.46/90, pur esercitando l'attività di impiantistica;

b) una impresa iscritta per altra attività (per es. vendita di elettrodomestici), la quale esercita anche attività di impiantistica senza averla mai denunciata al Registra ditte.

È opportuno ricordare che l'art. 5 della legge n.46/90 (abrogato dal 15 dicembre 1994) e il successivo art.4 della legge n. 25/96 (non più efficace dal 21 luglio 1997) prevedevano il diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali per i titolari delle imprese già iscritte al registro ditte o all'albo delle imprese artigiane nel periodo antecedente l'entrata in vigore della legge n.46/90.

Pertanto se per questi soggetti non è più ammissibile ottenere tale riconoscimento, a maggior ragione, non potranno beneficiare di questa disposizione le imprese mai regolarizzate, sebbene in grado di produrre idonea documentazione relativa allo svolgimento di attività progresso.

Tuttavia, considerare le evidenti finalità di salvaguardare la professionalità comunque acquisita con l'attività lavorativa e non come discriminazioni tra lavoratori (art. 3 della ), il periodo di lavoro prestato da parte di lavoratori dipendenti all'interno di imprese non regolarizzate si ritiene possa costituire titolo idoneo per ottenere il riconosci. Mento dei requisiti, sempreché il richiedente sia in grado di dimostrare (con attestazioni dell'Ufficio di collocamento m, fatture. ecc,) l'esercizio dell'attività svolta e il possesso dei requisiti di cui all'art.3 della predetta legge.

b) qualificazioni limitate

Possono essere riconosciute abilitazioni limitate esclusivamente allo attività indicate dalle varie lettera dell'art. i della L. n.46/90, purché la limitazione sia fatta nell'ambito della declaratoria di ogni singola lettera.

Lo stesso Ministero dell'industria (nella Circolare n.3282/C del 30 aprile 1992, punto 2n). nel raccomandare l'utilizzo, ai fini della relativa attestazione, della terminologia usata dalla legge n.46/ 90, all'art.1, ha fatto presente che non esiste alcun impedimento, sulla base del titolo di studio posseduto e dell'attività lavorativa effettivamente svolta dal n. chiedente, a riconoscere in capo allo stesso il possesso dei requisiti tecnico - professionali all'esercizio di alcune soltanto delle attività indicate dalle varie lettere del citato art. 1 della L. n. 46/90

Per quanto riguardo l'annotazione delle abilitazione limitato nei certificati, si ritiene opportuna che risulti l'esatta corrispondenza tra l'attività denunciata e l'abilitazione limitata ottenuta.

E' inoltre il caso di precisare che l'eventuale estensione delle abilitazioni ad altre lettere indipendentemente dal possesso dei requisiti di legge, non è necessaria qualora questa sia riferita a lavori strettamente attinenti all'esecuzione dell'impianto per il quale il soggetto è abilitato. In tale ipotesi non devono pertanto essere concesse ulteriori abilitazioni. E' evidente quindi, per esemplificare, che un impresa installatrice di un impianto idraulico, per provvedere alla sua alimentazione elettrica non ha bisogno dell'abilitazione di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge n. 46/90, qualora si tratti di una semplice connessione con un impianto elettrico già esistente.

c) Associazione in partecipazione

Premesso che il contratto di associazione in partecipazione, disciplinato dall'art. 2549 cod, civ., l'apporto dell'associato può consistere anche in una prestazione lavorativa di carattere tecnico e considerato altresì che, secondo quanto stabilito dal Ministero dell'Industria con la circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994 al punto 4E), tale contratto evidenzia un "rapporto di immedesimazione" tra il titolare dell'impresa e l'associato, si ribadisce, per l'impresa medesima, la possibilità di ottenere l'abilitazione all'esercizio dell'attività impiantistica anche secondo tale modalità.

Da più parti è stato inoltre richiesto se, decorso il triennio di attività, l'associante (ossia il titolare dell'impresa) maturi anch'esso i requisiti professionali.

