DM 16/02/1982
Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982
(Gazzetta Ufficiale 9 aprile, n.98). Modificazioni del decreto ministeriale 27
settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle
visite di prevenzione incendi.
Articolo 1
I locali, le attività, i
depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti
sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili
del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio
del <<Certificato di prevenzione incendi>>, nonché la periodicità
delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che,
controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto. I
responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione
incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del
<<Certificato di prevenzione incendi>> quando vi sono modifiche di
lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di
variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli
stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di
sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente
dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati. La scadenza
dei <<Certificati di prevenzione incendi>> già rilasciati e validi
alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata
secondo i nuovi termini da questo previsti. Agli stabilimenti ed impianti che
comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività
singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili
del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico
<<Certificato di prevenzione incendi>> relativo a tutto il
complesso e con scadenza triennale.
Allegato 1
ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE
PERICOLOSI SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 4
DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965, N.966)
Attività |
periodicità della visita in anni |
1) Stabilimenti ed impianti ove si
producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi,
disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo
o in deposito superiori a 50 Nmc/h |
(3 |
2) Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e
comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h |
(6 |
3) Depositi e rivendite di gas
combustibili in bombole:
-
per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc -
per capacità complessiva superiore a 2 mc
- per quantitativi
complessivi da 75 a 500kg - per quantitativi
complessivi superiori a 500kg |
|
|
|
(6 |
|
(3 |
|
|
|
(6 |
|
(3 |
|
4) Depositi di gas combustibili in
serbatoi fissi: |
|
a)
compressi: |
|
- per
capacità complessiva da 0,75 a 2 mc |
(6 |
- per
capacità complessiva superiore a 2mc |
(3 |
b)
disciolti o liquefatti: |
|
- per
capacità complessiva da 0,3 a 2 mc |
(6 |
- per
capacità complessiva superiore a 2 mc |
(3 |
5) Depositi di gas comburenti in
serbatoi fissi: |
|
a)
compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc |
(6 |
b)
liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc |
(6 |
6) Reti di trasporto e
distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine
petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e
dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar |
(u.t. |
7) Impianti di distribuzione di gas
combustibili per autotrazione |
(6 |
8) Officine e laboratori con
saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti,
con oltre 5 addetti |
(6 |
9) Impianti per il trattamento di
prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili |
(6 |
10) Impianti per l'idrogenazione di
olii e grassi |
(6 |
11) Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre
15 becchi a gas |
(6 |
12) Stabilimenti ed impianti ove si
producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità
fino a 65 ºC con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a
0,5 mc |
(3 |
13) Stabilimenti ed impianti ove si
producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità
da 65 ºC a 125 ºC, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori
a 0,5mc |
(3 |
14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti
olii diatermici e simili |
(6 |
15) Depositi di liquidi infiammabili
e/o combustibili |
|
a) per
uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25
mc |
(6 |
b) per
uso industriale, artigianale, agricolo o privato capacità
geometrica complessiva superiore a 25 mc |
(3 |
16) Depositi e/o rivendite di
liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale: |
|
- per
capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc |
(6 |
- per
capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc |
(3 |
17) Depositi e/o rivendite di olii
lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1mc |
(6 |
18) Impianti fissi di distribuzione
di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con
o senza stazione di servizio |
(6 |
19) Stabilimenti ed impianti ove si
producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili
e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo
e/o in deposito superiori a 500kg |
(3 |
20) Depositi e/o rivendite di
vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili: |
|
- con quantitativi da 500 a 1000 kg |
(6 |
- con quantitativi superiori a 1000 kg |
(3 |
21) Officine o laboratori per la
verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti |
(6 |
22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: |
|
- con
capacità da 0,2 a 10 mc |
(6 |
- con
capacità superiore a 10 mc |
(3 |
23) Stabilimenti di
estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi
vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in
deposito superiori a 0,5 mc |
(3 |
24) Stabilimenti ed impianti ove si
producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali
dal regolamento di esecuzione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici |
(3 |
25) Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti
ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni |
(6 |
26) Stabilimenti ed impianti ove si
producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da
sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori |
(3 |
27) Stabilimenti ed impianti ove si
producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio,
di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi
inorganici |
(3 |
28) Stabilimenti ed impianti ove si
producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea
e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili |
(3 |
29) Stabilimenti ed impianti ove si
produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno |
(3 |
30) Fabbriche e depositi di
fiammiferi |
(6 |
31) Stabilimenti ed impianti ove si
produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo |
(3 |
32) Stabilimenti ed impianti per la
macinazione e la raffinazione dello zolfo |
(3 |
33) Depositi di zolfo con
potenzialità superiore a 100 q.li |
(6 |
34) Stabilimenti ed impianti ove si
produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di
magnesio |
(3 |
35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera
superiore a 200 q.li e relativi depositi |
(6 |
36) Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con
depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato |
(6 |
37) Stabilimenti ove si producono
surrogati del caffè |
(6 |
38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero |
(6 |
39) Pastifici con produzione
giornaliera superiore a 500 q.li |
(6 |
40) Riserie con potenzialità
giornaliera superiore a 100 q.li |
(6 |
41) Stabilimenti ed impianti ove si
lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione
con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito
superiore a 500 q.li |
(6 |
42) Stabilimenti ed impianti per la
produzione della carta e dei cartoni e di allestimento
di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in
deposito o lavorazione superiore a 500 q.li |
(6 |
43) Depositi di carta, cartoni e prodotti
cartotecnici nonché depositi per la cernita della
carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della
carta con quantitativi superiori a 50 q.li |
(6 |
44) Stabilimenti ed impianti ove si
producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche,
eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e
fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li |
(6 |
45) Stabilimenti ed impianti ove si
producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche
con supporto infiammabile per quantitativi superiori
a 5kg |
(3 |
46) Depositi di legnami da
costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di
canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero
e di altri prodotti affini, esclusi i depositi
all’aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100m: |
|
- da 500
a 1000 q.li |
(6 |
-
superiore a 1000 q.li |
(3 |
47) Stabilimenti e laboratori per la
lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: |
|
- da 50 a
1000 q.li |
(6 |
- oltre
1000 q.li |
(3 |
48) Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti
naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con
quantitativi: |
|
- da 50 a
1000 q.li. |
(6 |
- oltre
1000 q.li. |
(3 |
49) Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento
e della lavorazione della pelle; calzaturifici: |
|
- da 25 a
75 addetti |
(6 |
- con
oltre 75 addetti |
(3 |
50) Stabilimenti ed impianti per la
preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione
della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con
quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li |
(6 |
51) Teatri di posa per le riprese
cinematografiche e televisive |
(6 |
52) Stabilimenti per lo sviluppo e
la stampa delle pellicole cinematografiche |
(6 |
53) Laboratori di attrezzerie
e scenografie teatrali |
(6 |
54) Stabilimenti ed impianti per la
produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi
superiori a 50 q.li |
(6 |
55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100
q.li |
(6 |
56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li
in lavorazione o in deposito |
(6 |
57) Stabilimenti ed impianti per la
produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi
superiori a 50 q.li |
(3 |
58) Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li |
(6 |
59) Stabilimenti ed impianti ove si
producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti,
organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed
altri prodotti infiammabili |
(3 |
60) Depositi di concimi chimici a
base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li |
(6 |
61) Stabilimenti ed impianti per la
fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati |
(6 |
62) Depositi e rivendite di cavi
elettrici isolati con quantitativi superiori a 100
q.li |
(6 |
63) Centrali termoelettriche |
(3 |
64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di
potenza complessiva superiore a 25 kW |
(6 |
65) Stabilimenti ed impianti ove si
producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed
accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc. |
(6 |
66) Stabilimenti siderurgici e
stabilimenti per la produzione di altri metalli |
(3 |
67) Stabilimenti e impianti per la
zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli
o altre sostanze |
(3 |
68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli |
(6 |
69) Cantieri navali con oltre cinque
addetti |
(6 |
70) Stabilimenti per la costruzione
e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque
addetti |
(6 |
71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per
autoveicoli con oltre cinque addetti |
(6 |
72) Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli;
officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti |
(6 |
73) Stabilimenti ed impianti ove si
producono laterizi, maioliche, porcellane e simili
con oltre venticinque addetti |
(3 |
74) Cementifici |
(3 |
75) Istituti, laboratori,
stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche
saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si
impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed
apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31
dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185) |
(6 |
76) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV
del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) |
(6 |
77) Autorimesse di ditte in possesso
di autorizzazione permanente al trasporto di materie
fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704) |
(6 |
78) Impianti di deposito delle
materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione |
(6 |
79) Impianti nei quali siano
detenuti combustibili nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1,
lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860) |
(6 |
80) Impianti relativi
all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano
pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: impianti
nucleari, reattori nucleari (eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo
di trasporto), impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie
nucleari; impianti per la separazione degli isotopi, impianti per il
trattamento dei combustibili nucleari irradianti |
(6 |
81) Stabilimenti per la produzione
di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e
di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta
per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini |
(3 |
82) Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati
con oltre venticinque addetti |
(u.t. |
83) Locali di spettacolo e di
trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti |
(6 |
84) Alberghi, pensioni, motels,
dormitori e simili con oltre 25 posti-letto |
(6 |
85) Scuole di ogni
ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone
presenti |
(6 |
86) Ospedali, case di cura e simili
con oltre 25 posti-letto |
(6 |
87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al
dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi |
(6 |
88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie
lorda superiore a 1.000 mq |
(6 |
89) Aziende ed uffici nei quali
siano occupati oltre 500 addetti |
(u.t. |
90) Edifici pregevoli per arte o
storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie,
collezioni o comunque oggetti di interesse culturale
sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre
1942, n. 1664 |
(u.t. |
91) Impianti per la produzione del
calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità
superiore a 100.000 Kcal/h |
(6 |
92) Autorimesse private con più di 9
autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili |
(6 |
93) Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con
oltre cinque addetti |
(6 |
94) Edifici destinati a civile
abitazione con altezza in gronda superiore a 24 met |
(u.t. |
95) Vani di ascensori
e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno
maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda
maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n.
1497 |
(u.t. |
96) Piattaforme fisse e strutture
fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 88 |
(u.t. |
97) Oleodotti con diametro superiore
a 100 mm |
(u.t. |