Decreto Legislativo 19 Dicembre 1994, n. 758
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 6.Dicembre.1993, n. 499 recante la delega al
Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27.Ottobre.1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazine del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
15.Dicembre.1994; Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, di
concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;
EMANA
il seguente decreto legislativo
CAPO I
TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
- Art. 1 -
Inosservanza degli obblighi derivanti da contratti collettivi
1) L'art. 509 del Codice Penale è così modificato:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Inosservanza delle norme
disciplinanti i rapporti di lavoro";
b) nel primo comma le parole: "è punito con la multa fino ad lire un
milione"sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione
amministrativa da lire duecentomila a lire un milione";
c) il secondo comma è abrogato.
- Art. 2 -
Inosservanza di disposizioni sul lavoro straordinario
1) Il quinto comma dell'art. 5-bis del regio decreto legge 15.marzo.1923, n.
692, convertito dalla legge 17.aprile.1925, n. 473, è sostituito dal seguente:
"Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la
sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se
l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata
nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione
amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
2) Per le violazioni di cui all'art. 5-bis quinto comma, secondo periodo, del
regio decreto-legge 15.marzo.1923, n. 692, convertito dalla legge
17.aprile.1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non
è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge
24.novembre.1981, n. 689.
- Art. 3 -
Inosservanza di disposizioni sull'orario di lavoro
1) L'art. 9 del regio decreto-legge 15.marzo.1923, n. 692, convertito dalla
legge 17.aprile.1925, n. 473, è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Sanzioni Amministrative). -1. Le violazioni delle disposizioni
del presente decreto da parte dei datori di lavoro e dei loro incaricati sono
punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire
trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero
si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si
applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due
milioni.".
2) Per le violazioni di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo, del regio
decreto-legge
15.marzo.1923, n. 692, convertito dalla legge 17.aprile.1925, n. 473, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in
misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24.novembre.1981, n. 689.
- Art. 4 -
Orario di lavoro nelle aziende industriali 1) L'art. 16 del regio decreto
10.settembre.1923, n. 1955, è così modificato:
a) nel primo comma la parola: "contravvezioni" è sostituita dalla
seguente: "violazioni"; b) il quarto comma è abrogato.
2) L'art. 17 del regio decreto 10.settembre.1925, n. 1955, è sostituito dal
seguente:
"L'art. 17 - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i proprietari, i
gerenti e i direttori sono puniti con la sanzione amministrativa:
a) da lire centomila a lire seicentomila per le violazioni di cui all'art. 12;
b) da lire cinquantamila a lire trecentomila per l'omessa comunicazione di cui
agli artt. 8 quinto comma, 9 terzo comma e 11 secondo comma;
c) da lire centomila a lire ottocentomila per le violazioni delle altre
disposizioni del presente regolamento".
- Art. 5 -
Orario di lavoro nelle aziende agricole
1) l'art. 13 del regio decreto10.settembre.1923, n. 1956, è così modificato:
a) nel primo comma la parola: "Contravvenzione" è sostituita dalla
seguente: "Violazioni";
b) il quarto comma è abrogato.
2) L'art. 14 del regio decreto 10.settembre.1923, n. 1956, è sostituito dal
seguente:
"Art. 14 - 1. I datori di lavoro o i loro
rappresentanti sono puniti, in caso di violazioni delle disposizioni del
presente regolamento, con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a
lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori,
ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni,
si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due
milioni.".
3) Per le violazioni di cui all'art. 14, comma 1, secondo periodo, del regio
decreto 10 settembre.1923, n. 1956, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta prevista dall'art. 16
della legge 24.novembre 1981, n.689.
- Art. 6 -
Riposo domenicale e settimanale
1) L'art. 27 della legge 22.febbraio.1934, n. 370, è sostituito dal seguente:
"Art.27 (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravviene alle
disposizioni contenute negli artt. 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19,
20 e 21 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire
cinquantamila a lire trecentomila.
Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione
amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
- Art. 7 -
Riposo settimanale degli addetti alla vendita di giornali
1) Il primo comma dell'art. 28 della legge 22.febbraio.1934, n. 370, come
modificato dall'art. 2 della legge 11.dicembre.1952, n. 2466, è sostituito dal
seguente:
"Chiunque contravviene alla disposizione di cui all'art. 14 è punito con
la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
- Art. 8 -
Libretto di lavoro
1) L'art 12 della legge 10.gennaio.1935, n. 112, è così modificato:
a) "L'assunzione di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la
mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte
del datore di lavoro sono punite con la sanzione amministrativa da lire
cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di
cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a
lire due milioni.
Ad uguale sanzione soggiace il datore di lavoro in caso di registrazione
inesatte od incomplete, salvo che il fatto costituisca reato.";
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque metta in circolazione od
usa libretti od altri documenti non autorizzati a norma dell'art. 11 è punito
con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.".
2) L'art. 15 della legge 10.gennaio.1935, n. 112, è abrogato.
- Art. 9 -
Conservazione del posto di lavoro per chiamata alle armi
1) Il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato del 13.settembre.1946, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite con la
sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la
violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione
amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
2) Per le violazioni di cui all'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 13.settembre.1946, n. 303, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta
previsto dall'art. 16, della legge 24.novembre.1981, n. 689.
- Art. 10 -
Prospetti paga
1) L'art. 5 della legge 5.gennaio.1953, n. 4, è sostituito dal seguente:
"Art. 5 - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o
ritardata consegna di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni
apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione
amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.".
- Art. 11 -
Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza
1) L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19.marzo.1955, n. 520,
è sostituito dal seguente:
" Art. 11 - 1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite
dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione
amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
2) Si applica la pena dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda fino a lire
ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori
del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.".
- Art. 12 -
Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi
1) L'art. 6 della legge 3.maggio.1955, n. 370, è sostituito dal seguente:
" Art. 6 - 1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono
punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.
Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione
amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
2) Per le violazioni di cui all'art. 6 della legge 3.maggio.1955, n. 370, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in
misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24.novembre.1981, n. 689.
- Art. 13 -
Minimi di trattamento economico e normativo
1) L'art. 8 della legge 14.luglio.1959, n. 741, è sostituito dal seguente:
" Art. 8 - 1. Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti
dalle norme di cui all'art. 1 della presente legge è punito con la sanzione
amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si
riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da
lire trecentomila a lire due milioni.".
- Art. 14 -
Contratto di lavoro a tempo determinato
1) L'art. 7 della legge 18.aprile.1962, n. 230, è sostituito dal seguente:
" Art. 7 - 1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'art.
5 il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da lire
cinquantamila a lire trecentomila. se la inosservanza si riferisce a più di
cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a
lire due milioni.".
- Art. 15 -
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
1) L'art. 195 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con D.P.R. 30.giugno.1965 n. 1124, è sostituito dal seguente:
" Art. 195 - 1. I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni
del presente titolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
cinquantamila a lire trecentomila, salvo i casi nei quali siano stabilite nel
titolo medesimo specifiche sanzioni.".
- Art. 16 -
Riposo settimanale degli addetti alla produzione del pane
1) L'art. 2 della legge 13.luglio.1966, n. 611, è sostituito dal seguente:
" Art.2 - 1. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 1 è
punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire
trecentomila.".
- Art. 17 -
Autorità competente
1) L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni
amministrative previste dal presente titolo ed emettere l'ordinanza di
ingiunzione è l'ispettorato del lavoro.
- Art. 18 -
Disposizioni transitorie
1) Le disposizioni del presente titolo che sostituiscono le sanzioni penali con
sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando il procedimento
penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2) Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo si applicano le
disposizioni della legge 24.novembre.1981, n. 689, successive modificazioni, in
quanto compatibili.
CAPO II
ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO
- Art. 19 -
Definizioni
1) Agli effetti delle disposizioni in cui al presente titolo, si indica per:
a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro puniti
con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate
nell'allegato I;
b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma,
della legge 23.dicembre.1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze
previste da altre norme.