A tale proposito - alla luce dei principi desumibili dalla legge n. 25/96 che evidenziano l'intenzione del legislatore di ampliare i requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 40/90 - si ritiene che questa possibilità sia ammessa a condizione che il titolare dell'impresa produca apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, arrestante l'effettivo esercizio dell'attività e la regolare iscrizione INAIL nel periodo di riferimento.

d) riconoscimento dei requisiti a titolare di impresa individuale, soci o amministratori di società

Coerentemente con quanto riportato al precedente punto c) e con le modalità ivi indicate, anche l'attività lavorativa prestata da parte del titolare socio portatore d'opera o amministratore di un'impresa installatrice, in presenza o meno del titolo di studio, può costituire requisito idoneo all'assunzione di responsabilità tecnica, a condizione che l'attività svolta sia formalmente riconducibile a quella propria di un operaio installatore con qualifica di specializzato, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 46/90.

e) avvio di un'attività d'installazione da parte di un soggetto iscritto all'elenco dei verificatori

Colui che è iscritto nell'elenco dei verificatori degli impianti nelle selezioni riservate ai Periti Industriali, qualora intenda esercitare attività imprenditoriale nel settore impiantistico, necessita di una specifica esperienza lavorativa di almeno un anno in qualità di lavoratore dipendente. Ciò in quanto l'attività di verificatore non è ricompresa fra i requisiti indicati all'art. 3 della legge n. 46/90.

f) soggetto tenuto a richiedere il riconoscimento dei requisiti e validità

In merito alle problematiche relative all'accertamento dei requisiti, si ribadisce che il loro riconoscimento deve essere richiesto unicamente dall'impresa (titolare o legale rappresentante) che intende iniziare una delle attività disciplinate dalla legge n. 46/90, in quanto è essa stessa che necessita dell'abilitazione, avvalendosi a tal fine di un soggetto, legato da un "rapporto di immedesimazione", in possesso dei requisiti.

Tale richiesta va inoltrata alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione è posta la sede principale dell'impresa, anche se l'attività di impiantistica venga esercitata in un luogo diverso dalla sede.

L'abilitazione è valida per tutto il territorio nazionale senza termine di durata, a meno che non venga meno il "rapporto di immedesimazione" tra il responsabile tecnico e l'impresa.

 

3. Elenco dei verificatori. Iscrizione all'Elenco dei verificatori. Tassa di concessione governativa.

La tassa di concessione governativa, per espressa previsione di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 641/72, è sempre legata all'emanazione di un atto o di un provvedimento abilitativo rilasciato da un organo della Pubblica Amministrazione.

Nel caso specifico, la legge non prevede l'emanazione di singoli provvedimenti di iscrizione ma unicamente la formazione di "elenchi", tenuti presso la Camera di Commercio, dai quali la Pubblica Amministrazione ha facoltà di attingere i professionisti (già in possesso di tutti i requisiti prescritti) dei quali avvalersi per i collaudi e le verifiche.

Si ritiene, pertanto, che l'iscrizione in tali elenchi non sia soggetta al pagamento di alcuna tassa di concessione governativa, pagamento peraltro non espressamente previsto da alcuna norma.

Per tale iscrizione è dovuto il solo diritto di segreteria dell'attuale importo di lire 27.000.

 

4. Accertamento e riconoscimento dei requisiti

a) lavoro part - time

L'art. 3 della legge n. 46/90, alle lettere b), c) e d), quando fa riferimento a prestazioni lavorative, usa la generica formula "previo periodo di inserimento (...) alle dirette dipendenze (...)", senza peraltro entrare in merito alla tipologia di contratto lavorativo.

Ai fini della legge in questione è da ritenere, pertanto, valido il periodo lavorativo annuale, indipendentemente dal tipo di contratto lavorativo e del numero di ore giornaliere lavorate.

b) periodo di apprendistato svolto da persona in possesso di idoneo titolo di studio

Un soggetto in possesso di idoneo titolo di studio o attestato di formazione professionale, che abbia svolto alle dipendenze di un impresa del settore il solo periodo di apprendistato può ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali, unicamente nelle ipotesi previste all'art. 3, lett. b) e c) della legge n. 46/90, in quanto il citato articolo esclude la validità dell'apprendistato nell'ipotesi di cui alla lett. d), sempreché l'apprendistato non risulti effettuato contemporaneamente al periodo di studio.

c) periodo di lavoro con contratti di formazione - lavoro

I contratti di formazione e lavoro si caratterizzano per la circostanza che il lavoratore dipendente, oltre a prestare la propria opera, acquisisce anche una specifica formazione nell'ambita del settore nel quale tale contratto si esplica.

