DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n.626
(GU n. 265 del 12-11-1994 Suppl.
Ordinario n.141)
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Il testo che segue è
trascritto come modificato dalle seguenti normative:
1
- Errata corrige in G.U. 21/11/1994 n. 272 (relativo all'art. 50).
2 - Il D.Lgs 19 dicembre 1994, n. 758 (in S.O. n. 9 relativo alla G.U.
26/1/1995 n. 21) ha modificato (con l'art. 27) l'art. 93.
3 - Il D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 (in G.U. 31/1/1995 n. 25), convertito in
legge 29 marzo 1995, n. 95, (in G.U. 1/4/1995, n. 77), ha disposto (con l'art.
6) che "l'applicazione delle disposizioni del presente d.lgvo aventi
decorrenza inferiore ai tre mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso
decerto, e' fissata al 1 marzo 1995".
4 - Il D.Lgs 19 marzo 1996 , n. 242 (in S.O. n. 75 relativo alla G.U. 6/5/1996
n. 104) ha modificato (con gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30) gli artt. 1, 2, 4, 6,
7, 8, 10, 12, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 43, 50, 51, 55, 58, 61, 63, 69, 70,
73, 78, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 96, allegato I, allegato IV, allegato V e
allegato VII.
5 - Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510 (in G.U. 2/10/1996 n. 231), nel testo
introdotto dalla legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608, (in S.O. n. 209
relativo alla G.U. 30/11/1996 n. 281), ha disposto (con l'art. 9) la modifica
dell'art. 1.
>
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio
1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 43, recante delega al Governo per
l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 22 febbraio
1994, n. 146, recante proroga del termine della delega legislativa contemplata
dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonché delega al Governo per
l'attuazione delle direttive particolari già adottate, ai sensi dell'art. 16,
paragrafo 1,della direttiva 89/391/CEE, successivamente alla medesima legge 19
febbraio 1992, n. 142;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio
1994;
Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro
per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari
regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Capo I - Disposizioni generali
1. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto
legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro, in tutti isettori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze
armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle
strutture giudiziarie,penitenziarie, di quelle destinate per finalità
istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e
sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione
universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche
dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolarie dei mezzi di
trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato,
individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei
lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori
con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto
si applicano nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e
relative norme di attuazione.
4-bis. Il datore di lavoro
che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o
sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle
disposizioni del presente decreto.
4-ter. Nell'ambito degli
adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare
quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo.
2. Definizioni.
1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che
presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato
anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di
società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto
delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o
di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso
datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali.
Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed
universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei qualisi
faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al
precedente periodo non
vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal
quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità
dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi
della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di
spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e
protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico competente: medico
in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in
medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove
necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza
in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o
in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene
del lavoro;
3) autorizzazione di cui
all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del servizio
di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso
di attitudini e capacità adeguate;
f) rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata
per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato
rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso
delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività
lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della
salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico,
fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la
salute;
i) unità produttiva:
stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata
di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
3. Misure generali di tutela.
1. Le misure generali per la
protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per
la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non
è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla
fonte;
d) programmazione della
prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda
nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è
pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei princìpi
ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche
per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del
numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli
agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei
lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del
lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua
persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione
collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da
attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori e di pericolo
grave ed immediato;
q) uso di segnali di
avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di
ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in
conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione,
consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti, sulle
questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai
lavoratori.
2. Le misure relative alla
sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun
caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
4. Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del
preposto.
1. Il datore di lavoro, in
relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
valuta, nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonché nella sistemazione dei
luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All'esito della
valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento
contenente:
a) una relazione sulla
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella
quale
sono specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle
misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione
individuale, conseguente alla
valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza.
3. Il documento è custodito
presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda
secondo le regole di cui
all'art. 8;
b) designa gli addetti al
servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le
regole di cui all'art. 8;
c) nomina, nei casi previsti
dall'art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta
le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in
particolare:
a) designa preventivamente i
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi
e lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio,
di pronto soccorso e,
comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di
prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della
salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione
della
tecnica della prevenzione e
della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai
lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e
alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i
necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di
prevenzione e protezione;
e) prende le misure
appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni
accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da
parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e
dei
dispositivi di protezione
individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da
parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto,
informandolo sui processi e
sui rischi connessi all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il
controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni
affinché i lavoratori, in
caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro
o la zona pericolosa;
i) informa il più presto
possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa
il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo
eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la
loro
attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di
verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione
delle misure di sicurezza e
di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di
accedere alle informazioni ed
alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati
provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare
rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel
quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che
comportano un'assenza dal
lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome,
la qualifica professionale
dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di
abbandono e di ripresa del
lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con
decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente, di cui all'art.
393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e
successive modifiche, ed è
conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino
all'emanazione di tale
decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle
leggi
vigenti;
p) consulta il rappresentante
per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure
necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori,
nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere
adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro
effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al
comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la
sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza.
7. La valutazione di cui al
comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di
modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della
salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro
custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e
di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia
del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento
della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa
richiesta.
9. Per le piccole e medie
aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla
natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure
standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo.
Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi
degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli
impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività
minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia
pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende
di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi
di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei
compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che
impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;
b) i casi in cui è possibile
la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera
h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando
l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di
rischio.
11. Fatta eccezione per le
aziende indicate nella nota [1] dell'allegato I, il datore di lavoro delle
aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è
soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad
autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei
rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione
deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso
soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le
aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di
rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle
risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di
rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi
agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai
sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati
in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione
tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.
In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai
predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento
all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
5. Obblighi dei lavoratori.
1. Ciascun lavoratore deve
prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella
delle altre persone presenti
sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla
sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i
lavoratori:
a) osservano le disposizioni
e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,
ai fini della protezione
collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i
macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di
trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo
appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente
al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dispositivi di cui alle
lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui
vengono a
conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e
possibilità, per eliminare o
ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano
senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
f) non compiono di propria
iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero
che possono compromettere la
sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai
controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al
datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli
obblighi imposti
dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la
salute dei
lavoratori durante il lavoro.
6. Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei
fornitori e degli installatori.
1. I progettisti dei luoghi o
posti di lavoro e degli impianti rispettano i princìpi generali di prevenzione
in materia di sicurezza e di
salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine
nonché dispositivi di
protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle
disposizioni
legislative e regolamentari
vigenti.
2. Sono vietati la
fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di
attrezzature di lavoro e di
impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in
materia di sicurezza.
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di
certificazione o di
omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle
previste
certificazioni o dagli altri
documenti previsti dalla legge.
3. Gli installatori e
montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle
norme di
sicurezza e di igiene del
lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei
macchinari e
degli altri mezzi tecnici per
la parte di loro competenza.
7. Contratto di appalto o contratto d'opera.
1. Il datore di lavoro, in
caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, ad imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso
l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità
tecnico-professionale delle
imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare in appalto o
contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi
soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente
in
cui sono destinati ad operare
e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al
comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attività lavorativa
oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi
di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle
diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro
committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2.
Tale obbligo non si estende
ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei
singoli
lavoratori autonomi.