2) La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica agli effetti
previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in relazione all'art. 34, primo
comma, lettera n), della legge 24.novembre.1981, n. 689, nonchè degli artt.
589, secondo comma e 590 commi terzo e quinto, del codice penale.
- Art. 20 -
Prescrizione
1) Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza,
nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del
codice di procedura penale, impartisce al contravventore una apposita
prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il
periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a
richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva
difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi.
Tuttavia quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore
determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può
essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un
tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è
comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2) Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante
legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3) Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte
a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori
durante il lavoro.
4) Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di
riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla
contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.
- Art. 21 -
Verifica dell'adempimento
1) Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella
prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata
secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
2) Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza
ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di
trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per
la contravvenzione commessa. Entro 120 gg dalla scadenza del termine
fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico
ministero l'adempimento alla prescrizione, nonchè l'eventuale pagamento della
predetta somma.
3) Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne
dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro 90 gg dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione.
- Art. 22 -
Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza
1) Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvezione di propria
iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incariti di un
pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione
all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si
renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.
2) Nel caso previsto dal comma 1, l'organo do vigilanza informa il pubblico
ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui
ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.
- Art. 23 -
Sospensione del procedimento penale
1) Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione
della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura
penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle
comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.
2) Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il nuovo
corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non
ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del
termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di
informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla
prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il
pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane
sospeso fino al termine indicato dal comma 1.
3) La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione.
Non impedisce, inoltre l'assunzione delle prove con incidente probatorio, nè
gli atti urgenti di indagine preliminare, nè il sequestro preventivo ai sensi
degli artt. 321 e seguenti del codice di procedura penale.
- Art. 24 -
Estinzione del reato
1) La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla
prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e
provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.
2) Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è
estinta ai sensi del comma 1.
3) L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma
che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità
diversa da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini
dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da
versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la
contravvenzione commessa.
- Art. 25 -
Norme di coordinamento e transitorie
1) Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida
e di disposizione.
2) Le norme di questo titolo non si applicano ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore presente decreto.
CAPO III
SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO
- Art. 26 -
Sanzioni penali
1) L'art. 7 della legge 22.marzo.1908, n. 105, come sostituito dall'articolo
unico della legge 16. ottobre.1962, n. 1498, è così modificato:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"L'esercente che contravvienenalle norme della presente legge o del
regolamento è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire
trecentomila a lire un milione.".
b) nel terzo comma le parole: "ai sensi dell'art. 162 del codice
penale" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'art. 162-bis
del codice penale".
2) Nel primo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 23.dicembre.1920, n.
1881,
convertito dalla legge 15.maggio.1924, n. 891, le parole: "con la multa da
lire duecentomila a lire quattrocentomila", sono sostituite dalle
seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinquemilioni".
3) Nel primo comma dell'art. 69 del regio decreto 9.gennaio.1927, n. 147, le
parole:
"a norma dell'art. 225 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con il regio decreto 6.novembre.1926, n. 1848" sono sostituite
dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni".
4) Il primo comma dell'art. 389 del D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
1.500.000" sono sostituite dalle parole: " con l'arresto da tre mesi
a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire otto milioni". e
l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni".
5) Nel primo comma dell'art. 390 del D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547, le parole:
" con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000" sono sostituite
dalle parole: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire
unmilione a lire sei milioni".
6) Il primo comma dell'art. 391 del D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire
100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000", e l'ultimo periodo
è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire
50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi
o con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.000.000".
7) Il primo comma dell'art. 392 del D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole:"con l'ammenda da lire 12.500 a lire
25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un
mese o con l'ammenda da lire 300.000 a lire un 1.500.000",e l'ultimo
periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire
12.500", sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a
quindici giorni o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000".
8) Il primo comma dell'art. 72 del D.P.R. 7.gennaio.1956, n. 164, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole:"con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
1.500.000", sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da tre mesi
a sei mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 8.000.000", e l'ultimo
periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000".
9) Il primo comma dell'art. 78 del D.P.R. 7.gennaio.1956, n. 164 è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "da lire 50.000 a lire 100.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda
da lire 500.000 a lire 2.000.000", e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire
50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a un mese
o con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.000.000".
