DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n.626
(GU n. 265 del 12-11-1994 Suppl. Ordinario n.141)
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il testo che segue è trascritto come modificato dalle seguenti normative:

1 - Errata corrige in G.U. 21/11/1994 n. 272 (relativo all'art. 50).
2 - Il D.Lgs 19 dicembre 1994, n. 758 (in S.O. n. 9 relativo alla G.U. 26/1/1995 n. 21) ha modificato (con l'art. 27) l'art. 93.
3 - Il D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 (in G.U. 31/1/1995 n. 25), convertito in legge 29 marzo 1995, n. 95, (in G.U. 1/4/1995, n. 77), ha disposto (con l'art. 6) che "l'applicazione delle disposizioni del presente d.lgvo aventi decorrenza inferiore ai tre mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decerto, e' fissata al 1 marzo 1995".
4 - Il D.Lgs 19 marzo 1996 , n. 242 (in S.O. n. 75 relativo alla G.U. 6/5/1996 n. 104) ha modificato (con gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30) gli artt. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 43, 50, 51, 55, 58, 61, 63, 69, 70, 73, 78, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 96, allegato I, allegato IV, allegato V e allegato VII.
5 - Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510 (in G.U. 2/10/1996 n. 231), nel testo introdotto dalla legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608, (in S.O. n. 209 relativo alla G.U. 30/11/1996 n. 281), ha disposto (con l'art. 9) la modifica dell'art. 1.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 43, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,  90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della delega legislativa contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonché delega al Governo per l'attuazione delle direttive particolari già adottate, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,della direttiva 89/391/CEE, successivamente alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 1994;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

 

TITOLO I

 

Capo I - Disposizioni generali

 

1. Campo di applicazione.

 

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti isettori di attività privati o pubblici.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie,penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolarie dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.

3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo.

 

2. Definizioni.

 

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono  equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per   conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica,  universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei qualisi faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al

precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;

b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa  ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri   decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,  ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;

c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;

d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;

f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per  rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il  lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;

g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e  dell'integrità dell'ambiente esterno;

h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;

i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

 

3. Misure generali di tutela.

 

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;

c) riduzione dei rischi alla fonte;

d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella  prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori  dell'ambiente di lavoro;

e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

f) rispetto dei princìpi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature  e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;

g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;

l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;

n) misure igieniche;

o) misure di protezione collettiva ed individuale;

p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione

dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai

dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro

rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

 

4. Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.

 

1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,

valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,

nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi

compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale

sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione

individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli

di sicurezza.

3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro:

a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda

secondo le regole di cui all'art. 8;

b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le

regole di cui all'art. 8;

c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.

5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in

particolare:

a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi

e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio,

di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno

rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della

tecnica della prevenzione e della protezione;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in

rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il

responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni

accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni

aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei

dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto,

informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;

h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni

affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro

o la zona pericolosa;

i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa

il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro

attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione

delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di

accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);

n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare

rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;

o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che

comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome,

la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di

abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con

decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva

permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e

successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino

all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi

vigenti;

p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);

q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.

9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:

a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;

b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.

11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1] dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.

12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

 

5. Obblighi dei lavoratori.

 

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella

delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o

omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. In particolare i lavoratori:

a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,

ai fini della protezione collettiva ed individuale;

b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati

pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e

dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e

possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza;

e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di

controllo;

f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero

che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli

obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei

lavoratori durante il lavoro.

 

6. Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.

 

1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i princìpi generali di prevenzione

in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine

nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni

legislative e regolamentari vigenti.

2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di

attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in

materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di

certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste

certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.

3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di

sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e

degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.

 

7. Contratto di appalto o contratto d'opera.

 

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità

produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:

a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità

tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da

affidare in appalto o contratto d'opera;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in

cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla

propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti

sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,

informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle

diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2.

Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli

lavoratori autonomi.

 

Capo II - Servizio di prevenzione e protezione

 

8. Servizio di prevenzione e protezione.

 

1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero

dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni

all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da

lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in

possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità

necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi

non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda

in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione o

protezione.