Capo II - Servizio di prevenzione e protezione
8. Servizio di prevenzione e protezione.
1. Salvo quanto previsto
dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, il
servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni
all'azienda, secondo le
regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro
designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più
persone da
lui dipendenti per
l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del
servizio in
possesso di attitudini e
capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al
comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità
necessarie e disporre di
mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi
non possono subire
pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio
incarico.
4. Salvo quanto previsto dal
comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda
in possesso delle conoscenze
professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione o
protezione.
5. L'organizzazione del
servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unità
produttiva, è comunque
obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali
di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175 e successive
modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli
articoli 4 e 6 del decreto
stesso;
b) nelle centrali
termoelettriche;
c) negli impianti e
laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la
fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali
con oltre duecento dipendenti;
f) nelle industrie estrattive
con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di
ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto dal
comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva sono
insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni
all'azienda, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve
essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a
favore della quale è chiamato
a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli
operatori.
8. Il responsabile del
servizio esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità
e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può
individuare specifici
requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il
numero
minimo degli operatori di cui
ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di
lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla
propria responsabilità in
materia.
11. Il datore di lavoro
comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali
territorialmente
competenti il nominativo
della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e
protezione interno ovvero
esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione
nella quale si attesti con
riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in
materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali
compiti sono stati svolti;
c) il curriculum
professionale.
9. Compiti del servizio di prevenzione e protezione.
1. Il servizio di prevenzione
e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei
fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle
misure
per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla
base
della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto
di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art.
4, comma 2, lettera b) e i
sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure
di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di
informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle
consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art.
11;
f) a fornire ai lavoratori le
informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro
fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del
lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli
impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli
infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli
organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio
di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza sono tenuti al
segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio delle funzioni
di cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione
e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
10. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
1. Il datore di lavoro può
svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi nonché
di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I,
dandone preventiva informazione
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di
cui ai commi successivi. Esso
può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che
intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito
corso di formazione in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle
associazioni dei datori di
lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione
attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi;
b) una dichiarazione
attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11;
c) una relazione
sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria
azienda
elaborata in base ai dati
degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di
analoga documentazione
prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione di
frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro.
11. Riunione periodica di prevenzione e protezione dai
rischi.
1. Nelle aziende, ovvero
unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro,
direttamente o tramite il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indìce almeno una volta
all'anno
una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un
suo rappresentante;
b) il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la
sicurezza.
2. Nel corso della riunione
il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento, di cui
all'art. 4, commi 2 e 3;
b) l'idoneità dei mezzi di
protezione individuale;
c) i programmi di
informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della
protezione
della loro salute.
3. La riunione ha altresì
luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di
esposizione al rischio,
compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno
riflessi sulla sicurezza e
salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero
unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al
comma 3, il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una
apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche
tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla
redazione del verbale della
riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua
consultazione.
Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei
lavoratori, pronto soccorso
12. Disposizioni generali.
1. Ai fini degli adempimenti
di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari
rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso,
salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i
lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5,
lettera a);
c) informa tutti i lavoratori
che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le
misure predisposte ed i
comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi,
prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in
caso di pericolo grave ed
immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero
mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari
affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed
immediato per la propria
sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare
il
competente superiore
gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di
tale pericolo, tenendo conto
delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni
di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle
dimensioni dell'azienda
ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
3. I lavoratori non possono,
se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono
essere formati, essere in
numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle
dimensioni ovvero dei rischi
specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve,
salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori
di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato.
13. Prevenzione incendi.
1. Fermo restando quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577
, i Ministri dell'interno,
del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al
numero dei lavoratori
occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono
definiti:
a) i criteri diretti ad
individuare:
1) misure intese ad evitare
l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si
verifichi;
2) misure precauzionali di
esercizio;
3) metodi di controllo e
manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione
delle emergenze;
b) le caratteristiche dello
specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12,
compresi i requisiti del
personale addetto e la sua formazione.
2. Per il settore minerario
il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e
della previdenza sociale e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
14. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave
ed immediato.
1. Il lavoratore che, in caso
di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal
posto di lavoro ovvero da una
zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere
protetto da qualsiasi
conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso
di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il
competente superiore gerarchico,
prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può
subire pregiudizio per tale
azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
15. Pronto soccorso.
1. Il datore di lavoro,
tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva,
sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in
materia di pronto soccorso e
di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi
di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il
trasporto dei lavoratori
infortunati.
2. Il datore di lavoro,
qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati
dell'attuazione dei
provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime
delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la
sua formazione sono
individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori
occupati e
ai fattori di rischio, con
decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della
funzione pubblica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la commissione
consultiva
permanente e il Consiglio superiore
di sanità.
4. Fino all'emanazione del
decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Capo IV - Sorveglianza sanitaria
16. Contenuto della sorveglianza sanitaria.
1. La sorveglianza sanitaria
è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al
comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi
intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori
sono destinati, ai fini della
valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per
controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione
specifica.
3. Gli accertamenti di cui al
comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
mirati al rischio ritenuti
necessari dal medico competente.
17. Il medico competente.
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di
lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla
base della specifica
conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e
delle
situazioni di rischio, alla
predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e
dell'integrità psico-fisica
dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti
sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di
idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna,
sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, una
cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con
salvaguardia del segreto
professionale;
e) fornisce informazioni ai
lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e,
nel caso di esposizione ad
agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche
dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore
interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e,
a richiesta dello stesso, gli
rilascia copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione
delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i
risultati
anonimi collettivi degli
accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul
significato
di detti risultati;
h) congiuntamente al
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli
ambienti di lavoro almeno due
volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle
valutazioni e dei
pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli
sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal
lavoratore
qualora tale richiesta sia
correlata ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di
lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art.
15;
m) collabora all'attività di
formazione e informazione di cui al capo VI.
2. Il medico competente può
avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti
scelti dal datore di lavoro
che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico
competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2 esprima un
giudizio sull'inidoneità
parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il
datore di
lavoro e il lavoratore .
4. Avverso il giudizio di cui
al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del giudizio
medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone,
dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente
svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una
struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo
svolgimento dei compiti di
cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di
lavoro.
6. Qualora il medico
competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e
gli
assicura le condizioni
necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una
struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora
esplichi attività di
vigilanza
.
Capo V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
18. Rappresentante per la sicurezza.
1. In tutte le aziende, o
unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nella aziende, o unità
produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza è eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a
15
dipendenti il rappresentante
per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito
territoriale ovvero del
comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori
nell'ambito delle
rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di
riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero
unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è
eletto o designato dai
lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di
tali
rappresentanze, è eletto dai
lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di
designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il
tempo di lavoro retribuito e
gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo
nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale,
sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi
dalla comunicazione del
mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le
amministrazioni pubbliche
provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero
minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:
a) un rappresentante nelle
aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle
aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in
tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti
specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono
stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti
minimi
previsti dal decreto di cui
all'art. 22, comma 7.
19. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
1.
