Legge n° 46 del 5 marzo 1990
La legge n.46 del 1990
"Norme per la sicurezza degli impianti" e il relativo
regolamento di attuazione del 1991 hanno posto in
maggior rilievo i problemi riguardanti gli impianti tecnologici.
Alcuni obblighi introdotti dalla legge sono i seguenti:
- i lavori devono essere affidati a imprese abilitate;
- le imprese installatrici devono avere un responsabile con idonei requisiti
tecnico-professionali;
- l'impresa, terminati i lavori, deve rilasciare una dichiarazione di
conformità alla regola d'arte;
- gli impianti che superano determinati limiti, devono essere progettati da un
professionista iscritto all'albo.
Il sindaco, per
rilasciare il certificato di abitabilità, deve
acquisire la dichiarazione di conformità.
Art.1 |
Ambito di applicazione |
Art.2 |
Soggetti abilitati |
Art.3 |
Requisiti
tecnico-professionali |
Art.4 |
Accertamento dei
requisiti tecnico-professionali (abrogato dal D.P.R.392/94) |
Art.5 |
Riconoscimento dei
requisiti tecnico-professionali (abrogato dal D.P.R.392/94) |
Art.6 |
Progettazione degli
impianti |
Art.7 |
Installazione degli
impianti |
Art.8 |
Finanziamento
dell'attività di normazione tecnica |
Art.9 |
Dichiarazione di
conformità |
Art.10 |
Responsabilità del
committente o del proprietario |
Art.11 |
Certificato di abitabilità e di agibilità |
Art.12 |
Ordinaria manutenzione
degli impianti e cantieri |
Art.13 |
Deposito presso il
Comune del progetto, della dichiarazione di conformità |
Art.14 |
Verifiche |
Art.15 |
Norme di attuazione (i commi 2 e 3 sono stati abrogati |
Art.16 |
Sanzioni |
Art.17 |
Abrogazione e
adeguamento dei regolamenti comunali e regionali |
Art.18 |
Disposizioni
transitorie |
Art.19 |
Entrata in vigore |
Ad esempio perchè sia obbligatorio il progetto dell'impianto elettrico di una unità immobiliare ad uso civile, è sufficiente che sia
soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
- Superficie maggiore di 400 metri quadri;
- Centrale termica a gas avente potenza maggiore di 35 kW (30000 kcal/h);
- Esistenza di un locale ad uso medico.
Per i servizi condominiali:
- Potenza impegnata maggiore di 6 kW;
- Centrale termica a gas avente potenza maggiore di 35 kW (30000 kcal/h);
- Altezza di gronda maggiore di 24 metri;
- Autorimessa con più di nove veicoli;
- Box che non si affacciano su spazio a cielo libero in numero maggiore di
nove.
Articolo 1 - Ambito di applicazione.
1) Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti
relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto
di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli
impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido
liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di
uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal
punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o
aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del
combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
2) Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di
cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività
produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.
Articolo 2 - Soggetti
abilitati.
1) Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e
alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo I tutte
le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro
delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n°2011, e successive
modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n°443.
2) L'esercizio delle attività di cui al comma I è subordinato al possesso dei
requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte
dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone
all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma I un responsabile tecnico
che abbia tali requisiti.
Articolo 3 - Requisiti
tecnico - professionali.
1) I requisiti tecnico - professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i
seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università
statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2,
comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previa un
periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in
materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di
almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del
settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo
non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato,
in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle
attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1.
Articolo 4 -
Accertamento dei requisiti tecnico - professionali
1) L'accertamento dei requisiti tecnico - professionali è espletato
per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato. Per
tutte le altre imprese è espletato da una commissione
nominata dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri
dei quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in
rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza degli
enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati
dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale
degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge; la commissione è
presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un
docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.
2) Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento,
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo
15.
Articolo 5 -
Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
1) Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali,
previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, alla commissione provinciale per l'artigianato,
coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno
nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,
n°443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 1.
2) Hanno altresì diritto
ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnici-professionali, previa
domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata
in vigore dalla presente legge, alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla
medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui al regio
decreto 20 settembre 1934, n°2011, e successive modificazioni ed integrazioni,
come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo
1.