5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità

produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio

1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli

articoli 4 e 6 del decreto stesso;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti e laboratori nucleari;

d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;

f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;

g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero

dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni

all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a

favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli

operatori.

8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate.

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità

e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può

individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero

minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.

10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla

propria responsabilità in materia.

11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente

competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e

protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione

nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:

a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;

b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;

c) il curriculum professionale.

 

9. Compiti del servizio di prevenzione e protezione.

 

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure

per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base

della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art.

4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.

2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;

e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza

nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.

4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

 

10. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

 

1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e

protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I,

dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di

cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito

corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle

associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:

a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione

dai rischi;

b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11;

c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda

elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di

analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;

d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di

lavoro.

11. Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

 

1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro,

direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indìce almeno una volta all'anno

una riunione cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

c) il medico competente ove previsto;

d) il rappresentante per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;

b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;

c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione

della loro salute.

3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di

esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno

riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al

comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una

apposita riunione.

5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla

redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua

consultazione.

 

Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso

 

12. Disposizioni generali.

 

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso,

salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5,

lettera a);

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le

misure predisposte ed i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in

caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero

mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed

immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il

competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di

tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle

dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono

essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle

dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori

di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

 

13. Prevenzione incendi.

 

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577

, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al

numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si

verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12,

compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e

della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

14. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal

posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere

protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il

competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può

subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

 

15. Pronto soccorso.

 

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero

dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in

materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali

persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il

trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati

dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la

sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e

ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della

funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la commissione consultiva

permanente e il Consiglio superiore di sanità.

4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.

 

Capo IV - Sorveglianza sanitaria

 

16. Contenuto della sorveglianza sanitaria.

 

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:

a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori

sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di

idoneità alla mansione specifica.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche

mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

 

17. Il medico competente.

 

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla

base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle

situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e

dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;

c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;

d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a

sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con

salvaguardia del segreto professionale;

e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e,

nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad

accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.

Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e,

a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati

anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato

di detti risultati;

h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli

ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo

dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei

pareri di competenza;

i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore

qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;

l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art.

15;

m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.

2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti

scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2 esprima un

giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di

lavoro e il lavoratore .

4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di

comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone,

dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo

svolgimento dei compiti di cui al presente capo;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli

assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora

esplichi attività di vigilanza

.

Capo V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

 

18. Rappresentante per la sicurezza.

 

1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.

2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la

sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15

dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito

territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori

nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di

riferimento.

3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è

eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali

rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il

tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di

contrattazione collettiva.

5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro

e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi

dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le

amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.

7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono

stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi

previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.

 

19. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

1. Il rappresentante per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla

individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità

produttiva;

c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione

incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le

misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine,

gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a

tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;

m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e

protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a

garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico

senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà

riconosciutegli.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione

collettiva nazionale.

4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della

propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le

rappresentanze sindacali.

5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento

di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5,

lettera o).

 

20. Organismi paritetici.

 

1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di

lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei

confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie

sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme

vigenti.

2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi

interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , gli organismi di cui al

comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.

Capo VI - Informazione e formazione dei lavoratori

 

21. Informazione dei lavoratori.

 

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;

b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le

disposizioni aziendali in materia;

d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati

di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;

f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;

g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.

2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di

cui all'art. 1, comma 3.

 

22. Formazione dei lavoratori.

 

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma

3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare

riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni .

2. La formazione deve avvenire in occasione:

a) dell'assunzione;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e

preparati pericolosi.

3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero

all'insorgenza di nuovi rischi.

4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e

sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel

proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di

controllo e prevenzione dei rischi stessi.

5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei

lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di

gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati .

6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in

collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può

comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva

permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per

la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e

della tipologia delle imprese .

Capo VII - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione

23. Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è

svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e

per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali delle regioni e province

autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente

all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da

individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e

della previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente, l'attività di

vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche

dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza

dell'unità sanitaria locale competente per territorio .

3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto.

4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle

disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed

aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito

portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di

polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che

presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione,

con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e

della sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di

polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento

alle strutture penitenziarie .

 

24. Informazione, consulenza, assistenza.

 

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le

strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul

lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il

settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina

sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato

svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di

lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle

rispettive associazioni dei datori di lavoro .

2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di

vigilanza.

 

25. Coordinamento.

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della

previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed

omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia

di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione .

26. Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

1. .

2. .

3. L'art. 395 del D.P.R. 27 aprile 1995, n. 547 , è soppresso.

 

27. Comitati regionali di coordinamento.

 

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della

previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri

generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo

di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione

consultiva permanente.

2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i

rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.

28. Adeguamenti al progresso tecnico.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della

sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente:

a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo

di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza ;

b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine

tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;

c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al

presente decreto in relazione al progresso tecnologico.

Capo VIII - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

29. Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.

1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie

professionali anche con strumenti telematici.

2. L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario

coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517,

nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e

proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie

professionali.

3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da

infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la

classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro

successivi aggiornamenti.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la

commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al

comma 3 in relazione a particolari rischi.

5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle

malattie professionali, nonché ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al

lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro

della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.

 

TITOLO II

 

Luoghi di lavoro

 

30. Definizioni.

 

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:

a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità

produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque

accessibile per il lavoro.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;

b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;

d) ai pescherecci;

e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori

dall'area edificata dell'azienda.

3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di

lavoro sono specificate nell'allegato II.

4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori

portatori di handicap.

5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le

docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di

handicap.

6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1°

gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei

servizi sanitari e di igiene personale.

 

31. Requisiti di sicurezza e di salute.

 

1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di cui

all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre

1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente

decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1°

gennaio 1997.

2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio il

datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed

ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.

3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del

rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza

equivalente.

4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro,

previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma

3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente

per territorio .

 

32. Obblighi del datore di lavoro.

 

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le

uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;

b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e

vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la

sicurezza e la salute dei lavoratori;

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare

condizioni igieniche adeguate;

d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli,

vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

 

33. Adeguamenti di norme.

 

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

13. .

14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

TITOLO III

 

Uso delle attrezzature di lavoro

 

34. Definizioni.

 

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere

usato durante il lavoro;

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di

lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la

trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella

quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.

 

35. Obblighi del datore di lavoro.

 

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere

ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.

2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi

connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette

attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.

Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di

lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.

3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;

c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e

delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:

a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;

b) utilizzate correttamente;

c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui

all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.

c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone,

assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o

mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o

estratte in modo sicuro.

4-bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non

semoventi sia assicurato che:

a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che

manovrano in una zona di lavoro;

b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona

di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora

la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno

da tali attrezzature;

c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga

esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo

spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adeguata;

d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di

lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la

salute dei lavoratori.

4-ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare

carichi sia assicurato che:

a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di

presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e

della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano

contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora

esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non

essere danneggiati o deteriorati;

b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono

installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese

misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro

stesse;

c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia

manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in

modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;

d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente

controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da

sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi

non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli

operatori;

e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano

trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese

misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono

rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico

sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;

f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la

sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di

attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate

adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento

dell'attrezzatura di lavoro.

4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di

cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a

verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne

l'installazione corretta e il buon funzionamento.

4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità

di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori

esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica

deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.

5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in

relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in

maniera specifica per svolgere tali compiti.

 

36. Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.

 

1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse

applicabili.

2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a

quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del

commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, stabilisce

modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2

4. .

5. .

6. .

7. .

8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente

decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le

attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del

5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti

disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio

corrispondente .

8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di

lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente .

8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del

Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del

comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino

modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano

immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.

37. Informazione.

1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori

incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla

sicurezza e relativa:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente

tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante

l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente

circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature .

2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

38. Formazione ed addestramento.

1. Il datore di lavoro si assicura che:

a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso

delle attrezzature di lavoro;

b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità

particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in

grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre

persone.

 

39. Obblighi dei lavoratori.

 

1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente

organizzati dal datore di lavoro.

2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente

all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.

3. I lavoratori:

a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;

c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od

inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.

 

TITOLO IV

Uso dei dispositivi di protezione individuale

40. Definizioni.

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere

indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di

minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato

a tale scopo.

2. Non sono dispositivi di protezione individuale:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la

sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale

del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;

e) i materiali sportivi;

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

 

41. Obbligo di uso.

 

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti

da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti

di riorganizzazione del lavoro.

 

42. Requisiti dei DPI.

 

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 .

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro

compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio

e dei rischi corrispondenti.

43. Obblighi del datore di lavoro.

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla

lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme

d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle

individuate alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di

valutazione .

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui

un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

a) entità del rischio;

b) frequenza dell'esposizione al rischio;

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;

d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto

di cui all'art. 45, comma 2.

4. Il datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le

riparazioni e le sostituzioni necessarie;

b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed

eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;

c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;

d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso

DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema

sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa

l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 , appartenga alla terza

categoria;

b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

44. Obblighi dei lavoratori.

1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di

lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.

2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla

formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.

3. I lavoratori:

a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi

difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

 

45. Criteri per l'individuazione e l'uso.

1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di

quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della

natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:

a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva,

si rende necessario l'impiego dei DPI.

 

46. Norma transitoria.

 

1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati

all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:

a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 ;

b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti conformemente alle

normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea.

TITOLO V

Movimentazione manuale dei carichi

 

47. Campo di applicazione.

 

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale

dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.

2. Si intendono per:

a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad

opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o

spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche

sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;

b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello

dorso-lombare.

 

48. Obblighi dei datori di lavoro.

 

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in

particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei

carichi da parte dei lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il

datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai

lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione

manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.

3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore

non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione

sia quanto più possibile sicura e sana.

4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:

a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in

questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base all'allegato VI;

b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto

in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle

esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato VI;

c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente

titolo.

 

49. Informazione e formazione.

 

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

a) il peso di un carico;

b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una

collocazione eccentrica;

c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non

vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto

indicato al comma 1.

 

TITOLO VI

 

Uso di attrezzature munite di videoterminali

 

50. Campo di applicazione.

 

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di

attrezzature munite di videoterminali.

2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti :

a) ai posti di guida di veicoli o macchine;

b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;

c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;

d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di

lavoro;

e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo

dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;

f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

 

51. Definizioni.

 

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di

visualizzazione utilizzato;

b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente

con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina,

gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem,

la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro

immediatamente circostante;

c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo

sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui

all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa .

 

52. Obblighi del datore di lavoro.

 

1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di

lavoro con particolare riguardo:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;

c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle

valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza

dei rischi riscontrati.

 

53. Organizzazione del lavoro.

1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali

anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la

monotonia delle operazioni.

 

54. Svolgimento quotidiano del lavoro.

 

1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una

interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il

lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione

continuativa al videoterminale.

4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello

individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.

5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte

del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non

possa abbandonare il posto di lavoro.

7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è

riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

 

55. Sorveglianza sanitaria.

1. I lavoratori prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita

medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista

effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il

lavoratore è sottoposto ad esami specialistici .

2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:

a) idonei, con o senza prescrizioni;

b) non idonei.

3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il

quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale.

4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una

sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.

5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta è a

carico del datore di lavoro.

56. Informazione e formazione.

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;

b) le modalità di svolgimento dell'attività;

c) la protezione degli occhi e della vista.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto

indicato al comma 1.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce

con decreto una guida d'uso dei videoterminali.

 

57. Consultazione e partecipazione.

 

1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei

cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle

attività di cui al presente titolo.

 

58. Adeguamento alle norme.

 

1. I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto

devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato VII.