Il rappresentante per la sicurezza:
a)
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b)
è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei
rischi, alla
individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero
unità
produttiva;
c)
è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,
all'attività di prevenzione
incendi,
al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d)
è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22,
comma 5;
e)
riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione
dei rischi e le
misure
di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati
pericolosi, le macchine,
gli
impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le
malattie professionali;
f)
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g)
riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista
dall'art. 22;
h)
promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di
prevenzione idonee a
tutelare
la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i)
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle
autorità competenti;
l)
partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m)
fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n)
avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua
attività;
o)
può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e
protezione
dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non
sono idonei a
garantire
la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2.
Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo
svolgimento dell'incarico
senza
perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle
funzioni e delle facoltà
riconosciutegli.
3.
Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in
sede di contrattazione
collettiva
nazionale.
4.
Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa
dello svolgimento della
propria
attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla
legge per le
rappresentanze
sindacali.
5.
Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua
funzione, al documento
di
cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di
cui all'art. 4, comma 5,
lettera
o).
20. Organismi paritetici.
1.
A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le
organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro
e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative
formative nei
confronti
dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in
merito a controversie
sorte
sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme
vigenti.
2.
Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi
previsti da accordi
interconfederali,
di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3.
Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , gli
organismi di cui al
comma
1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.
Capo
VI - Informazione e formazione dei lavoratori
21. Informazione dei lavoratori.
1.
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata
informazione su:
a)
i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in
generale;
b)
le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c)
i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative
di sicurezza e le
disposizioni
aziendali in materia;
d)
i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla
base delle schede dei dati
di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e)
le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio,
l'evacuazione dei lavoratori;
f)
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico
competente;
g)
i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli
articoli 12 e 15.
2.
Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b),
c), anche ai lavoratori di
cui
all'art. 1, comma 3.
22. Formazione dei lavoratori.
1.
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori
di cui all'art. 1, comma
3,
riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di
salute, con particolare
riferimento
al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni .
2.
La formazione deve avvenire in occasione:
a)
dell'assunzione;
b)
del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c)
dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di
nuove sostanze e
preparati
pericolosi.
3.
La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione
dei rischi ovvero
all'insorgenza
di nuovi rischi.
4.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in
materia di salute e
sicurezza,
concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici
esistenti nel
proprio
ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle
principali tecniche di
controllo
e prevenzione dei rischi stessi.
5.
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei
lavoratori
in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e,
comunque, di
gestione
dell'emergenza devono essere adeguatamente formati .
6.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4
deve avvenire, in
collaborazione
con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e
non può
comportare
oneri economici a carico dei lavoratori.
7.
I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la
commissione consultiva
permanente,
possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei
rappresentanti per
la
sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche
conto delle dimensioni e
della
tipologia delle imprese .
Capo
VII - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione
23.
Vigilanza.
1.
La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro è
svolta
dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco,
nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e
per
le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali
delle regioni e province
autonome
di Trento e di Bolzano.
2.
Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla
legislazione vigente
all'ispettorato
del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati,
da
individuare
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
del lavoro e
della
previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva
permanente, l'attività di
vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere
esercitata anche
dall'ispettorato
del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e
sicurezza
dell'unità
sanitaria locale competente per territorio .
3.
Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del
presente
decreto.
4.
Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
attribuite dalle
disposizioni
vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime,
portuali ed
aeroportuali,
per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili
ed in ambito
portuale
ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate
e per le Forze di
polizia;
i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e
per quelle che
presentano
analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di
attuazione,
con
decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e
della
sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti
per le Forze armate e di
polizia,
anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi
istituiti con riferimento
alle
strutture penitenziarie .
24. Informazione, consulenza, assistenza.
1.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero
dell'interno tramite le
strutture
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza sul
lavoro,
anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale,
per
mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, per il
settore
estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere,
l'Istituto italiano di medicina
sociale,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli
enti di patronato
svolgono
attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di
lavoro,
in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie
imprese delle
rispettive
associazioni dei datori di lavoro .
2.
L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono
attività di controllo e di
vigilanza.
25. Coordinamento.
1.
Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri
del lavoro e della
previdenza
sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro
un anno dalla
data
di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di
assicurare unità ed
omogeneità
di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle
disposizioni in materia
di
sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione .
26.
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro.
1.
.
2.
.
3.
L'art. 395 del D.P.R. 27 aprile 1995, n. 547 , è soppresso.
27. Comitati regionali di coordinamento.
1.
Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di
entrata in vigore del
presente
decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del
lavoro e della
previdenza
sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono
individuati criteri
generali
relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e
della salute sul luogo
di
lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo
con la commissione
consultiva
permanente.
2.
Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al
comma 1, partecipano i
rappresentanti
dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
28.
Adeguamenti al progresso tecnico.
1.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri della
sanità
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente:
a)
è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute
dei lavoratori sul luogo
di
lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza ;
b)
si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro
della
Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e
caratteristiche di ordine
tecnico
di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;
c)
si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e
degli allegati al
presente
decreto in relazione al progresso tecnologico.
Capo
VIII - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
29.
Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.
1.
L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni
ed alle malattie
professionali
anche con strumenti telematici.
2.
L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per
assicurare il necessario
coordinamento
in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517,
nonché
per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per
studiare e
proporre
soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e
delle malattie
professionali.
3.
I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi
e ai danni derivanti da
infortunio
durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i
parametri per la
classificazione
dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e
gravità e loro
successivi
aggiornamenti.
4.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro
della sanità, sentita la
commissione
consultiva permanente, possono essere individuati criteri integrativi di quelli
di cui al
comma
3 in relazione a particolari rischi.
5.
I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai
rischi e ai danni derivanti dalle
malattie
professionali, nonché ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente
collegate al
lavoro,
sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
e del Ministro
della
sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di
buona tecnica.
TITOLO II
Luoghi di lavoro
30. Definizioni.
1.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si
intendono per luoghi di lavoro:
a)
i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva,
nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità
produttiva comunque
accessibile
per il lavoro.
2.
Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a)
ai mezzi di trasporto;
b)
ai cantieri temporanei o mobili;
c)
alle industrie estrattive;
d)
ai pescherecci;
e)
ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o
forestale, ma situati fuori
dall'area
edificata dell'azienda.
3.
Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e
di salute per i luoghi di
lavoro
sono specificate nell'allegato II.
4.
I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di
eventuali lavoratori
portatori
di handicap.
5.
L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di
circolazione, le scale, le
docce,
i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da
lavoratori portatori di
handicap.
6.
La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1°
gennaio
1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e
l'utilizzazione dei
servizi
sanitari e di igiene personale.
31. Requisiti di sicurezza e di salute.
1.
Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte
salve le disposizioni di cui
all'art.
8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal D.Lgs. 7
dicembre
1993,
n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in
vigore del presente
decreto
devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al
presente titolo entro il 1°
gennaio
1997.
2.
Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o
autorizzatorio il
datore
di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio
dell'atto ed
ottemperare
agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.
3.
Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro, previa
consultazione del
rappresentante
per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di
sicurezza
equivalente.
4.
Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al
comma 1, il datore di lavoro,
previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative
di cui al comma
3.
Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di
vigilanza competente
per
territorio .
32. Obblighi del datore di lavoro.
1.