Articolo 6 -
Progettazione degli impianti
1) Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui
ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo l
è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti
negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2) La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui al comma l è obbligatoria al di sopra dei
limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo
15.
3) Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di
autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti;
b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli
impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.
Articolo 7 -
Installazione degli impianti
1) Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola
d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti
costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti
realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel
rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si
considerano costruiti a regola d'arte.
2) In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di
impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta
sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3) Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente
legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto
dal presente articolo.
Articolo 8 -
Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
1) Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per
1'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di
ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982,
n°390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n°597, è
destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della
presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2) La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato
dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo
3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del
corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Articolo 9 - Dichiarazione di conformità
1) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al
committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta
dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la
tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui
all'articolo 6.
Articolo 10 -
Responsabilità del committente o del propietario
1) Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all'articolo I ad imprese abilitate ai sensi
dell'articolo 2.
Articolo 11 -
Certificato di abilità e di agibilità
1) Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver
acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo
degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi
vigenti.
Articolo 12 -
Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
1) Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del
certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui
all'articolo 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti
di cui all'articolo 1.
2) Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del
rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi
domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di
cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione
di conformità di cui all'articolo 9.
Articolo 13 - Deposito
presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del
certificato di collaudo
1) Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e)
e g), e 2 dell'articolo 1 vengano installati in
edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità,
l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla
conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 15.
2) In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione
di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla
sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente indicata la
compatibilità con gli impianti preesistenti.
Articolo 14 -
Verifiche
1) Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli
impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i
comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti,
nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 15.2. Il certificato di collaudo deve essere
rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
Articolo 15 -
Regolamento di attuazione
1) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è
emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n°400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione
sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del
progetto di cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità di
redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica
dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica,
per fini di prevenzione e di sicurezza.
2) Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita
una commissione permanente, presieduta dal direttore generale della competente
Direzione generale del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, o da un suo delegato, e composta da sei rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
categorie imprenditoriali e artigiane interessate, da sei rappresentanti delle
professioni designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da
due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di gas.
3) La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e studi
sull'evoluzione tecnologica del comparto.
Articolo 16 - Sanzioni
1) Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del
committente o del proprietario, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, una sanzione
amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle
altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità
previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da
lire un milione a lire dieci milioni.
2) Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalità
della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2,
comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti
nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla
sicurezza degli impianti, nonchè gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1.
Articolo 17 -
Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
1) I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i
propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.
Articolo 18 -
Disposizioni transitorie
1) Fino all'emanazione del regolamento di attuazione
di cui all'articolo 15 sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 1 1e imprese di cui all'articolo 2, comma 1, le quali sono tenute
ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto dall'articolo 7 ed a
rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione di conformità
recante i numeri di partita IVA e gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
2) La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la
dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.
Articolo 19 - Entrata
in vigore
1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a
Roma, addì 5 marzo 1990.
Circolare n.
3439/c del 27 marzo 1998
Chiarimenti ed
interpretazioni evolutive sugli aspetti problematici
più rilevanti relativamente all'applicazione della Legge 46/90.
1. Ambito di applicazione
Edifici adibiti ad
uso civile.
Per quanto concerne
l'ambito di applicazione della L. n. 46/90 occorre far
riferimento non solo ai tipi di impianti, ma anche
agli immobili, e precisamente "edifici adibiti ad uso civile" (art.
1, comma 1, legge n.46/90) ove sono installati.
Solo l'attività relativa agli impianti elettrici è sempre e in ogni caso
soggetta alle disposizioni dettate dalla legge in esame, qualsiasi sia il tipo
di immobile. Gli altri sei tipi di impianti sono
soggetti alle disposizioni della legge n. 46/90 e del relativo regolamento
soltanto so relativi ad "unità immobiliari o la parte di esse destinate ad
uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private,
associazioni, circoli o conventi e simili" (art. 1, comma 1, D.P.R
n.447/91).
Dunque, ai fini della legge n. 46/90, va
preso a riferimento non l'edificio civile nella sua globalità, bensì la singola
unità immobiliare.
