DECRETO LEGISLATIVO 12
giugno 2003, n. 233
- Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per
il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
esposti al rischio di atmosfere esplosive. (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale italiana n. 197 del 26 agosto 2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e
87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo
2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5;
Vista la direttiva
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999,
relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio
di atmosfere esplosive;
Visto il decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo
2003;
Acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;
Sulla proposta del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri degli Affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle attività
produttive e per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il titolo del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito
denominato: «decreto legislativo n. 626/1994», è sostituito dal seguente:
«Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE, 99/38/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro».
Art. 2.
1. Dopo il titolo VIII
del decreto legislativo n. 626/1994 è aggiunto il seguente:
«TITOLO
VIII-bis
PROTEZIONE DA
ATMOSFERE ESPLOSIVE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 88-bis - Campo di applicazione
1. Il presente titolo
prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite
all'articolo 88-ter.
2. Il presente titolo si
applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un'area con atmosfere
esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale
area si possa formare nell'ambiente.
3. Il presente titolo non
si applica:
a) alle aree utilizzate
direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
b) all'uso di apparecchi
a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n.
661;
c) alla produzione, alla
manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di
sostanze chimicamente instabili;
d) alle industrie
estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
e) all'impiego di mezzi
di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le
pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento
per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili
interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale (ICAO),
l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché la normativa
comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica
invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva.
Art. 88-ter - Definizioni
1. Ai fini del presente
titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l'aria, a
condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori,
nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme
della miscela incombusta.
Capo II
OBBLIGHI DEL DATORE DI
LAVORO
Art. 88-quater - Prevenzione e protezione
contro le esplosioni
1. Ai fini della
prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della
valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all'articolo 3,
il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla
natura dell'attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione
di atmosfere esplosive.
2. Se la natura
dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive,
il datore di lavoro deve:
a) evitare l'accensione
di atmosfere esplosive;
b) attenuare gli effetti
pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza
dei lavoratori.
3. Se necessario, le
misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la
propagazione delle esplosioni e sono
riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino
cambiamenti rilevanti.
Art. 88-quinquies - Valutazione dei rischi di
esplosione
1. Nell'assolvere gli
obblighi stabiliti dall'articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi
specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti
elementi:
a) probabilità e durata
della presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilità che le
fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e
divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche
dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
d) entità degli effetti
prevedibili.
2. I rischi di esplosione
sono valutati complessivamente.
3. Nella valutazione dei
rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono
essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi
atmosfere esplosive.
Art. 88-sexies - Obblighi generali
1. Al fine di
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi
fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo
88-quater, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:
a) dove possono
svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la
sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano
strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di
sicurezza;
b) negli ambienti di
lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da
mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un
adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della
valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.
Art. 88-septies - Coordinamento
1. Qualora nello stesso
luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è
responsabile per le questioni
soggette al suo controllo.
2. Fermo restando la
responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto
dall'articolo 7, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro,
coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza
dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni,
di cui all'articolo 88-novies, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione
di detto coordinamento.
Art. 88-octies - Aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive
1. Il datore di lavoro
ripartisce in zone, a norma dell'allegato XV-bis, le aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive.
2. Il datore di lavoro
assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni
minime di cui all'allegato XV-ter.
3. Se necessario, le aree
in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in
pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di
accesso a norma dell'allegato XV-quater.
Art. 88-novies - Documento sulla protezione
contro le esplosioni
1. Nell'assolvere gli
obblighi stabiliti dall'articolo 88-quinquies il datore di lavoro provvede a
elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla
protezione contro le esplosioni».
2. Il documento di cui al
comma 1, in particolare, deve precisare:
a) che i rischi di
esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese
misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi
che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XV-bis;
d) quali sono i luoghi in
cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato XV-ter;
e) che i luoghi e le
attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti,
impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del
titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di
attrezzature di lavoro.
3. Il documento di cui al
comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto
qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro
abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al
comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 4.
Art. 88-decies - Termini per l'adeguamento
1. Le attrezzature da
utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già
utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima
volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i
requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parte A, fatte salve le altre
disposizioni che le disciplinano.
2. Le attrezzature da
utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a
disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30
giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter,
parti A e B.
3. I luoghi di lavoro che
comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, utilizzati per la
prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare le prescrizioni minime
stabilite dal presente titolo.
4. I luoghi di lavoro che
comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive già utilizzati
prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare il 30 giugno 2006 le prescrizioni
minime stabilite dal presente titolo.
5. Il datore di lavoro
che procede, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche, ampliamenti o trasformazioni
dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive, prende i necessari provvedimenti per assicurarsi che tali modifiche,
ampliamenti o trasformazioni rispondano ai requisiti minimi di cui al presente
titolo.
Art. 88-undecies - Verifiche
1. Il datore di lavoro
provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone
0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XV-bis siano sottoposte alle verifiche di
cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre
2001, n. 462.».
Art. 3.
1. Alla lettera a) del
comma 2 dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 626/1994, dopo le parole:
«86, commi 1 e 2», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «88-quater, comma 2;
88-sexies; 88-septies, comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies».
Art. 4.
1. Il Capo X del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, è abrogato.
2. Al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) gli articoli 329,
primo comma, lettera a) e 331 sono abrogati;
b) all'articolo 389,
primo comma, lettera b), la parola: «331» è soppressa.
3. Le voci da 1 a 50
della tabella A e la tabella B allegate al decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale del 22 dicembre 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 23 del 29 gennaio 1959, sono abrogate.
Art. 5.
1. Al decreto legislativo
n. 626/1994 sono aggiunti i seguenti allegati:
«ALLEGATO XV-bis
(art. 88-octies, comma 1, art. 88-novies, comma 2, lettera c)
RIPARTIZIONE DELLE AREE
IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE
