GU 38 02/15/1992
Doc. 491C0447.900 di Origine
Nazionale
emanato/a da : Presidente della Repubblica
e pubblicato/a su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 38 del 15/02/1992
riguardante :
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - SICUREZZA E IGIENE DEL
LAVORO
Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Prevenzione degli infortuni sul lavoro
Disposizioni generali - Certificazione, omologazione degli impianti
SOMMARIO
NOTE
TESTO
Art. 1. Ambito di applicazione.
-
Art. 2. Requisiti
tecnico-professionali. -
Art. 3. Certificato di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali. -
Art. 4. Progettazione degli impianti. -
Art. 5. Installazione degli impianti. -
Art. 6. Attività di normazione tecnica. -
Art. 7. Dichiarazione di conformità. -
Art. 8. Manutenzione degli impianti. -
Art. 9. Verifiche. -
Art. 10. Sanzioni. -
- § -
NOTE
Si riporta anche la premessa del presente D.P.R.
Su vari aspetti disciplinati dal presente regolamento di attuazione
della L. n. 46/1990, cfr. la Circolare (Min. Industria) 30
aprile 1992, n. 297556.
Art. 3: l'articolo è stato abrogato dall'art. 7 del
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392.
Art. 7, comma 1: il modello di conformità può vedersi
allegato al D.M. 20 febbraio 1992.
Art. 7, comma 3: il comma
è stato abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392.
- § -
TESTO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la
sicurezza degli impianti;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del
27 giugno 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 6 novembre 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione.
-
1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dell'art. 1 della
legge 5 marzo 1990, n. 46, di seguito denominata «legge», si intendono
le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio
professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o
conventi e simili.
2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli
impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge, anche
gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o
agricola o comunque di produzione o di intermediazione
di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad
uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche
finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o
economici.
3. Per impianti di utilizzazione dell'energia
elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi
utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti
elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere.
Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti
elettrici posti all'interno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano
altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti
all'interno.
4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende
la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla
ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in
bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete
nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi
appartenenti all'impianto elettrico. Per gli impianti telefonici interni
collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983, con riferimento all'autorizzazione,
all'installazione e agli ampliamenti degli impianti stessi.
5. Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende
l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna
all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo,
le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove
deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche
per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.
6. Per impianti di protezione antincendio si intendono
gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché
gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio.
Art. 2. Requisiti
tecnico-professionali. -
1. Con la dizione «alle dirette dipendenze di un'impresa del settore» di cui
all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), della legge deve intendersi non solo il
rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione
tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa
artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari.
Art. 3. Certificato di riconoscimento dei
requisiti tecnico-professionali. -
1. [Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è
rilasciato alle imprese artigiane dalla commissione provinciale per
l'artigianato che ha provveduto all'accertamento dei requisiti a norma
dell'art. 4 della legge o al riconoscimento degli
stessi a norma dell'art. 5, comma 1.
2. Alle altre imprese singole o associate o al responsabile tecnico di cui al
comma 2 dell'art. 1 della legge, il certificato di riconoscimento è rilasciato
dalla camera di commercio competente presso la quale è
stata presentata la domanda di cui all'art. 5, comma 2, della legge o presso la
quale si è concluso positivamente l'accertamento di cui all'art.4 della legge ad opera della commissione nominata dalla
giunta della medesima camera di commercio.
3. Il certificato è rilasciato sulla base di
modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che fisserà altresì le modalità per l'effettuazione di
periodiche verifiche circa la permanenza in capo alle imprese dei requisiti
tecnico-professionali].
Art. 4. Progettazione degli impianti. -
1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli
impianti, la redazione del progetto di cui all'art. 6 della
legge è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei
seguenti impianti:
a) per gli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della
legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune
aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per
utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati
ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso
per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli
alimentatori;
b) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a
tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le
utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;
c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza
impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta
l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a
normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di
locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o
maggior rischio di incendio;
d) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, per
gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici
con obbligo di progettazione nonché per gli impianti
di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa
specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 mc
e con un'altezza superiore a 5 metri;
e) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge, per le
canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione
per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore
a 40.000 frigorie/ora;
f) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge, per
il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica
superiore a 34,8 kW o di gas
medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;
g) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), della legge, qualora
siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione
incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli
apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
2. I progetti debbono contenere gli schemi
dell'impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla
consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o
dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo
all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di
prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona
tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle
guide dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del
CEI.
3. Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto
presentato deve essere integrato con la necessaria
documentazione tecnica attestante tali varianti in corso d'opera, alle
quali, oltre che al progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua
dichiarazione di conformità.
Art. 5. Installazione degli impianti. -
1. I materiali e componenti costruiti secondo le
norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, nonché
nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si
considerano costruiti a regola d'arte.
2. Si intendono altresì costruiti a regola d'arte i
materiali ed i componenti elettrici dotati di certificati o attestati di
conformità alle norme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791,
o dotati altresì di marchi di cui all'allegato IV del decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 giugno 1989, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989.
3. Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell'UNI e del CEI, nonché alla legislazione tecnica vigente
si intendono costruiti a regola d'arte.
4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli
impianti non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della
sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione
di conformità la norma di buona tecnica adottata.
5. In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali, componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione
siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione
di cui all'allegato II della direttiva n.83/189/CEE,
se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono
quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1A. Gli impianti
elettrici devono essere dotati di interruttori
differenziali con il livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza
nell'ambiente da proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento
degli stessi. Per sistemi di protezione equivalente ai fini del comma 2
dell'art.7 della legge, si intende
ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti
indiretti.
7. Con riferimento alle attività produttive, si applica l'elenco delle norme
generali di sicurezza riportate nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989.
8. Per l'adeguamento degli impianti già realizzati alla data di
entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori
in fasi operative purché l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio
previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione
obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per
ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l'autonoma
funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque
adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti
requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine
dell'impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i
contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente
differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Art. 6. Attività di normazione tecnica. -
1. L'UNI ed il CEI svolgono l'attività di
elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui
all'art. 7 della legge, anche sulla base di indicazioni del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della
produzione industriale e di osservazioni della commissione permanente di cui
all'art. 15, comma 2, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione
generale predetta la descrizione dei lavori svolti in tale settore, per
l'attribuzione delle somme, di cui all'art. 8 della legge, che verranno erogate
secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 7. Dichiarazione di conformità. -
1. La dichiarazione di conformità viene resa sulla
base di modelli predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti l'UNI e il CEI.
2. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati
dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per
uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte all'impiantistica.
3. [Copia della dichiarazione è inviata dal committente alla commissione
provinciale per l'artigianato o a quella insediata
presso la camera di commercio].
Art. 8. Manutenzione degli impianti. -
1. Per la manutenzione degli impianti di ascensori
e montacarichi in servizi privato continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui all'art. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415.
2. Per interventi di ordinaria manutenzione degli
impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale
d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di
primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale
dell'impianto o la loro destinazione d'uso.
Art. 9. Verifiche. -
1. Per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 14 della legge, gli enti
interessati operano la scelta del libero
professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di
commercio e comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze. Gli
elenchi sono formati annualmente sulla base di
documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi
e le sezioni predisposti dalle camere di commercio.
3. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla
legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e
consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento
dell'immobile a qualsiasi titolo, nonché devono darne copia alla persona che
utilizza i locali.
4. All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli
impianti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge, il committente o il
proprietario affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli
estremi della concessione edilizia ed informazioni relative
alla parte edile, deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto
o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista
dell'impianto o degli impianti.
Art. 10. Sanzioni. -
1. Le sanzioni amministrative, di cui all'art. 16, comma 1, della legge, vengono determinate nella misura variabile tra il minimo e
il massimo, con riferimento alla entità e complessità dell'impianto, al grado
di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con regolamento
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base
dell'evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e della
svalutazione monetaria.
3. Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque
altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla
commissione di cui all'art. 4 della legge, competente per territorio, che
provvede all'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel
registro delle ditte in cui l'impresa inadempiente risulta
iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative
alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta
altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea
dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle ditte o dall'albo
provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su
giudizio delle commissioni che sovraintendono alla
tenuta dei registri e degli albi.
5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la
progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini
professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti
nei rispettivi albi.
6. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente
articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.