Tali edifici devono
essere destinati:
a) ad uso abitativo;
b) a studio
professionale;
c) a sede di persone
giuridiche private;
d) a sede di associazioni, fondazioni, circoli, conventi e simili.
Nel caso di edificio costituito da diverse unità immobiliari, della
quali alcune sono adibite "ad uso civile" (abitazione, studi
professionali) ed altre "ad uso non civile" (negozi, banche, ecc.),
l'applicazione della legge in esame sarà la seguente:
a) per quanto riguarda le
abitazioni, tutti gli impianti sono soggetti alla legge n.46/90;
b) per quanto riguarda,
invece i negozi, le banche, ecc,. sono soggetti alla
legge solo gli impianti elettrici.
Resta inteso che la legge
n.46/90 trova integrale applicazione per i servizi comuni condominiali
dell'edificio anche se le singole unità n.46/90 sono destinate ad uso diverso.
2. Accertamento e
riconoscimento dei requisiti
a) periodo di lavoro
maturato in un'impresa non regolarizzata
Premesso che per impresa
non regolarizzata deve intendersi:
a) un'impresa mai
iscritta al Registro ditte o all'Albo delle imprese artigiane, prima
dell'entrata in vigore della legge n.46/90, pur esercitando l'attività di impiantistica;
b) una impresa
iscritta per altra attività (per es. vendita di elettrodomestici), la quale
esercita anche attività di impiantistica senza averla mai denunciata al Registra
ditte.
È opportuno ricordare che
l'art. 5 della legge n.46/90 (abrogato dal 15 dicembre 1994) e il successivo
art.4 della legge n. 25/96 (non più efficace dal 21 luglio 1997) prevedevano il
diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali per i titolari
delle imprese già iscritte al registro ditte o all'albo delle imprese artigiane
nel periodo antecedente l'entrata in vigore della legge n.46/90.
Pertanto se per questi
soggetti non è più ammissibile ottenere tale riconoscimento, a maggior ragione,
non potranno beneficiare di questa disposizione le imprese mai regolarizzate,
sebbene in grado di produrre idonea documentazione relativa
allo svolgimento di attività progresso.
Tuttavia, considerare le
evidenti finalità di salvaguardare la professionalità comunque
acquisita con l'attività lavorativa e non come discriminazioni tra lavoratori
(art. 3 della ), il periodo di lavoro prestato da parte di lavoratori
dipendenti all'interno di imprese non regolarizzate si ritiene possa costituire
titolo idoneo per ottenere il riconosci. Mento dei requisiti,
sempreché il richiedente sia in grado di dimostrare (con attestazioni
dell'Ufficio di collocamento m, fatture. ecc,)
l'esercizio dell'attività svolta e il possesso dei requisiti di cui all'art.3
della predetta legge.
b) qualificazioni
limitate
Possono essere
riconosciute abilitazioni limitate esclusivamente allo attività
indicate dalle varie lettera dell'art. i della L. n.46/90, purché la
limitazione sia fatta nell'ambito della declaratoria di ogni singola lettera.
Lo
stesso Ministero dell'industria (nella Circolare n.3282/C del 30 aprile 1992,
punto 2n). nel raccomandare l'utilizzo, ai fini della relativa
attestazione, della terminologia usata dalla legge n.46/ 90, all'art.1, ha
fatto presente che non esiste alcun impedimento, sulla base del titolo di
studio posseduto e dell'attività lavorativa effettivamente svolta dal n.
chiedente, a riconoscere in capo allo stesso il possesso dei requisiti tecnico
- professionali all'esercizio di alcune soltanto delle attività indicate dalle
varie lettere del citato art. 1 della L. n. 46/90
Per quanto riguardo l'annotazione delle abilitazione limitato nei certificati,
si ritiene opportuna che risulti l'esatta corrispondenza tra l'attività
denunciata e l'abilitazione limitata ottenuta.