Il datore di lavoro provvede affinché:
a)
le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite
di emergenza e le
uscite
di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni
evenienza;
b)
i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
manutenzione tecnica e
vengano
eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano
pregiudicare la
sicurezza
e la salute dei lavoratori;
c)
i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
pulitura, onde assicurare
condizioni
igieniche adeguate;
d)
gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o
all'eliminazione dei pericoli,
vengano
sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
33. Adeguamenti di norme.
1.
.
2.
.
3.
.
4.
.
5.
.
6.
.
7.
.
8.
.
9.
.
10.
.
11.
.
12.
.
13.
.
14.
Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
TITOLO III
Uso delle attrezzature di lavoro
34. Definizioni.
1.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
a)
attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto
destinato ad essere
usato
durante il lavoro;
b)
uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad
una attrezzatura di
lavoro,
quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la
riparazione, la
trasformazione,
la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c)
zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una
attrezzatura di lavoro nella
quale
la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la
sicurezza dello stesso.
35. Obblighi del datore di lavoro.
1.
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate
al lavoro da svolgere
ovvero
adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2.
Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per
ridurre al minimo i rischi
connessi
all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che
dette
attrezzature
possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non
sono adatte.
Inoltre,
il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle
attrezzature di
lavoro
siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.
3.
All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende
in considerazione:
a)
le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b)
i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c)
i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
c-bis)
i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti,
dei disturbi e
delle
sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.
4.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di
lavoro siano:
a)
installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b)
utilizzate correttamente;
c)
oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai
requisiti di cui
all'art.
36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.
c-bis)
disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le
altre persone,
assicurando
in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli
elementi fissi o
mobili
circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano
essere addotte o
estratte
in modo sicuro.
4-bis.
Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro
mobili, semoventi o non
semoventi
sia assicurato che:
a)
vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di
lavoro che
manovrano
in una zona di lavoro;
b)
vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi
si trovino nella zona
di
attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per
evitare che, qualora
la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei
lavori, essi subiscano danno
da
tali attrezzature;
c)
il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse
meccanicamente avvenga
esclusivamente
su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori
durante lo
spostamento,
la velocità dell'attrezzatura sia adeguata;
d)
le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano
utilizzate nelle zone di
lavoro
soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi
per la sicurezza e la
salute
dei lavoratori.
4-ter.
Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro
destinate a sollevare
carichi
sia assicurato che:
a)
gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da
movimentare, dei punti di
presa,
del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo
conto del modo e
della
configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di
sollevamento siano
contrassegnate
in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche
qualora
esse
non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati
in modo tale da non
essere
danneggiati o deteriorati;
b)
allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati sono
installate
o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si
intersecano, siano prese
misure
appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature
di lavoro
stesse;
c)
i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o
sgancia
manualmente
un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in
particolare, in
modo
che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d)
tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché
adeguatamente
controllate
ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare,
per un carico da
sollevare
simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento
di carichi
non
guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon
coordinamento degli
operatori;
e)
qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati non possano
trattenere
i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di
energia, siano prese
misure
appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi
sospesi non devono
rimanere
senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia
precluso e il carico
sia
stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;
f)
allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere
in pericolo la
sicurezza
di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione
all'aria aperta di
attrezzature
di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e
siano adottate
adeguate
misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano
il ribaltamento
dell'attrezzatura
di lavoro.
4-quater.
Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le
attrezzature di
cui
all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di
successiva installazione e a
verifiche
periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine
di assicurarne
l'installazione
corretta e il buon funzionamento.
4-quinquies.
I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione
dell'autorità
di
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o
fino alla messa fuori
esercizio
dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione
dell'ultima verifica
deve
accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.
5.
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o
responsabilità particolari in
relazione
ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a)
l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
b)
in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore
interessato è qualificato in
maniera
specifica per svolgere tali compiti.
36. Disposizioni concernenti le attrezzature di
lavoro.
1.
Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare
alle disposizioni
legislative
e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori
stessi ad esse
applicabili.
2.
Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico
corrispondente a
quello
in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.
3.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
dell'industria, del
commercio
e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, stabilisce
modalità
e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2
4.
.
5.
.
6.
.
7.
.
8.
Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la
pubblicazione del presente
decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8-bis.
Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30
giugno 2001, le
attrezzature
di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei
lavoratori alla data del
5
dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive
comunitarie concernenti
disposizioni
di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro
considerata un rischio
corrispondente
.
8-ter.
Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate
il datore di
lavoro
adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente
.
8-quater.
Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del
decreto del
Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle
disposizioni del
comma
8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che
non comportino
modifiche
delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non
configurano
immissione
sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto
decreto.
37.
Informazione.
1.
Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a
disposizione, i lavoratori
incaricati
dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in
rapporto alla
sicurezza
e relativa:
a)
alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle
conclusioni eventualmente
tratte
dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di
lavoro;
b)
alle situazioni anormali prevedibili.
1-bis.
Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui
sono esposti durante
l'uso
delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti
nell'ambiente immediatamente
circostante,
anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali
attrezzature .
2.
Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai
lavoratori interessati.
38.
Formazione ed addestramento.
1.
Il datore di lavoro si assicura che:
a)
i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una
formazione adeguata sull'uso
delle
attrezzature di lavoro;
b)
i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilità
particolari
di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che
li metta in
grado
di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi
causati ad altre
persone.
39. Obblighi dei lavoratori.
1.
I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento
eventualmente
organizzati
dal datore di lavoro.
2.
I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione
conformemente
all'informazione,
alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
3.
I lavoratori:
a)
hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b)
non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c)
segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto
qualsiasi difetto od
inconveniente
da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.
TITOLO IV
Uso dei dispositivi di protezione individuale
40. Definizioni.
1.
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere
indossata
e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili
di
minacciarne
la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o
accessorio destinato
a
tale scopo.
2.
Non sono dispositivi di protezione individuale:
a)
gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a
proteggere la
sicurezza
e la salute del lavoratore;
b)
le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c)
le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di
polizia e del personale
del
servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d)
le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
stradali;
e)
i materiali sportivi;
f)
i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g)
gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
41. Obbligo di uso.
1.
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti
da
misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure,
metodi o procedimenti
di
riorganizzazione del lavoro.
42. Requisiti dei DPI.
1.
I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475 .
2.
I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a)
essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio
maggiore;
b)
essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c)
tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d)
poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3.
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi
devono essere tra loro
compatibili
e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei
confronti del rischio
e
dei rischi corrispondenti.
43.
Obblighi del datore di lavoro.
1.
Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a)
effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati
con altri mezzi;
b)
individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati
ai rischi di cui alla
lettera
a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate
dagli stessi DPI;
c)
valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante
e delle norme
d'uso
di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le
raffronta con quelle
individuate
alla lettera b);
d)
aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli
elementi di
valutazione
.
2.
Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45,
individua le condizioni in cui
un
DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in
funzione di:
a)
entità del rischio;
b)
frequenza dell'esposizione al rischio;
c)
caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d)
prestazioni del DPI.
3.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti
dall'art. 42 e dal decreto
di
cui all'art. 45, comma 2.
4.
Il datore di lavoro:
a)
mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la
manutenzione, le
riparazioni
e le sostituzioni necessarie;
b)
provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi
specifici ed
eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante;
c)
fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d)
destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso
di uno stesso
DPI
da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga
alcun problema
sanitario
e igienico ai vari utilizzatori;
e)
informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f)
rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su
ogni DPI;
g)
assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico
addestramento circa
l'uso
corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5.