2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono

essere adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro il 1° gennaio 1997 .

59. Caratteristiche tecniche.

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in

recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in funzione del

progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche internazionali oppure delle conoscenze

nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.

 

TITOLO VII

 

Protezione da agenti cancerogeni

 

Capo I - Disposizioni generali

 

60. Campo di applicazione.

 

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono

essere esposti ad agenti cancerogeni a causa della loro attività lavorativa.

2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal:

a) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962 ;

b) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77 ;

c) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , capo III.

3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che

istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

 

61. Definizioni.

 

1. Agli effetti del presente decreto si intende per agente cancerogeno:

a) una sostanza alla quale, nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE, è attribuita la menzione R 45:

"Può provocare il cancro" o la menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione";

b) un preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera j), della direttiva 88/379/CEE deve

essere apposta l'etichetta con la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o con la menzione R 49:

"Può provocare il cancro per inalazione" ;

c) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII nonché una sostanza od un

preparato prodotti durante un processo previsto all'allegato VIII.

Capo II - Obblighi del datore di lavoro

62. Sostituzione e riduzione.

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno sul luogo di lavoro in

particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o

un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e

eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno il datore di lavoro provvede

affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno avvenga in un sistema chiuso sempre

che ciò è tecnicamente possibile.

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede

affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

 

63. Valutazione del rischio.

 

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione

ad agenti cancerogeni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, comma 2 .

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata

e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro

concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di

assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa

compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne

riduce o ne impedisce la fuoriuscita.

3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure

preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati:

a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di

processi industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti

cancerogeni;

b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti

come impurità o sottoprodotti;

c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni;

d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;

e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale

utilizzati;

f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati

eventualmente utilizzati come sostituti.

5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche

del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso,

trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando

l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.

 

64. Misure tecniche, organizzative, procedurali.

 

1. Il datore di lavoro:

a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative

sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli

agenti cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non

sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;

b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti

cancerogeni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di

avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori

che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è

fatto divieto di fumare (53/cost);

c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti

cancerogeni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni deve

avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto

dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato

sistema di ventilazione generale;

d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla

lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile

o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato

VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 ;

e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;

f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;

g) assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di

sicurezza;

h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui

delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare

utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;

i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per quelle

categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni presenta rischi

particolarmente elevati.

 

65. Misure igieniche.

 

1. Il datore di lavoro:

a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;

b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti

separati dagli abiti civili;

c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati,

controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi,

prima di ogni nuova utilizzazione.

2. È vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art. 64, lettera b).

66. Informazione e formazione.

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed

istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

a) gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute

connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;

c) le misure igieniche da osservare;

d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di

protezione ed il loro corretto impiego;

e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le

conseguenze.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto

indicato al comma 1.

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano

adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque

ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei

rischi.

4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti

agenti cancerogeni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni

utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256

, e successive modifiche ed integrazioni.

 

67. Esposizione non prevedibile.

 

1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala

dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la

causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.

2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto

gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti

protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro.

In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni

lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.

3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al

comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.

 

68. Operazioni lavorative particolari.

 

1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali,

nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile

un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del

rappresentante per la sicurezza:

a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove

tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi

contrassegni;

b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere

indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.

2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo

compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.

 

Capo III - Sorveglianza sanitaria

 

69. Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche.

 

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute sono

sottoposti a sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e

protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le

procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 .

4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno

stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne

informa il datore di lavoro.

5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:

a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63;

b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per

verificare l'efficacia delle misure adottate .

6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui

sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche

dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

 

70. Registro di esposizione e cartelle sanitarie.

 

1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale sono riportati, per ciascuno di essi,

l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente.

Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del

medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il

rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

2. Il datore di lavoro:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore per la prevenzione e

sicurezza sul lavoro ed all'organo di vigilanza competente per territorio e comunica loro ogni 3 anni, e

comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;

c) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza

competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69, con le

eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione delle relative annotazioni individuali

contenute nel registro di cui al comma 1. Consegna all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza

sul lavoro le relative cartelle sanitarie e di rischio;

d) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna il registro di cui al comma 1 all'Istituto

superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia dello stesso all'organo di vigilanza

competente per territorio. Consegna all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro le

cartelle sanitarie e di rischio;

e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione al

medesimo agente, richiede all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia delle

annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e

di rischio;

f) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali

contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per

la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.

3. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio

sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'Istituto

superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni

attività che espone ad agenti cancerogeni.

4. La documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto

professionale.

5. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio

sono determinati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.

6. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro trasmette annualmente al Ministero

della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1 .

 

71. Registrazione dei tumori.

 

1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi

pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad

agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero

anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.

2. Presso l'ISPESL è tenuto, ai fini di analisi aggregate, un archivio nominativo dei casi di neoplasia di

cui al comma 1.

3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione

consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del

tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione,

nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma 1.

4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni

dei dati del registro di cui al comma 1.

 

72. Adeguamenti normativi.

 

1. Nelle attività con uso di sostanze o preparati ai quali è attribuita dalla direttiva comunitaria la

menzione R 45: "Può provocare il cancro" o la menzione R 49: "Può provocare il cancro per

inalazione", il datore di lavoro applica le norme del presente titolo.

2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione

consultiva permanente e la commissione tossicologica nazionale, è aggiornato periodicamente l'elenco

delle sostanze e dei processi di cui all'allegato VIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di

normative e specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni.

 

TITOLO VIII

Protezione da agenti biologici

Capo I

73. Campo di applicazione.

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di

esposizione ad agenti biologici.

2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego

confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di

organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91,

è soppresso .

 

74. Definizioni.

 

1. Ai sensi del presente titolo si intende per:

a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare

ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

b) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o

trasferire materiale genetico;

c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

 

75. Classificazione degli agenti biologici.

 

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in

soggetti umani;

b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire

un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili

efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e

costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di

norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti

umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione

nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo

inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più

elevato tra le due possibilità.

3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.

 

76. Comunicazione.

 

1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2

o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30

giorni prima dell'inizio dei lavori:

a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;

b) il documento di cui all'art. 78, comma 5.

2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un

agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.

3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni

mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o,

comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via

provvisoria.

4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.

5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microorganismi geneticamente

modificati appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91

, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per

i singoli casi di specie dal predetto decreto.

6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1

anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.

 

77. Autorizzazione.

 

1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del

gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità.

2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:

a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;

b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.

3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere dell'Istituto superiore di

sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle

condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.

4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della sanità

di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di

un agente biologico del gruppo 4.

5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma

4.

6. Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni

concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero

della sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata

comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.

 

Capo II - Obblighi del datore di lavoro

 

78. Valutazione del rischio.

 

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le

informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed

in particolare:

a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la

salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro

stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;

b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;

c) dei potenziali effetti allergici e tossici;

d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in

correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;

e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire

sul rischio;

f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro applica i princìpi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi

accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle

situazioni lavorative .

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche

dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso,

trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non

comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di

esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle

disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della

valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.

5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati:

a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;

b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);

c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

d) i metodi e le procedure lavorative adottati, nonché le misure preventive e protettive applicate;

e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un

agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al

comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

 

79. Misure tecniche, organizzative, procedurali.

 

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei

lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni

esposizione degli stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro:

a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;

d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia

possibile evitare altrimenti l'esposizione;

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un

agente biologico fuori dal luogo di lavoro;

f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri segnali di avvertimento

appropriati;

g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed

animale;

h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;

i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico

primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;

l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in

condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo

idoneo trattamento dei rifiuti stessi;

m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti

biologici all'interno del luogo di lavoro.

 

80. Misure igieniche.

 

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei

lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda,

nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;

b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti

separati dagli abiti civili;

c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione,

provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;

d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano

tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti,

disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

2. È vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione.

 

81. Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.

 

1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta

particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli

animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di

attività svolta.