E' inoltre il caso di
precisare che l'eventuale estensione delle abilitazioni ad altre lettere
indipendentemente dal possesso dei requisiti di legge, non è necessaria qualora
questa sia riferita a lavori strettamente attinenti all'esecuzione
dell'impianto per il quale il soggetto è abilitato. In tale ipotesi non devono
pertanto essere concesse ulteriori abilitazioni. E'
evidente quindi, per esemplificare, che un impresa
installatrice di un impianto idraulico, per provvedere alla sua alimentazione
elettrica non ha bisogno dell'abilitazione di cui alla lettera a) dell'art. 1
della legge n. 46/90, qualora si tratti di una semplice connessione con un
impianto elettrico già esistente.
c) Associazione in
partecipazione
Premesso che il contratto
di associazione in partecipazione, disciplinato
dall'art. 2549 cod, civ., l'apporto dell'associato può consistere anche in una
prestazione lavorativa di carattere tecnico e considerato altresì che, secondo
quanto stabilito dal Ministero dell'Industria con la circolare n. 3342/C del 22
giugno 1994 al punto 4E), tale contratto evidenzia un "rapporto di
immedesimazione" tra il titolare dell'impresa e l'associato, si ribadisce,
per l'impresa medesima, la possibilità di ottenere l'abilitazione all'esercizio
dell'attività impiantistica anche secondo tale modalità.
Da più parti è stato
inoltre richiesto se, decorso il triennio di attività,
l'associante (ossia il titolare dell'impresa) maturi anch'esso i requisiti
professionali.
A tale proposito - alla
luce dei principi desumibili dalla legge n. 25/96 che evidenziano l'intenzione
del legislatore di ampliare i requisiti previsti dall'art. 3 della legge n.
40/90 - si ritiene che questa possibilità sia ammessa a condizione che il
titolare dell'impresa produca apposita dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, arrestante l'effettivo esercizio dell'attività e
la regolare iscrizione INAIL nel periodo di riferimento.
d) riconoscimento dei
requisiti a titolare di impresa individuale, soci o
amministratori di società
Coerentemente con quanto
riportato al precedente punto c) e con le modalità ivi
indicate, anche l'attività lavorativa prestata da parte del titolare socio
portatore d'opera o amministratore di un'impresa installatrice, in presenza o
meno del titolo di studio, può costituire requisito idoneo all'assunzione di
responsabilità tecnica, a condizione che l'attività svolta sia formalmente
riconducibile a quella propria di un operaio installatore con qualifica di
specializzato, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 46/90.
e) avvio di
un'attività d'installazione da parte di un soggetto iscritto all'elenco dei verificatori
Colui
che è iscritto
nell'elenco dei verificatori degli impianti nelle selezioni riservate ai Periti
Industriali, qualora intenda esercitare attività imprenditoriale nel settore
impiantistico, necessita di una specifica esperienza lavorativa di almeno un
anno in qualità di lavoratore dipendente. Ciò in quanto
l'attività di verificatore non è ricompresa fra i requisiti indicati all'art. 3
della legge n. 46/90.
f) soggetto tenuto a
richiedere il riconoscimento dei requisiti e validità
In merito alle
problematiche relative all'accertamento dei requisiti,
si ribadisce che il loro riconoscimento deve essere richiesto unicamente
dall'impresa (titolare o legale rappresentante) che intende iniziare una delle
attività disciplinate dalla legge n. 46/90, in quanto è essa stessa che
necessita dell'abilitazione, avvalendosi a tal fine di un soggetto, legato da
un "rapporto di immedesimazione", in possesso dei requisiti.
Tale richiesta va
inoltrata alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione è posta la sede
principale dell'impresa, anche se l'attività di impiantistica
venga esercitata in un luogo diverso dalla sede.
L'abilitazione è valida
per tutto il territorio nazionale senza termine di durata, a meno che non venga meno il "rapporto di immedesimazione" tra il
responsabile tecnico e l'impresa.
3. Elenco dei
verificatori. Iscrizione all'Elenco dei verificatori. Tassa di concessione
governativa.
La
tassa di concessione governativa, per espressa previsione di cui all'art. 2 del
D.P.R. n.
641/72, è sempre legata all'emanazione di un atto o di un provvedimento
abilitativo rilasciato da un organo della Pubblica Amministrazione.