10) Il primo comma dell'art.79 del D.P.R. 7.gennaio.1956, n. 164 è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire
50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un
mese o con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000", e l'ultimo periodo
è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire
12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a
quindici giorni o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000".
11) Il primo comma dell'art. 53 del D.P.R. 19.marzo.1956, n. 302, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi
a sei mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 8.000.000", e l'ultimo
periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono sostituite dalle seguenti: " con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000".
12) Il primo comma dell'art. 54 del D.P.R. 19.marzo.1956, n. 302, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a
sei mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 8.000.000" e l'ultimo
periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: " con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: " con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000".
13) Il primo comma dell'art. 55 del D.P.R. 19.marzo.1956, n. 302, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: " con l'ammenda da lire 1.000.000 alire
1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a
sei mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 8.000.000", e l'ultimo
periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 3.000.000".
14) Il primo comma dell'art. 56 del D.P.R. 19.marzo.1956, n. 302, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire
100.000" sono sostituite dalle seguenti: con l'arresto da uno a tre mesi o
con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000" e l'ultimo periodo è
soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire
50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi
o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000";
15) Il primo comma dell'art. 57 del D.P.R. 19.marzo.1956, n. 302, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.000 a lire
25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un
mese o con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000" e l'ultimo periodo
è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire
12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a
quindici giorni o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000";
16) Il primo comma dell'art. 58 del D.P.R. 19.marzo.1956, n. 303, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a
sei mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 8.000.000" e l'ultimo
periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000";
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "con l'arresto fino a due
mesi o con l'ammenda fino a lire 2.000.000 per l'inosservanza delle norme di
cui agli artt. 26, 33, primo comma e 34".
17) Il primo comma dell'art. 59 del D.P.R. 19.marzo.1956, n. 303, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire
100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a due
mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000" e l'ultimo
periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire
50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due
mesi o con l'ammenda fino a lire 2.000.000".
18) Il primo comma dell'art. 60 del D.P.R. 19.marzo.1956, n. 303, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire
25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un
mese o con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000" e l'ultimo periodo
è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire
12.500" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire
200.000 a lire 800.000";
19) Il primo comma dell'art. 105 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 320, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
1.500.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire
3.000.000 a lire 8.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da lire
500.000 a lire 2.000.000";
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "con l'arresto fino a due
mesi o con
l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.500.000 per l'inosservanza delle norme di
cui agli
artt. 12, 38, terzo comma e 67".
20) Il primo comma dell'art. 106 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 320, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire
100.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con
l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 4.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire
50.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda
da lire
500.000 a lire 2.000.000";
21) Il primo comma dell'art. 107 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 320, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire
25.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda
da lire
300.000 a lire 1.500.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire
12.500" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire
200.000 a lire 800.000";
22) Il primo comma dell'art. 41 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 321, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
1.500.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire
3.000.000 a lire 8.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da lire
500.000 a lire 2.000.000";
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "con l'arresto fino a due
mesi o con
l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.500.000 per l'inosservanza delle norme di
cui agli
artt. 17 primo comma e 34".
23) Il primo comma dell'art. 42 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 321, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire
100.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con
l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 4.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire
50.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda
da lire
500.000 a lire 2.000.000";
24) Il primo comma dell'art. 43 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 321, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire
25.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda
da lire
300.000 a lire 1.500.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire
12.500" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire
200.000 a lire 800.000";
25) Nel primo comma dell'art. 44 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 321, le parole:
"con
l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti:
" con l'arresto
fino a due mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000".
26) Il primo comma dell'art. 23 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 322, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
1.500.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire
3.000.000 a lire 8.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da lire
500.000 a lire 2.000.000";
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "con l'arresto fino a due
mesi o con
l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.500.000 per l'inosservanza delle norme di
cui all'art.
21, primo e secondo comma".
27) Nell'art. 24 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 322, le parole: "con
l'ammenda da lire
250.000 a lire 1.500.000" son sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto da due a sei
mesi o con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 8.000.000".