Gli obblighi di formazione ai quali è tenuto il datore di lavoro nei confronti del dipendente non possono però ritenersi sostitutivi o assimilabili al requisito indicato alla lettera c) dell'art. 3, della legge n. 46/90, nel quale si parla di titolo o attestato di formazione professionale, dai Centri autorizzati della Regione, al quale deve aggiungersi un periodo di inserimento di almeno due anni alle dipendenze di un impresa del settore.

Naturalmente il periodo di tempo lavorato con contratto di formazione - lavoro vale agli effetti del calcolo del periodo lavorativo utile all'acquisizione dell'esperienza professionale con riferimento alla qualifica di uscita.

 

5. Il responsabile tecnico.

a) rapporto di immedesimazione

La normativa di sicurezza degli impianti parla del "responsabile tecnico" una sola volta, e precisamente al 2° comma dell'art. 2 della legge n. 46/90, laddove si stabilisce che "L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico - professionali (...) da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio dell'attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti".

Da quanto sopra possono, pertanto, essere ricavate almeno due indicazioni:

1. non necessariamente il responsabile termico deve essere un soggetto interno all'organizzazione dell'impresa,

2. ciascuna impresa può avere più responsabili tecnici.

Il Ministero dell'Industria su questa tematica, ha affrontato la questione concernente l'ipotesi di un progetto che voglia svolgere l'incarico di responsabile tecnico per più imprese, tenuto conto che la Legge non pone alcun espresso divieto.

In un primo tempo il Ministero dell'Industria, con la Circ. n. 3239/C del 22 marzo 1991, punti 4a e 4b, aveva assunto una posizione restrittiva sostenendo che, in linea generale, una stessa persona non può assumere tale incarico per conto di più imprese in virtù del "rapporto di immedesimazione" che il responsabile tecnico deve avere con l'impresa stessa; successivamente (Circ. n. 3342/C del 22.6.1994, punti dal 4c al 4f), pur confermando il concetto di "immedesimazione", inteso come rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa, non ha escluso, "sia pure in numero limitato di ipotesi e in via eccezionale", la possibilità di "accogliere istanze che comportino una duplice immedesimazione".

A questo riguardo si ritiene opportuno chiarire ulteriormente il significato da attribuire all'espressione "rapporto di immedesimazione".

Questo rapporto, oltre che nelle ipotesi indicate con la circ. 22 giugno 1994, n. 3342/C, è ravvisabile - purché venga espressamente evidenziato con le modalità più innanzi indicate - anche nella figura del socio prestatore d'opera di una società non artigiana.

In queste specifiche ipotesi - unitamente a quelle relative all'associato in partecipazione e del lavoratore dipendente - il responsabile tecnico deve dichiarare e dimostrare di avere assunto con l'impresa/e un vincolo stabile e continuativo, che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo circa il rispetto della normativa tecnica vigente, impegnando l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa.

La Camera di Commercio svolgerà gli opportuni controlli volti a verificare il rigoroso rispetto di quanto dichiarato, tenuto conto che la suddetta autodichiarazione comporta la soggezione alle sanzioni penali previste dalla legge.

In ogni caso non è da ritenersi idonea per l'assolvimento del principio dell'immedesimazione, come precisato con la circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994, la "collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986.

Dai principi sopra riportati devono escludersi le imprese individuali artigiane per le quali vige, anzitutto, la disposizione dettata dall'art. 2, comma 1, della L. n. 443/85 secondo la quale l'imprenditore artigiano è "colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo".

Il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 443/85 impone poi, in capo al titolare dell'impresa artigiana, il possesso dei requisiti tecnico - professionali previsti da leggi speciali, qualora l'esercizio di particolari attività richieda una peculiare preparazione e implichi responsabilità a tutela e garanzia degli utenti.

b) responsabilità tecnica e impresa artigiana

In relazione alle peculiarità dell'impresa artigiana sono state poste le seguenti questioni:

a) se il titolare di un impresa artigiana possa assumere il compito di responsabile tecnico di altra impresa non artigiana;

b) in capo a quale socio dell'impresa artigiana devono sussistere i requisiti tecnico - professionali.

Per quanto concerne il primo aspetto, non vi è dubbio che il titolare di un'impresa artigiana in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 46/90 non possa essere nominato responsabile tecnico in altra impresa non artigiana (per es. una S.r.l.) a condizione che sia documentato il rapporto di immedesimazione con questa impresa, secondo quanto indicato in precedenza.