Nel caso specifico, la
legge non prevede l'emanazione di singoli provvedimenti di iscrizione
ma unicamente la formazione di "elenchi", tenuti presso la Camera di
Commercio, dai quali la Pubblica Amministrazione ha facoltà di attingere i
professionisti (già in possesso di tutti i requisiti prescritti) dei quali
avvalersi per i collaudi e le verifiche.
Si ritiene, pertanto, che
l'iscrizione in tali elenchi non sia soggetta al pagamento di
alcuna tassa di concessione governativa, pagamento peraltro non
espressamente previsto da alcuna norma.
Per tale iscrizione è dovuto il solo diritto di segreteria dell'attuale importo
di lire 27.000.
4. Accertamento e
riconoscimento dei requisiti
a) lavoro part - time
L'art. 3 della legge n.
46/90, alle lettere b), c) e d), quando fa riferimento a prestazioni
lavorative, usa la generica formula "previo periodo di inserimento
(...) alle dirette dipendenze (...)", senza peraltro entrare in merito
alla tipologia di contratto lavorativo.
Ai fini della legge in
questione è da ritenere, pertanto, valido il periodo lavorativo annuale,
indipendentemente dal tipo di contratto lavorativo e del numero di ore giornaliere lavorate.
b) periodo di apprendistato svolto da persona in possesso di idoneo
titolo di studio
Un soggetto in possesso di idoneo titolo di studio o attestato di formazione
professionale, che abbia svolto alle dipendenze di un impresa del settore il
solo periodo di apprendistato può ottenere il riconoscimento dei requisiti
tecnico - professionali, unicamente nelle ipotesi previste all'art. 3, lett. b)
e c) della legge n. 46/90, in quanto il citato articolo esclude la validità
dell'apprendistato nell'ipotesi di cui alla lett. d), sempreché l'apprendistato
non risulti effettuato contemporaneamente al periodo di studio.
c) periodo di lavoro
con contratti di formazione - lavoro
I contratti di formazione
e lavoro si caratterizzano per la circostanza che il lavoratore dipendente,
oltre a prestare la propria opera, acquisisce anche una specifica formazione
nell'ambita del settore nel quale tale contratto si esplica.
Gli obblighi di
formazione ai quali è tenuto il datore di lavoro nei
confronti del dipendente non possono però ritenersi sostitutivi o assimilabili
al requisito indicato alla lettera c) dell'art. 3, della legge n. 46/90, nel
quale si parla di titolo o attestato di formazione professionale, dai Centri
autorizzati della Regione, al quale deve aggiungersi un periodo di inserimento
di almeno due anni alle dipendenze di un impresa del settore.
Naturalmente il periodo
di tempo lavorato con contratto di formazione - lavoro vale agli effetti del
calcolo del periodo lavorativo utile all'acquisizione dell'esperienza
professionale con riferimento alla qualifica di uscita.
5. Il responsabile
tecnico.
a) rapporto di immedesimazione
La normativa di sicurezza
degli impianti parla del "responsabile tecnico" una
sola volta, e precisamente al 2° comma dell'art. 2 della legge n. 46/90,
laddove si stabilisce che "L'esercizio dell'attività di cui al
comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico - professionali (...)
da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone
all'esercizio dell'attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico
che abbia tali requisiti".
Da quanto sopra possono,
pertanto, essere ricavate almeno due indicazioni:
1. non necessariamente il
responsabile termico deve essere un soggetto interno all'organizzazione
dell'impresa,
2. ciascuna
impresa può avere più responsabili tecnici.
Il Ministero
dell'Industria su questa tematica, ha affrontato la
questione concernente l'ipotesi di un progetto che voglia svolgere l'incarico
di responsabile tecnico per più imprese, tenuto conto che la Legge non pone
alcun espresso divieto.
In un
primo tempo il Ministero dell'Industria, con la Circ. n. 3239/C del 22 marzo 1991, punti
4a e 4b, aveva assunto una posizione restrittiva
sostenendo che, in linea generale, una stessa persona non può assumere tale
incarico per conto di più imprese in virtù del "rapporto di
immedesimazione" che il responsabile tecnico deve avere con l'impresa
stessa; successivamente (Circ. n. 3342/C del 22.6.1994, punti dal 4c al 4f),
pur confermando il concetto di "immedesimazione", inteso come
rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa,
non ha escluso, "sia pure in numero limitato di ipotesi
e in via eccezionale", la possibilità di "accogliere istanze che
comportino una duplice immedesimazione".