28) Nell'art. 25 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 322, le parole: "con
l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 1.500.000" son sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto da due a sei
mesi o con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 8.000.000".
29) Il primo comma dell'art. 26 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 322, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire
100.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi o con
l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 4.000.000" e il secondo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire
50.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda
da lire
500.000 a lire 2.000.000";
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) con l'arresto fino un
mese o con
l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000 per l'inosservanza delle norme di
cui
all'art. 21, secondo comma".
30) Il primo comma dell'art. 27 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 322, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire
25.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda
da lire
300.000 a lire 1.500.000" e il secondo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire
12.500" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire
200.000 a lire 800.000".
31) Il primo comma dell'art. 22 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 323, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due mese a quattro mesi o con
l'ammenda
da lire 1.000.000 a lire 5.000.000";
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da lire
500.000 a lire 2.000.000".
32) Nell'art. 23 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 323, le parole: "con
l'ammenda da lire
25.000 a lire 50.000" son sostituite dalle seguenti: "con l'arresto
fino a due mesi
o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.500.000".
33) Nel primo comma dell'art. 24 del D.P.R. 20.marzo.1956, n. 323, le parole:
"con
l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" son sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto
fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000".
34) Nel primo comma dell'art. 681 del D.P.R. 9.aprile.1959, n. 128, le parole:
"con
l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000" son sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto
da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire
20.000.000".
35) Il primo comma dell'art. 682 del D.P.R. 9.aprile.1959, n. 128, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda
da lire
1.500.000 a lire 7.500.000" sono sostituite con le seguenti: "con
l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da lire 5.000.000 a lire 30.000.000";
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
2.500.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire
2.000.000 a lire 10.000.000";
c) nella lettera c) le parole: "con l'ammenda da lire 150.000 a lire
750.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da lire
500.000 a lire 3.000.000".
36) Il primo comma dell'art. 683 del D.P.R. 9.aprile.1959, n. 128, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda da lire
150.000 a lire 750.000" sono sostituite con le seguenti: "con
l'arresto da due a sei
mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 8.000.000";
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire
250.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con
l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 4000.000";
c) nella lettera c) le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a lire
75.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda
da lire
500.000 a lire 2.000.000".
37) Il primo comma dell'art. 684 del D.P.R. 9.aprile.1959, n. 128, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire
150.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
3.000.000";
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a lire
50.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda
da lire
300.000 a lire 1.500.000";
c) nella lettera c) le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire
25.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire
200.000 a lire 800.000".
38) Nell'art. 685 del D.P.R. 9.aprile.1959, n. 128, le parole: "con
l'ammenda da lire
25.000 a lire 250.000" son sostituite dalle seguenti: "con l'arresto
fina due mesi o
con l'ammenda da lire 300.000 a lire 2.000.000".
39) Nel primo comma dell'art. 686 del D.P.R. 9.aprile.1959, n. 128, le parole:
"con
l'ammenda da lire 50.000 a lire 5.000.000" son sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto
da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 20.000.000".
40) Nel primo comma dell'art. 13 dela legge 19.luglio.1961, n. 706, le parole:
"con
l'ammenda da lire 150.000 a lire 900.000" son sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto
da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000".
41) Il primo comma dell'art. 12 della legge 5.marzo.1963, n. 245, è così
modificato:
a) nella lettera 1), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire
9.000.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire
8.000.000 a lire 36.000.000";
b) nella lettera 2), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire
9.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire
8.000.000 a lire 36.000.000";
c) nella lettera a) del numero 3) le parole: "con l'ammenda da lire
900.000 a lire
1.800.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a
quattro mesi o con
l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000".
d) nella lettera b) del numero 3) le parole: "con l'ammenda da lire
900.000 a lire
2.500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre
mesi o con
l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000".
42) Il primo comma dell'art. 133 del D.P.R. 13.marzo.1964, n. 185, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire
15.000.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda
da lire
108.000.000 a lire 60.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 2.400.000 a lire
12.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire
8.000.000 a lire 48.000.000";
c) nella lettera c) le parole: "con l'ammenda da lire 1.800.000 a lire
6.000.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da
lire1.000.000 a lire 24.000.000".