In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a)
per ogni DPI che, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 , appartenga alla
terza
categoria;
b)
per i dispositivi di protezione dell'udito.
44.
Obblighi dei lavoratori.
1.
I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato
dal datore di
lavoro
nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.
2.
I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente
all'informazione e alla
formazione
ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.
3.
I lavoratori:
a)
hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b)
non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4.
Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia
di riconsegna dei DPI.
5.
I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al
preposto qualsiasi
difetto
o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
45. Criteri per l'individuazione e l'uso.
1.
Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per
l'applicazione di
quanto
previsto all'art. 43, commi 1 e 4.
2.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
dell'industria, del
commercio
e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto
della
natura,
dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:
a)
i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b)
le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure
di protezione collettiva,
si
rende necessario l'impiego dei DPI.
46. Norma transitoria.
1.
Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza
destinati
all'autosalvataggio
in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:
a)
i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 4 dicembre
1992, n. 475 ;
b)
i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti
conformemente alle
normative
vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea.
TITOLO
V
Movimentazione
manuale dei carichi
47. Campo di applicazione.
1.
Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la
movimentazione manuale
dei
carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori
durante il lavoro.
2.
Si intendono per:
a)
movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di
un carico ad
opera
di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere,
tirare, portare o
spostare
un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni
ergonomiche
sfavorevoli,
comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b)
lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e
nerveovascolari a livello
dorso-lombare.
48. Obblighi dei datori di lavoro.
1.
Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi
appropriati, in
particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale
dei
carichi
da parte dei lavoratori.
2.
Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad
opera dei lavoratori, il
datore
di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi
appropriati o fornisce ai
lavoratori
stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la
movimentazione
manuale
di detti carichi, in base all'allegato VI.
3.
Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad
opera del lavoratore
non
può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che
detta movimentazione
sia
quanto più possibile sicura e sana.
4.
Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a)
valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute
connesse al lavoro in
questione
e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base
all'allegato VI;
b)
adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni
dorso-lombari, tenendo conto
in
particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche
dell'ambiente di lavoro e delle
esigenze
che tale attività comporta, in base all'allegato VI;
c)
sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle
attività di cui al presente
titolo.
49. Informazione e formazione.
1.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per
quanto riguarda:
a)
il peso di un carico;
b)
il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un
imballaggio abbia una
collocazione
eccentrica;
c)
la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se
queste attività non
vengono
eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato
VI.
2.
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in
particolare in ordine a quanto
indicato
al comma 1.
Uso di attrezzature munite di videoterminali
50. Campo di applicazione.
1.
Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che
comportano l'uso di
attrezzature
munite di videoterminali.
2.
Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti :
a)
ai posti di guida di veicoli o macchine;
b)
ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c)
ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte
del pubblico;
d)
ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di
utilizzazione prolungata in un posto di
lavoro;
e)
alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature
munite di un piccolo
dispositivo
di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale
attrezzatura;
f)
alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
51. Definizioni.
1.
Ai fini del presente titolo si intende per:
a)
videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di
procedimento di
visualizzazione
utilizzato;
b)
posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di
videoterminale, eventualmente
con
tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per
l'interfaccia uomo-macchina,
gli
accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a
dischi, il telefono, il modem,
la
stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché
l'ambiente di lavoro
immediatamente
circostante;
c)
lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di
videoterminale in modo
sistematico
ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le
interruzioni di cui
all'art.
54, per tutta la settimana lavorativa .
52. Obblighi del datore di lavoro.
1.
Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4,
comma 1, analizza i posti di
lavoro
con particolare riguardo:
a)
ai rischi per la vista e per gli occhi;
b)
ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
c)
alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2.
Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi
riscontrati in base alle
valutazioni
di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della
incidenza
dei
rischi riscontrati.
53. Organizzazione del lavoro.
1.
Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti
l'uso dei videoterminali
anche
secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile
la ripetitività e la
monotonia
delle operazioni.
54. Svolgimento quotidiano del lavoro.
1.
Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore
consecutive, ha diritto ad una
interruzione
della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2.
Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva
anche aziendale.
3.
In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui
al comma 1, il
lavoratore
comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di
applicazione
continuativa
al videoterminale.
4.
Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite
temporaneamente a livello
individuale
ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5.
È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine
dell'orario di lavoro.
6.
Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della
risposta da parte
del
sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di
lavoro, ove il lavoratore non
possa
abbandonare il posto di lavoro.
7.
La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di
lavoro e, come tale, non è
riassorbibile
all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di
lavoro.
55. Sorveglianza sanitaria.
1.
I lavoratori prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo,
sono sottoposti ad una visita
medica
per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e
della vista
effettuati
dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la
necessità, il
lavoratore
è sottoposto ad esami specialistici .
2.
In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori
vengono classificati in:
a)
idonei, con o senza prescrizioni;
b)
non idonei.
3.
I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che
abbiano compiuto il
quarantacinquesimo
anno di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno
biennale.
4.
Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni
qualvolta sospetta una
sopravvenuta
alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.
5.
La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in
funzione dell'attività svolta è a
carico
del datore di lavoro.
56.
Informazione e formazione.
1.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per
quanto riguarda:
a)
le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di
cui all'art. 52;
b)
le modalità di svolgimento dell'attività;
c)
la protezione degli occhi e della vista.
2.
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto
indicato
al comma 1.
3.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della sanità, stabilisce
con
decreto una guida d'uso dei videoterminali.
57. Consultazione e partecipazione.
1.
Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante
per la sicurezza dei
cambiamenti
tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in
riferimento alle
attività
di cui al presente titolo.
58. Adeguamento alle norme.
1.
I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto
devono
essere conformi alle prescrizioni dell'allegato VII.
2.
I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto devono
essere
adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro il 1° gennaio 1997 .
59.
Caratteristiche tecniche.
1.
Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e
dell'industria, del
commercio
e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono
disposti, anche in
recepimento
di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII
in funzione del
progresso
tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche internazionali oppure
delle conoscenze
nel
settore delle attrezzature dotate di videoterminali.
TITOLO VII
Protezione da agenti cancerogeni
Capo I - Disposizioni generali
60. Campo di applicazione.
1.
Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i
lavoratori sono o possono
essere
esposti ad agenti cancerogeni a causa della loro attività lavorativa.
2.
Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal:
a)
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962 ;
b)
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77 ;
c)
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , capo III.
3.
Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle
radiazioni previste dal trattato che
istituisce
la Comunità europea dell'energia atomica.
61. Definizioni.
1.
Agli effetti del presente decreto si intende per agente cancerogeno:
a)
una sostanza alla quale, nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE, è
attribuita la menzione R 45:
"Può
provocare il cancro" o la menzione R 49: "Può provocare il cancro per
inalazione";
b)
un preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera j), della
direttiva 88/379/CEE deve
essere
apposta l'etichetta con la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o
con la menzione R 49:
"Può
provocare il cancro per inalazione" ;
c)
una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII nonché una
sostanza od un
preparato
prodotti durante un processo previsto all'allegato VIII.
Capo
II - Obblighi del datore di lavoro
62.
Sostituzione e riduzione.