A questo riguardo si
ritiene opportuno chiarire ulteriormente il significato da attribuire
all'espressione "rapporto di immedesimazione".
Questo rapporto, oltre
che nelle ipotesi indicate con la circ. 22 giugno 1994, n. 3342/C, è
ravvisabile - purché venga espressamente evidenziato
con le modalità più innanzi indicate - anche nella figura del socio prestatore
d'opera di una società non artigiana.
In queste specifiche
ipotesi - unitamente a quelle relative all'associato
in partecipazione e del lavoratore dipendente - il responsabile tecnico deve
dichiarare e dimostrare di avere assunto con l'impresa/e un vincolo stabile e
continuativo, che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa
dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo circa il rispetto della
normativa tecnica vigente, impegnando l'impresa con il proprio operato e le
proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della
stessa.
La Camera di Commercio
svolgerà gli opportuni controlli volti a verificare il rigoroso rispetto di
quanto dichiarato, tenuto conto che la suddetta autodichiarazione comporta la
soggezione alle sanzioni penali previste dalla legge.
In ogni caso non è da
ritenersi idonea per l'assolvimento del principio dell'immedesimazione, come
precisato con la circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994, la
"collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986.
Dai principi sopra
riportati devono escludersi le imprese individuali artigiane per le quali vige,
anzitutto, la disposizione dettata dall'art. 2, comma 1, della L. n. 443/85
secondo la quale l'imprenditore artigiano è "colui che
esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa
artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi
inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il
proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo".
Il comma 3 dell'art. 2
della legge n. 443/85 impone poi, in capo al titolare dell'impresa artigiana,
il possesso dei requisiti tecnico - professionali previsti da leggi speciali,
qualora l'esercizio di particolari attività richieda una peculiare preparazione
e implichi responsabilità a tutela e garanzia degli utenti.
b) responsabilità
tecnica e impresa artigiana
In
relazione alle
peculiarità dell'impresa artigiana sono state poste le seguenti questioni:
a) se il titolare di un
impresa artigiana possa assumere il compito di responsabile tecnico di altra impresa non artigiana;
b) in capo a quale socio
dell'impresa artigiana devono sussistere i requisiti tecnico - professionali.
Per quanto concerne il
primo aspetto, non vi è dubbio che il titolare di un'impresa artigiana in
possesso dei requisiti richiesti dalla legge 46/90 non possa essere nominato
responsabile tecnico in altra impresa non artigiana (per es. una S.r.l.) a
condizione che sia documentato il rapporto di immedesimazione
con questa impresa, secondo quanto indicato in precedenza.
In merito alla seconda
questione, coerentemente con l'art. 3, comma 2, della
legge n. 443/85, si precisa che nella società artigiana il responsabile tecnico
deve necessariamente coincidere con uno dei soci che svolge in prevalenza il
lavoro personale, anche manuale.
c) modalità
di nomina del responsabile tecnico
Il Ministero
dell'Industria, con la citata Circ. 3242/C ha escluso che la nomina del
responsabile tecnico debba avvenire attraverso una
apposita "procura institoria", di cui agli artt. 2203 ss. Cod. civ., trattandosi di un incarico di natura prettamente
tecnico.
La nomina del
responsabile tecnico deve avvenire pertanto mediante la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione contenuta nel modello di denuncia di
inizio di attività di allegato alla presente.
Nel caso di società,
l'iscrizione del responsabile tecnico avviene attraverso una apposita
denuncia al REA (modello S5), sottoscritta dal legale rappresentante, con
allegato l'Intercalare P, riportante i dati anagrafici del responsabile
tecnico, sottoscritto anch'esso dal legale rappresentante.
La modalità
di nomina indicata esclude la necessità di richiedere o di allegare alla
domanda ulteriori documenti quali, ad es., l'estratto dell'eventuale verbale di
nomina del responsabile tecnico.