In merito alla seconda questione, coerentemente con l'art. 3, comma 2, della legge n. 443/85, si precisa che nella società artigiana il responsabile tecnico deve necessariamente coincidere con uno dei soci che svolge in prevalenza il lavoro personale, anche manuale.

c) modalità di nomina del responsabile tecnico

Il Ministero dell'Industria, con la citata Circ. 3242/C ha escluso che la nomina del responsabile tecnico debba avvenire attraverso una apposita "procura institoria", di cui agli artt. 2203 ss. Cod. civ., trattandosi di un incarico di natura prettamente tecnico.

La nomina del responsabile tecnico deve avvenire pertanto mediante la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione contenuta nel modello di denuncia di inizio di attività di allegato alla presente.

Nel caso di società, l'iscrizione del responsabile tecnico avviene attraverso una apposita denuncia al REA (modello S5), sottoscritta dal legale rappresentante, con allegato l'Intercalare P, riportante i dati anagrafici del responsabile tecnico, sottoscritto anch'esso dal legale rappresentante.

La modalità di nomina indicata esclude la necessità di richiedere o di allegare alla domanda ulteriori documenti quali, ad es., l'estratto dell'eventuale verbale di nomina del responsabile tecnico.

In merito agli obblighi di certificazione antimafia previsti dal D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, si precisa che le comunicazioni previste da detto decreto debbano essere presentate unicamente da società, legali rappresentanti ed eventuali altri componenti l'organo amministrativo, soci di società di persone, soci accomandatari di società in accomandita semplice e non quindi dal responsabile tecnico qualora non coincida con i soggetti suindicati.

E' esclusa ogni altra forma di pubblicità nei responsabili tecnici indipendente dagli obblighi posti a carico delle imprese. Non è altresì soggetta a pubblicità l'attività svolta dagli Uffici tecnici di imprese non installatrici.

 

6. Dichiarazione di conformità

a) dichiarazione delle dichiarazioni di conformità

La dichiarazione di conformità, sottoscritta dal titolare, legale rappresentante e dal responsabile tecnico (nel caso si tratti di persona diversa dal titolare), deve tempestivamente essere inviata alla Camera di Commercio nella cui sottoscrizione l'impresa ha la propria sede.

In merito ai controlli, che devono essere effettuati da parte dell'ufficio sulle dichiarazione presentate, si precisa quanto segue:

- non devono essere accettate dichiarazioni di conformità presentate in fotocopia;

- la firma del dichiarante e del responsabile tecnico devono essere in originale o, eventualmente, riprodotte in carta chimica e simili;

- alla dichiarazione di conformità inviata alla Camera di Commercio non deve essere allegato alcun documento (progetti, relazioni, perizie, certificati, ecc.) come ribadito anche dal Ministero dell'Industria con la Circ. n. 3342/C del 22 giugno 1994, punto 2n.

- l'Ufficio dovrà provvedere alla verifica formale della corrispondenza tra gli impianti realizzati e le abilitazioni possedute dall'impresa nonché la corrispondenza del nominativo del responsabile tecnico firmatario con il nominativo della persona a suo tempo indicata per tale funzione.

Per garantire l'esercizio del controllo da parte della Camera di Commercio, sarà prioritaria la predisposizione, a livello nazionale, di un apposito programma informatico per la gestione delle predette dichiarazioni.

b) omesso rilasciato dalla dichiarazione di conformità

Sono prevenute inoltre richieste di chiarimento circa il comportamento da adottare nell'ipotesi di cui l'impresa installatrice si rifiuti di rilasciare le dichiarazioni di conformità.

La legge n. 46/90 si limita a stabilire, a tale proposito, che "al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità", senza peraltro prevedere alcuna specifica sanzione per la violazione di tale disposizione.

Tuttavia, l'art. 16, comma 1, della legge dispone che "alla violazione delle altre norme della presente legge consegue (...) una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni" e, pertanto, si ritiene anche che tale inadempimento rientri nelle violazioni indicate.

Peraltro sulla questione, con particolare riferimento alla potestà della Camera di Commercio di procedere ai relativi accertamenti e alla conseguente contestazione e notificazione ai sensi degli art. 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, risulta che il Ministero dell'Industria abbia in corso la formalizzazione di un apposito quesito al Consiglio di Stato. Al riguardo si fa pertanto riserva di ulteriori comunicazioni non appena possibili.