1.
Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno sul
luogo di lavoro in
particolare
sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una sostanza o un
preparato o
un
procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo
alla salute e
eventualmente
alla sicurezza dei lavoratori.
2.
Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno il datore di
lavoro provvede
affinché
la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno avvenga in un sistema
chiuso sempre
che
ciò è tecnicamente possibile.
3.
Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di
lavoro provvede
affinché
il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore
tecnicamente possibile.
63. Valutazione del rischio.
1.
Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una
valutazione dell'esposizione
ad
agenti cancerogeni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui
all'art. 4, comma 2 .
2.
Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle
lavorazioni, della loro durata
e
della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni prodotti ovvero
utilizzati, della loro
concentrazione,
della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di
assorbimento,
anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido,
se in massa
compatta
o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice
solida che ne
riduce
o ne impedisce la fuoriuscita.
3.
Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al
comma 1, adotta le misure
preventive
e protettive del presente titolo, adattandole alle particolarità delle
situazioni lavorative.
4.
Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati:
a)
le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati
cancerogeni o di
processi
industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali
sono impiegati agenti
cancerogeni;
b)
i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero
utilizzati, ovvero presenti
come
impurità o sottoprodotti;
c)
il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti
cancerogeni;
d)
l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e)
le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di
protezione individuale
utilizzati;
f)
le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le
sostanze e i preparati
eventualmente
utilizzati come sostituti.
5.
Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in
occasione di modifiche
del
processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul
lavoro e, in ogni caso,
trascorsi
tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6.
Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4,
fermo restando
l'obbligo
di cui all'art. 9, comma 3.
64. Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1.
Il datore di lavoro:
a)
assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie
operazioni lavorative
sono
impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori alle necessità delle
lavorazioni e che gli
agenti
cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di
introduzione, non
sono
accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
b)
limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono
essere esposti ad agenti
cancerogeni,
anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati
segnali di
avvertimento
e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili
soltanto ai lavoratori
che
debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro
funzione. In dette aree è
fatto
divieto di fumare (53/cost);
c)
progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione
di agenti
cancerogeni
nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti
cancerogeni deve
avvenire
il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata,
nel rispetto
dell'art.
4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un
adeguato
sistema
di ventilazione generale;
d)
provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l'efficacia
delle misure di cui alla
lettera
c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento
non prevedibile
o
da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle
indicazioni dell'allegato
VIII
del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 ;
e)
provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e
degli impianti;
f)
elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni
elevate;
g)
assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati, manipolati, trasportati in
condizioni di
sicurezza;
h)
assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli
scarti e dei residui
delle
lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di
sicurezza, in particolare
utilizzando
contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i)
dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive
particolari per quelle
categorie
di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni presenta
rischi
particolarmente
elevati.
65. Misure igieniche.
1.
Il datore di lavoro:
a)
assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed
adeguati;
b)
dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da
riporre in posti
separati
dagli abiti civili;
c)
provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in
luoghi determinati,
controllati
e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o
sostituire quelli difettosi,
prima
di ogni nuova utilizzazione.
2.
È vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art.
64, lettera b).
66.
Informazione e formazione.
1.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni ed
istruzioni,
in particolare per quanto riguarda:
a)
gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i
rischi per la salute
connessi
al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b)
le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c)
le misure igieniche da osservare;
d)
la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi
individuali di
protezione
ed il loro corretto impiego;
e)
il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per
ridurre al minimo le
conseguenze.
2.
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare
in ordine a quanto
indicato
al comma 1.
3.
L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i
lavoratori siano
adibiti
alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno
quinquennale, e comunque
ogni
qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla
natura e sul grado dei
rischi.
4.
Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli
imballaggi contenenti
agenti
cancerogeni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile.
I contrassegni
utilizzati
e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio
1974, n. 256
,
e successive modifiche ed integrazioni.
67. Esposizione non prevedibile.
1.
Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare
un'esposizione anomala
dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per
identificare e rimuovere la
causa
dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2.
I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono
accedere soltanto
gli
addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie,
indossando idonei indumenti
protettivi
e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione
dal datore di lavoro.
In
ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la
sua durata, per ogni
lavoratore,
è limitata al minimo strettamente necessario.
3.
Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il
verificarsi degli eventi di cui al
comma
1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
68. Operazioni lavorative particolari.
1.
Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per
le quali,
nonostante
l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è
prevedibile
un'esposizione
rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del
rappresentante
per la sicurezza:
a)
dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche
provvedendo, ove
tecnicamente
possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante
appositi
contrassegni;
b)
fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione
individuale che devono essere
indossati
dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2.
La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso
ridotta al minimo
compatibilmente
con le necessità delle lavorazioni.
Capo III - Sorveglianza sanitaria
69. Accertamenti sanitari e norme preventive e
protettive specifiche.
1.
I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un
rischio per la salute sono
sottoposti
a sorveglianza sanitaria.
2.
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure
preventive e
protettive
per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e
biologici effettuati.
3.
Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore
secondo le
procedure
dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 .
4.
Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in
modo analogo ad uno
stesso
agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico
competente ne
informa
il datore di lavoro.
5.
A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
a)
una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63;
b)
ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione
dell'agente in aria per
verificare
l'efficacia delle misure adottate .
6.
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla
sorveglianza sanitaria cui
sono
sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche
dopo
la cessazione dell'attività lavorativa.
70. Registro di esposizione e cartelle sanitarie.
1.
I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale sono
riportati, per ciascuno di essi,
l'attività
svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione
a tale agente.
Detto
registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta
per il tramite del
medico
competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
e il
rappresentante
per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2.
Il datore di lavoro:
a)
consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore per la
prevenzione e
sicurezza
sul lavoro ed all'organo di vigilanza competente per territorio e comunica loro
ogni 3 anni, e
comunque
ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b)
consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di
cui al comma 1;
c)
comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e
all'organo di vigilanza
competente
per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui
all'art. 69, con le
eventuali
variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione delle relative annotazioni
individuali
contenute
nel registro di cui al comma 1. Consegna all'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza
sul
lavoro le relative cartelle sanitarie e di rischio;
d)
in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna il registro di cui al
comma 1 all'Istituto
superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia dello stesso all'organo di
vigilanza
competente
per territorio. Consegna all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
sul lavoro le
cartelle
sanitarie e di rischio;
e)
in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività
con esposizione al
medesimo
agente, richiede all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul
lavoro copia delle
annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della
cartella sanitaria e
di
rischio;
f)
tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative
annotazioni individuali
contenute
nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al
rappresentante per
la
sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
3.
Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le
cartelle sanitarie e di rischio
sono
conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di
lavoro e dall'Istituto
superiore
per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro fino a quaranta anni dalla
cessazione di ogni
attività
che espone ad agenti cancerogeni.
4.
La documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è custodita e trasmessa con
salvaguardia del segreto
professionale.
5.
I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle
cartelle sanitarie e di rischio
sono
determinati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
del lavoro e della
previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
6.
L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro trasmette
annualmente al Ministero
della
sanità dati di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1
.
71. Registrazione dei tumori.
1.
I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti
previdenziali assicurativi
pubblici
o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione
lavorativa ad
agenti
cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica
ovvero
anatomopatologica
e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
2.