In merito agli obblighi
di certificazione antimafia previsti dal D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, si
precisa che le comunicazioni previste da detto decreto debbano essere presentate
unicamente da società, legali rappresentanti ed eventuali altri componenti l'organo amministrativo, soci di società di
persone, soci accomandatari di società in accomandita semplice e non quindi dal
responsabile tecnico qualora non coincida con i soggetti suindicati.
E' esclusa ogni altra
forma di pubblicità nei responsabili tecnici indipendente dagli obblighi posti
a carico delle imprese. Non è altresì soggetta a pubblicità l'attività svolta
dagli Uffici tecnici di imprese non installatrici.
6. Dichiarazione di
conformità
a) dichiarazione delle
dichiarazioni di conformità
La dichiarazione di
conformità, sottoscritta dal titolare, legale rappresentante e dal responsabile
tecnico (nel caso si tratti di persona diversa dal titolare), deve
tempestivamente essere inviata alla Camera di Commercio nella cui
sottoscrizione l'impresa ha la propria sede.
In merito ai controlli,
che devono essere effettuati da parte dell'ufficio
sulle dichiarazione presentate, si precisa quanto segue:
- non devono essere
accettate dichiarazioni di conformità presentate in fotocopia;
- la firma del
dichiarante e del responsabile tecnico devono essere in originale o,
eventualmente, riprodotte in carta chimica e simili;
- alla dichiarazione di
conformità inviata alla Camera di Commercio non deve essere allegato alcun
documento (progetti, relazioni, perizie, certificati, ecc.) come ribadito anche dal Ministero dell'Industria con la Circ. n.
3342/C del 22 giugno 1994, punto 2n.
- l'Ufficio dovrà
provvedere alla verifica formale della corrispondenza tra gli impianti
realizzati e le abilitazioni possedute dall'impresa nonché
la corrispondenza del nominativo del responsabile tecnico firmatario con il
nominativo della persona a suo tempo indicata per tale funzione.
Per garantire l'esercizio
del controllo da parte della Camera di Commercio, sarà prioritaria la
predisposizione, a livello nazionale, di un apposito
programma informatico per la gestione delle predette dichiarazioni.
b) omesso rilasciato
dalla dichiarazione di conformità
Sono prevenute inoltre
richieste di chiarimento circa il comportamento da adottare nell'ipotesi di cui
l'impresa installatrice si rifiuti di rilasciare le
dichiarazioni di conformità.
La legge n. 46/90 si
limita a stabilire, a tale proposito, che "al termine dei lavori l'impresa
installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di
conformità", senza peraltro prevedere alcuna specifica sanzione per la
violazione di tale disposizione.
Tuttavia, l'art. 16,
comma 1, della legge dispone che "alla violazione delle altre norme della
presente legge consegue (...) una sanzione amministrativa da lire
un milione a lire dieci milioni" e, pertanto, si ritiene anche che
tale inadempimento rientri nelle violazioni indicate.
Peraltro sulla questione,
con particolare riferimento alla potestà della Camera di Commercio di procedere
ai relativi accertamenti e alla conseguente contestazione e notificazione ai
sensi degli art. 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, risulta
che il Ministero dell'Industria abbia in corso la formalizzazione di un
apposito quesito al Consiglio di Stato. Al riguardo si fa pertanto riserva di ulteriori comunicazioni non appena possibili.
Circa la periodicità
dell'inoltro delle dichiarazioni di conformità alla
Camera di Commercio si fa presente che non è necessario un inoltro contestuale
al rilascio al committente che allo stesso può provvedersi a cura dell'impresa
con comunicazioni cumulative di più dichiarazioni di conformità, accompagnate
da apposita distinta, con scadenze che possono essere trimestrali ovvero, per
le imprese di minori dimensioni, semestrali.
7. Violazioni e
sanzioni
a) sanzioni
Delle sanzioni
amministrative e dei provvedimenti disciplinari in materia di
impiantistica, se ne parla in tre disposizioni: all'art. 16 della legge
n. 46/90; all'art. 10 del D.P.R. n. 447/91; all'art. 4, comma
2, della legge n. 25/96.