Circa la periodicità dell'inoltro delle dichiarazioni di conformità alla Camera di Commercio si fa presente che non è necessario un inoltro contestuale al rilascio al committente che allo stesso può provvedersi a cura dell'impresa con comunicazioni cumulative di più dichiarazioni di conformità, accompagnate da apposita distinta, con scadenze che possono essere trimestrali ovvero, per le imprese di minori dimensioni, semestrali.

 

7. Violazioni e sanzioni

a) sanzioni

Delle sanzioni amministrative e dei provvedimenti disciplinari in materia di impiantistica, se ne parla in tre disposizioni: all'art. 16 della legge n. 46/90; all'art. 10 del D.P.R. n. 447/91; all'art. 4, comma 2, della legge n. 25/96.

Dall'esame di queste disposizioni si ricavano le seguenti sanzioni e provvedimenti disciplinari:

a) sanzioni amministrative:

1. da lire 100.000 a lire 500.000: a carico del committente o del proprietario che affida i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento o di manutenzione ad imprese non abilitate;

2. da lire 1.000.000 a lire 10.000.000: da applicare per ogni altra violazione delle norme dettate dalla L. n. 46/90;

3. da lire 500.000 a lire 5.000.000:

- a carico di coloro che violino la disposizione relativa all'adeguamento degli impianti di messa a terra o all'installazione di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti;

- a carico del proprietario dell'immobile, dell'amministrazione di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti (art. 4, comma 2, legge n. 25/96).

b) provvedimenti disciplinari:

Violazione reiterata per più di tre volte delle norme sulla sicurezza degli impianti.

1. per le imprese abilitate: sospensione temporanea dell'iscrizione dal Registro delle imprese o dall'Albo delle imprese artigiane;

2. per i professionisti: provvedimenti disciplinari previsti dai rispettivi albi, ordini o collegi professionali.

b) organi competenti all'accertamento delle violazioni

Fermo restando quanto rappresentato alla lettera b) del punto 7, evidenziato nel paragrafo precedente, si rileva come la questione degli organi competenti all'accertamento delle violazione della legge risulti più complessa.

L'unica disposizione che si rinviene in merito all'applicazione delle sanzioni è quella dettata dal comma 6 dell'art. 10 del D.P.R. n. 447/91, dove si dispone che "All'applicazione delle sanzioni previste dalla legge in esame provvedono gli Uffici Provinciali dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato".

La normativa sulla sicurezza degli impianti si limita, dunque, a fissare l'organo competente all'applicazione delle sanzioni, senza individuare gli organi accertatori; si deve, pertanto, far riferimento alla L. 24 novembre 1981, n. 689, e precisamente all'art. 13.

In tale articolo vengono indentificate due grandi categorie di organi accertatori:

a) gli organi ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, titolari di un potere di accertamento generale (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Agenti di custodia, Vigili urbani);

b) gli altri organi "addetti al controllo sull'osservazione delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa", i titolari di un potere di accertamento speciale o settoriale (tutti coloro che, funzionari, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, abbiano tra le loro attribuzioni d'uffucio, anche o principalmente, la funzione di curare l'osservanza delle norme dalla cui trasgressione consegue l'irrogazione di una sanzione amministrativa).

Fissati questi principi, si tratta ora di identificare l'Ufficio competente alla verifica dell'osservanza delle norme dettate dalla legge n. 46/90.

In via generale, un tale compito senz'altro assegnato all'Ente che, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, è chiamato a verificare l'abitabilità e l'agibilità degli uffici adibiti ad uso civile e degli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed agli altri usi.

Pertanto, gli organi accertatori sono senza dubbio quelli elencati all'art. 14 della legge n. 46/90 e, precisamente, i Comuni, le Aziende USL, i Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco, l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPEL), organi dotati di ampio potere di accertamento, sia tecnico che amministrativo.

La Camera di Commercio, che ha il compito di accertare il possesso dei requisiti al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese e che è semplicemente destinataria di una copia della dichiarazione di conformità, si ritiene possa accertare unicamente violazioni di natura formale risultanti dalla dichiarazione medesima, non essendo ad essa attribuiti compiti di verifica tecnica.

In tutti gli altri casi, pertanto, la Camera di Commercio dovrà inviare la documentazione agli organi competenti agli accertamenti di natura tecnica ai quali spetta, in caso riscontrino violazioni degli obblighi di legge, l'applicazione delle relative sanzioni.