Presso l'ISPESL è tenuto, ai fini di analisi aggregate, un archivio nominativo
dei casi di neoplasia di
cui
al comma 1.
3.
Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione
consultiva
permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in
funzione del
tipo
di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione,
l'elaborazione e l'archiviazione,
nonché
le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le modalità di trasmissione
di cui al comma 1.
4.
Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE,
informazioni sulle utilizzazioni
dei
dati del registro di cui al comma 1.
72. Adeguamenti normativi.
1.
Nelle attività con uso di sostanze o preparati ai quali è attribuita dalla
direttiva comunitaria la
menzione
R 45: "Può provocare il cancro" o la menzione R 49: "Può
provocare il cancro per
inalazione",
il datore di lavoro applica le norme del presente titolo.
2.
Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la commissione
consultiva
permanente e la commissione tossicologica nazionale, è aggiornato
periodicamente l'elenco
delle
sostanze e dei processi di cui all'allegato VIII in funzione del progresso
tecnico, dell'evoluzione di
normative
e specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti
cancerogeni.
TITOLO VIII
Protezione da agenti biologici
Capo I
73. Campo di applicazione.
1.
Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle
quali vi è rischio di
esposizione
ad agenti biologici.
2.
Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme
comunitarie sull'impiego
confinato
di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata
nell'ambiente di
organismi
geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 3
marzo 1993, n. 91,
è
soppresso .
74. Definizioni.
1.
Ai sensi del presente titolo si intende per:
a)
agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato,
coltura cellulare
ed
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni;
b)
microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di
riprodursi o
trasferire
materiale genetico;
c)
coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da
organismi pluricellulari.
75. Classificazione degli agenti biologici.
1.
Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del
rischio di infezione:
a)
agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di
causare malattie in
soggetti
umani;
b)
agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti
umani e costituire
un
rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono
di norma disponibili
efficaci
misure profilattiche o terapeutiche;
c)
agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in
soggetti umani e
costituisce
un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella
comunità, ma di
norma
sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d)
agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie
gravi in soggetti
umani
e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato
rischio di propagazione
nella
comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o
terapeutiche.
2.
Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere
attribuito in modo
inequivocabile
ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di
rischio più
elevato
tra le due possibilità.
3.
L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi
2, 3, 4.
76. Comunicazione.
1.
Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di
agenti biologici dei gruppi 2
o
3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti
informazioni, almeno 30
giorni
prima dell'inizio dei lavori:
a)
il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b)
il documento di cui all'art. 78, comma 5.
2.
Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che
comporta l'utilizzazione di un
agente
biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
3.
Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano
nelle lavorazioni
mutamenti
che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto
di lavoro, o,
comunque,
ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di
lavoro in via
provvisoria.
4.
Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma
1.
5.
Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microorganismi
geneticamente
modificati
appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4 del decreto legislativo 3
marzo 1993, n. 91
,
il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della
documentazione prevista per
i
singoli casi di specie dal predetto decreto.
6.
I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla
comunicazione di cui al comma 1
anche
per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
77. Autorizzazione.
1.
Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria
attività, un agente biologico del
gruppo
4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità.
2.
La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a)
le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
b)
l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3.
L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere
dell'Istituto superiore di
sanità.
Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di
una delle
condizioni
previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4.
Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa
il Ministero della sanità
di
ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta
cessazione di impiego di
un
agente biologico del gruppo 4.
5.
I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli
adempimenti di cui al comma
4.
6.
Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza competente per territorio
le autorizzazioni
concesse
e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo
4. Il Ministero
della
sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del
gruppo 4 dei quali è stata
comunicata
l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
Capo II - Obblighi del datore di lavoro
78. Valutazione del rischio.
1.
Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1,
tiene conto di tutte le
informazioni
disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle
modalità lavorative, ed
in
particolare:
a)
della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono
presentare un pericolo per la
salute
umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal
datore di lavoro
stesso
sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art.
75, commi 1 e 2;
b)
dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c)
dei potenziali effetti allergici e tossici;
d)
della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da
porre in
correlazione
diretta all'attività lavorativa svolta;
e)
delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria
competente che possono influire
sul
rischio;
f)
del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2.
Il datore di lavoro applica i princìpi di buona prassi microbiologica, ed
adotta, in relazione ai rischi
accertati,
le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle
particolarità delle
situazioni
lavorative .
3.
Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in
occasione di modifiche
dell'attività
lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e,
in ogni caso,
trascorsi
tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
4.
Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato
IX, che, pur non
comportando
la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il
rischio di
esposizioni
dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere
dall'applicazione delle
disposizioni
di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i
risultati della
valutazione
dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.
5.
Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati:
a)
le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad
agenti biologici;
b)
il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c)
le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi;
d)
i metodi e le procedure lavorative adottati, nonché le misure preventive e
protettive applicate;
e)
il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione ad un
agente
biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento
fisico.
6.
Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della
valutazione di cui al
comma
1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.
79. Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1.
In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia
rischi per la salute dei
lavoratori
il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per
evitare ogni
esposizione
degli stessi ad agenti biologici.
2.
In particolare, il datore di lavoro:
a)
evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività
lavorativa lo consente;
b)
limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di
agenti biologici;
c)
progetta adeguatamente i processi lavorativi;
d)
adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali
qualora non sia
possibile
evitare altrimenti l'esposizione;
e)
adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione
accidentale di un
agente
biologico fuori dal luogo di lavoro;
f)
usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri
segnali di avvertimento
appropriati;
g)
elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di
origine umana ed
animale;
h)
definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i)
verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del
contenimento fisico
primario,
se necessario o tecnicamente realizzabile;
l)
predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo
smaltimento dei rifiuti in
condizioni
di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili
eventualmente dopo
idoneo
trattamento dei rifiuti stessi;
m)
concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di
sicurezza di agenti
biologici
all'interno del luogo di lavoro.
80. Misure igieniche.
1.
In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia
rischi per la salute dei
lavoratori,
il datore di lavoro assicura che:
a)
i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con
acqua calda e fredda,
nonché,
se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b)
i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti
idonei, da riporre in posti
separati
dagli abiti civili;
c)
i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e
puliti dopo ogni utilizzazione,
provvedendo
altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione
successiva;
d)
gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti
biologici vengano
tolti
quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli
altri indumenti,
disinfettati,
puliti e, se necessario, distrutti.
2.
È vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'è
rischio di esposizione.
81. Misure specifiche per le strutture sanitarie e
veterinarie.
1.
Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di
valutazione dei rischi, presta
particolare
attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei
pazienti o degli
animali
e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in
relazione al tipo di
attività
svolta.
2.
In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e
provvede a che siano
applicate
procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi
per
l'operatore
e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
3.
Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o
potrebbero essere,
contaminati
da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da
attuare per
ridurre
al minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII.
82. Misure specifiche per i laboratori e gli
stabulari.
1.
Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei
laboratori comportanti
l'uso
di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o
diagnostici, e nei locali destinati ad
animali
da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro
adotta idonee
misure
di contenimento in conformità all'allegato XII.
2.
Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:
a)
in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se
l'agente appartiene
al
gruppo 2;
b)
in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se
l'agente appartiene al
gruppo
3;
c)
in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se
l'agente appartiene al
gruppo
4.