2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano

applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per

l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.

3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere,

contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per

ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII.

 

82. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.

 

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti

l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad

animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee

misure di contenimento in conformità all'allegato XII.

2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:

a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene

al gruppo 2;

b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al

gruppo 3;

c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al

gruppo 4.

3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici

patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il

datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.

4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui

uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure

corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di

sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.

 

83. Misure specifiche per i processi industriali.

 

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei processi industriali

comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure

opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui

all'art. 82, comma 2.

2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la

salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di

contenimento.

 

84. Misure di emergenza.

 

1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico

appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata,

cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei

mezzi di protezione.

2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i

lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e

delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.

3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi

infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.

 

85. Informazioni e formazione.

 

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori,

il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed

istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;

c) le misure igieniche da osservare;

d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro

corretto impiego;

e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;

f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le

conseguenze.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto

indicato al comma 1.

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano

adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni

qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure

da seguire in caso di infortunio od incidente.

 

Capo III - Sorveglianza sanitaria

86. Prevenzione e controllo.

1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la

salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari

per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di

protezione, fra le quali:

a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente

biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto

legislativo 15 agosto 1991, n. 277 .

2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno

stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il

datore di lavoro .

2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione

del rischio in conformità all'art. 78 .

2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui

sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione

dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI,

nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

 

87. Registri degli esposti e degli eventi accidentali.

 

1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un

registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi

di esposizione individuale.

2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il

medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la

sicurezza hanno accesso a detto registro.

3. Il datore di lavoro:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore

per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio,

comunicando ad essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni

intervenute ;

b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza

competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo

al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative

cartelle sanitarie e di rischio ;

c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo

di vigilanza competente per territorio, copia del registro di cui al comma 1 e all'Istituto superiore per la

prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio

;

d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di

esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel

registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio ;

e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali

contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per

la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1 .

4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio

di cui all'art. 86, comma 5, sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro

e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel

caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo

a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo

termine tale periodo è di quaranta anni.

5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del

segreto professionale.

6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio

sono determinati con decreto del Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la

commissione consultiva permanente .

7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze del

registro di cui al comma 1.

 

88. Registro dei casi di malattia e di decesso.

 

1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione

ad agenti biologici.

2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero

di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.

3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione

consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le

modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.

4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni sull'utilizzazione

dei dati del registro di cui al comma 1.

 

TITOLO IX

 

Sanzioni

 

89. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.

 

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto

milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi 1, 4

e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.

2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la

violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d)

ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1,

2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48;

49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65,

comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma

2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la

violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9,

comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1;

56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84,

comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.

3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un

milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70,

commi 2 e 3; 87, commi 3 e 4 .

 

 

90. Contravvenzioni commesse dai preposti.

 

1. I preposti sono puniti:

a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la

violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d)

ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-

quater e 5; 36, comma 8-ter, 38, 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55,

commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78,

comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2 (66/a);

b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la

violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2;

12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57;

66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4 .

 

91. Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori .

 

1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire

quindici milioni a lire sessanta milioni.

2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da

lire seicentomila a lire due milioni.

 

92. Contravvenzioni commesse dal medico competente.

 

1. Il medico competente è punito:

a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione

degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 86, comma 2-bis ;

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la

violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3 .

 

93. Contravvenzioni commesse dai lavoratori.

 

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e

duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84,

comma 3 ;

b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la

violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1 .

 

94. Violazioni amministrative.

 

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.

 

TITOLO X

 

Disposizioni transitorie e finali

 

95. Norma transitoria.

 

1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il

datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è

esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando

l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).

 

96. Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4.

 

1. È fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di entrata

in vigore del presente decreto.

 

96-bis. Attuazione degli obblighi.

 

1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'art. 1 è tenuto a elaborare il

documento di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività

.

97. Obblighi d'informazione.

 

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:

a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della salute dei

lavoratori durante il lavoro;

b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;

c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.

 

98. Norma finale.

1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.