43) Il primo comma dell'art. 134 del D.P.R. 13.febbraio.1964, n. 185, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 600.000 a lire
900.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o
l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 4.000.000" e il secondo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 300.000 a lire
600.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi o con
l'ammenda da lire
500.000 a lire 3.000.000";
c) nella lettera c) le parole: "con l'ammenda da lire 150.000 a lire
300.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da lire
300.000 a lire 2.000.000".
44) Il primo comma dell'art. 135 del D.P.R. 13.febbraio.1964, n. 185, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 60.000 a lire
300.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da
lire
500.000 a lire 2.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 60.000 a lire
150.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda
da lire
300.000 a lire 1.500.000";
45) I'art. 136 del D.P.R. 13.febbraio.1964, n. 185, è così modificato:
a) nel primo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire
6.000.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda
da lire
4.000.000 a lire 24.000.000";
b) il secondo comma è abrogato.
46) L'articolo 139 del testo unico delle disposizioni dell'assicurazione
obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R.
30.giugno.1965,
n, 1124, è così modificato:
a) nel terzo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 4.000 a lire
12.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da lire
500.000 a lire 2.000.000";
b) nel quarto comma, le parole: "con l'ammenda da lire 24.000 a lire
120.000" sono
sostituite dalle seguenti: "la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o
con l'ammenda
da lire 1.000.000 a lire 5.000.000".
47) L'articolo 175 del testo unico delle disposizioni dell'assicurazione
obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R.
30.giugno.1965,
n. 1124, è così modificato:
a) nel primo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a lire
60.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire
3.000.000 a lire 8.000.000";
b) il secondo comma è abrogato.
48) Nel secondo comma dell'art. 246 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con
D.P.R. 30.giugno.1965, n. 1124, le parole: "con l'ammenda da lire 10.000 a
lire
12.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda
di lire 500.000 a lire 2.000.000".
49) Il secondo comma dell'art. 16 della legge 9.dicembre.1977, n. 903, è
sostituito
dal seguente: "l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5 è
punita con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
5.000.000".
50) Nell'art. 90 del D.P.R. 24.maggio.1979, n. 886, le parole: " con
l'arresto fino a sei
mesi e con l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 100.000.000" sono
sostituite dalle
seguenti: " con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire
40.000.000 a lire
400.000.000".
51) Nell'art. 91 del D.P.R. 24.maggio.1979, n. 886, le parole: " con
l'arresto fino a sei
mesi e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 25.000.000" sono sostituite
dalle
seguenti: " con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire
4.000.000 a
lire 100.000.000".
52) Nell'art. 92 del D.P.R. 24.maggio.1979, n. 886, le parole: " con
l'arresto fino a tre
mesi e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000" sono sostituite
dalle
seguenti: " con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire
4.000.000 a lire
40.000.000".
53) Nell'art. 93 del D.P.R. 24.maggio.1979, n. 886, le parole: " con
l'arresto fino a un
mese e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000" sono sostituite
dalle
seguenti: " con l'arresto fino tre a mesi o con l'ammenda da lire 800.000
a lire
8.000.000".
54) Nell'art. 94 del D.P.R. 24.maggio.1979, n. 886, le parole: " con
l'arresto fino a
quindici giorni e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000" sono
sostituite dalle
seguenti: " con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 400.000
a lire
4.000.000".
- Art. 27 -
Altre sanzioni penali
1) Nell'art. 7 del D.P.R. 8.giugno.1982, n. 524, le parole: " con
l'ammenda da lire
100.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto fino a due mesi
o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000".
2) L'art. 13 del D.P.R. 10.settembre.1982, n. 962, è così modificato:
a) nel comma1, alla lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire
1.500.000 a lire
3.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da tre a
sei mesi o con
l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 8.000.000" e l'ultimo periodo è
soppresso;
b) nel comma 1, alla lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire
1.000.000 a lire
2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a
quattro mesi o
con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nel comma 2, le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.200.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con
l'ammenda da lire
1.000.000 a lire 4.000.000".
d) nel comma 3) le parole: "con l'ammenda da lire1900.000 a lire
500.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da
lire 200.000 a lire 800.000".