Dall'esame di queste
disposizioni si ricavano le seguenti sanzioni e provvedimenti disciplinari:
a) sanzioni
amministrative:
1. da lire 100.000 a lire
500.000: a carico del committente o del proprietario che affida i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento o di
manutenzione ad imprese non abilitate;
2. da
lire 1.000.000 a lire 10.000.000: da applicare per ogni altra violazione delle
norme dettate dalla L. n. 46/90;
3. da lire 500.000 a lire
5.000.000:
- a carico di coloro che violino la disposizione relativa all'adeguamento
degli impianti di messa a terra o all'installazione di interruttori
differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti;
- a carico del
proprietario dell'immobile, dell'amministrazione di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della
gestione degli impianti (art. 4, comma 2, legge n. 25/96).
b) provvedimenti
disciplinari:
Violazione
reiterata per più di tre volte delle norme sulla sicurezza degli impianti.
1. per
le imprese abilitate: sospensione temporanea dell'iscrizione dal Registro delle
imprese o dall'Albo delle imprese artigiane;
2. per
i professionisti: provvedimenti disciplinari previsti dai rispettivi albi,
ordini o collegi professionali.
b) organi competenti
all'accertamento delle violazioni
Fermo restando quanto
rappresentato alla lettera b) del punto 7, evidenziato nel paragrafo precedente,
si rileva come la questione degli organi competenti all'accertamento delle violazione della legge risulti più complessa.
L'unica disposizione che
si rinviene in merito all'applicazione delle sanzioni
è quella dettata dal comma 6 dell'art. 10 del D.P.R. n. 447/91,
dove si dispone che "All'applicazione delle sanzioni previste dalla legge
in esame provvedono gli Uffici Provinciali dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato".
La normativa sulla
sicurezza degli impianti si limita, dunque, a fissare l'organo competente
all'applicazione delle sanzioni, senza individuare gli organi accertatori; si
deve, pertanto, far riferimento alla L. 24 novembre 1981, n. 689, e
precisamente all'art. 13.
In tale articolo vengono indentificate
due grandi categorie di organi accertatori:
a) gli organi ai quali la
legge riconosce la qualifica di ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria, titolari di un potere di accertamento generale
(Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello
Stato, Agenti di custodia, Vigili urbani);
b) gli altri organi
"addetti al controllo sull'osservazione delle disposizioni per la cui
violazione è prevista la sanzione amministrativa", i titolari di un potere
di accertamento speciale o settoriale (tutti coloro
che, funzionari, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, abbiano
tra le loro attribuzioni d'uffucio, anche o principalmente, la funzione di
curare l'osservanza delle norme dalla cui trasgressione consegue l'irrogazione
di una sanzione amministrativa).
Fissati questi principi,
si tratta ora di identificare l'Ufficio competente alla verifica
dell'osservanza delle norme dettate dalla legge n. 46/90.
In via generale, un tale
compito senz'altro assegnato all'Ente che, nell'ambito delle proprie
attribuzioni istituzionali, è chiamato a verificare l'abitabilità e l'agibilità
degli uffici adibiti ad uso civile e degli immobili adibiti ad attività
produttive, al commercio, al terziario ed agli altri usi.
Pertanto, gli organi accertatori
sono senza dubbio quelli elencati all'art. 14 della legge n. 46/90 e,
precisamente, i Comuni, le Aziende USL, i Comandi Provinciali dei Vigili del
fuoco, l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
(ISPEL), organi dotati di ampio potere di
accertamento, sia tecnico che amministrativo.
La Camera di Commercio,
che ha il compito di accertare il possesso dei requisiti al fine
dell'iscrizione nel Registro delle imprese e che è semplicemente destinataria
di una copia della dichiarazione di conformità, si ritiene possa accertare
unicamente violazioni di natura formale risultanti dalla dichiarazione
medesima, non essendo ad essa attribuiti compiti di
verifica tecnica.
In tutti gli altri casi,
pertanto, la Camera di Commercio dovrà inviare la documentazione agli organi
competenti agli accertamenti di natura tecnica ai quali spetta, in caso riscontrino violazioni degli obblighi di legge,
l'applicazione delle relative sanzioni.