3.
Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da
agenti biologici
patogeni
per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili
portatori di tali agenti, il
datore
di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di
contenimento.
4.
Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non
ancora classificati, ma il cui
uso
può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di
lavoro adotta misure
corrispondenti
almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
5.
Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità,
sentito l'Istituto superiore di
sanità,
può individuare misure di contenimento più elevate.
83. Misure specifiche per i processi industriali.
1.
Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei
processi industriali
comportanti
l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta
misure
opportunamente
scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri
di cui
all'art.
82, comma 2.
2.
Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far
sorgere un rischio grave per la
salute
dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a
quelle del terzo livello di
contenimento.
84. Misure di emergenza.
1.
Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente
di un agente biologico
appartenente
ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona
interessata,
cui
possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo
di usare gli idonei
mezzi
di protezione.
2.
Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza
territorialmente competente, nonché i
lavoratori
ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno
determinato e
delle
misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla
situazione creatasi.
3.
I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al
preposto, qualsiasi
infortunio
o incidente relativo all'uso di agenti biologici.
85. Informazioni e formazione.
1.
Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi
per la salute dei lavoratori,
il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni ed
istruzioni,
in particolare per quanto riguarda:
a)
i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b)
le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c)
le misure igieniche da osservare;
d)
la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di
protezione individuale ed il loro
corretto
impiego;
e)
le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f)
il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per
ridurne al minimo le
conseguenze.
2.
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto
indicato
al comma 1.
3.
L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i
lavoratori siano
adibiti
alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque
ogni
qualvolta
si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul
grado dei rischi.
4.
Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono
riportate le procedure
da
seguire in caso di infortunio od incidente.
Capo III - Sorveglianza sanitaria
86. Prevenzione e controllo.
1.
I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha
evidenziato un rischio per la
salute
sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2.
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure
protettive particolari
per
quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si
richiedono misure speciali di
protezione,
fra le quali:
a)
la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono
già immuni all'agente
biologico
presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b)
l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del
decreto
legislativo
15 agosto 1991, n. 277 .
2-bis.
Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in
modo analogo ad uno
stesso
agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico
competente ne informa il
datore
di lavoro .
2-ter.
A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una
nuova valutazione
del
rischio in conformità all'art. 78 .
2-quater.
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo
sanitario cui
sono
sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo
la cessazione
dell'attività
che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati
nell'allegato XI,
nonché
sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.
87. Registri degli esposti e degli eventi accidentali.
1.
I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero
4 sono iscritti in un
registro
in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente
utilizzato e gli eventuali casi
di
esposizione individuale.
2.
Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne
cura la tenuta tramite il
medico
competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
rappresentante per la
sicurezza
hanno accesso a detto registro.
3.
Il datore di lavoro:
a)
consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità,
all'Istituto superiore
per
la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per
territorio,
comunicando
ad essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le
variazioni
intervenute
;
b)
comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e
all'organo di vigilanza
competente
per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al
comma 1 fornendo
al
contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo
Istituto le relative
cartelle
sanitarie e di rischio ;
c)
in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore
di sanità e all'organo
di
vigilanza competente per territorio, copia del registro di cui al comma 1 e
all'Istituto superiore per la
prevenzione
e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie
e di rischio
;
d)
in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che
comportano rischio di
esposizione
allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali
contenute nel
registro
di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio ;
e)
tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative
annotazioni individuali
contenute
nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al
rappresentante per
la
sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1 .
4.
Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le
cartelle sanitarie e di rischio
di
cui all'art. 86, comma 5, sono conservate dal datore di lavoro fino a
risoluzione del rapporto di lavoro
e
dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad
agenti biologici. Nel
caso
di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o
latenti o che danno luogo
a
malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi
sequele a lungo
termine
tale periodo è di quaranta anni.
5.
La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con
salvaguardia del
segreto
professionale.
6.
I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle
cartelle sanitarie e di rischio
sono
determinati con decreto del Ministro della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale sentita la
commissione
consultiva permanente .
7.
L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi
relativi alle risultanze del
registro
di cui al comma 1.
88. Registro dei casi di malattia e di decesso.
1.
Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso
dovuti all'esposizione
ad
agenti biologici.
2.
I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i
casi di malattia, ovvero
di
decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa
documentazione clinica.
3.
Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione
consultiva,
sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al
comma 1, nonché le
modalità
di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
4.
Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta,
informazioni sull'utilizzazione
dei
dati del registro di cui al comma 1.
TITOLO IX
Sanzioni
89. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e
dai dirigenti.
1.
Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a otto
milioni
per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo
periodo; 63, commi 1, 4
e
5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
2.
Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a)
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni per la
violazione
degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12,
commi 1, lettere d)
ed
e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e
4; 32; 35, commi 1,
2,
4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere
a), b), d) e g) e 5; 48;
49,
comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3;
64; 65,
comma
1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma
1; 78, comma
2;
79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;
b)
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni per la
violazione
degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p);
7, commi 1 e 3; 9,
comma
2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed
f); 49, comma 1;
56,
comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77,
comma 4; 84,
comma
2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.
3.
Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un
milione
a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e
8; 8, comma 11; 11; 70,
commi
2 e 3; 87, commi 3 e 4 .
90. Contravvenzioni commesse dai preposti.
1.
I preposti sono puniti:
a)
con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
due milioni per la
violazione
degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12,
commi 1, lettere d)
ed
e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1,
2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-
quater
e 5; 36, comma 8-ter, 38, 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52,
comma 2; 54; 55,
commi
1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi
1 e 2; 78,
comma
2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2 (66/a);
b)
con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un
milione per la
violazione
degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b),
e 3; 9, comma 2;
12,
comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma
1; 56, comma 1; 57;
66,
commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4 .
91. Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai
fabbricanti e dagli installatori .
1.
La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o
con l'ammenda da lire
quindici
milioni a lire sessanta milioni.
2.
La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese
o con l'ammenda da
lire
seicentomila a lire due milioni.
92. Contravvenzioni commesse dal medico competente.
1.
Il medico competente è punito:
a)
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei
milioni per la violazione
degli
articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 86, comma 2-bis ;
b)
con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre
milioni per la
violazione
degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3 .
93. Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
1.
I lavoratori sono puniti:
a)
con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un
milione e
duecentomila
per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39;
44; 84,
comma
3 ;
b)
con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a
lire seicentomila per la
violazione
degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1 .
94. Violazioni amministrative.
1.
Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2,
è punito con la
sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.
TITOLO X
Disposizioni transitorie e finali
95. Norma transitoria.
1.
In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31
dicembre 1996 il
datore
di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e
protezione dai rischi è
esonerato
dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma
restando
l'osservanza
degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).
96. Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4.
1.
È fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici
mesi dalla data di entrata
in
vigore del presente decreto.
96-bis. Attuazione degli obblighi.
1.
Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'art. 1 è
tenuto a elaborare il
documento
di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo
inizio dell'attività
.
97. Obblighi d'informazione.
1.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:
a)
il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della
sicurezza e della salute dei
lavoratori
durante il lavoro;
b)
ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei
titoli I, II, III e IV;
c)
ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei
titoli V e VI.
2.
Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni
parlamentari.
98. Norma finale.
1. Restano in vigore, in
quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.