3) Nel comma 4 dell'art. 125 del testo unico delle leggi in materia di
stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con D.P.R., 9.ottobre.1990, n. 309, le parole:
"con
l'ammenda la lire 10.000.000 a lire 50.000.000" sono sostituite dalle
seguenti: " con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 10.000.000 a lire
50.000.000".
4) Il comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs., 15.agosto.1991 n. 277, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 15.000.000 a lire
50.000.000"
sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da
lire 10.000.000 a lire 50.000.000";
b) nella lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire 6.000.000 a lire
15.000.000"
sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda
da lire 3.000.000 a lire 15.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire
6.000.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da lire
1.000.000 a lire 6.000.000".
5) Il comma 1 dell'art. 51 del D.Lgs., 15.agosto.1991, n. 277, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire
10.000.000"
sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con
l'ammenda da
lire 2.000.000 a lire 10.000.000";
b) nella lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
3.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda
da lire
500.000 a lire 3.000.000".
6) Il comma 1 dell'art. 52 del D.Lgs., 15.agosto.1991, n. 277, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 600.000 a lire
2.000.000"
sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con
l'ammenda da
lire 400.000 a lire 2.000.000";
b) nella lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire 300.000 a lire
600.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire
200.000 a lire 800.000".
7) Il comma 1 dell'art. 53 del D.Lgs., 15.agosto.1991, n. 277, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
6.000.000"
sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due o con l'ammenda
da
lire 1.000.000 a lire 6.000.000";
b) nella lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire 450.000 a lire
1.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda
da lire
500.000 a lire 3.000.000".
8) Nel comma 1 dell'art. 54 del D.Lgs. 15.agosto.1991, n. 277, le parole:
"con l'ammenda
da lire 11.000.000 a lire 40.000.000" sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da
uno a tre mesi o con l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 40.000.000".
9) Il comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs., 25.gennaio.1992, n. 77, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 8.000.000 a lire
21.000.000 o
con l'arresto da tre mesi ad un anno" sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 5.000.000 a lire 21.000.000"e il
secondo
periodo è soppresso;
b) nella lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire 5.000.000 a lire
15.000.000 o con
l'arresto da uno a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 15.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire
6.000.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da lire
1.000.000 a lire 6.000.000".
10) Il comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs., 25.gennaio.1992, n. 77, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 4.000.000 a lire
12.000.000 o
con l'arresto da due mesi ad otto mesi" sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto
da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 12.000.000"e
l'ultimo
periodo è soppresso;
b) nella lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 3.000.000
o con
l'arresto da uno a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto fino a due
mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000".
11) Il comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs., 25.gennaio.1992, n. 77, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 600.000 a lire
2.000.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda
da lire
400.000 a lire 2.000.000";
b) nella lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000"
sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire
200.000 a lire 800.000".
12) Il comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs., 25.gennaio.1992, n. 77, è così
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
6.000.000"
sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 6.000.000";
b) nella lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire 300.000 a lire
600.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un
mese o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 3.000.000".
13) Il comma 1 dell'art. 93 del D.Lgs. 19.settembre.1994, n. 626, è così
modificato:
a) nella lettera a) sono inserite all'inizio le seguenti parole: "con
l'arresto fino ad un mese o";
b) nella lettera b) sono inserite all'inizio le seguenti parole: "con
l'arresto fino a quindici giorni o".
- Art. 28 -
Rifiuto di fornire notizie
1) Nel settimo comma dell'art. 4 della legge 22.luglio.1961, n. 628, le parole:
"sono puniti con l'ammenda da lirte 30.000 a lire 600.000" sono
sostituite dalle seguenti: "sono puniti con l'arresto fino a due mesi o
con l'ammenda fino ad 1.000.000".
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 29 -
Entrata in vigore
1) Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il presete decreto, munito del sigillo di stato, sarà inserito nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.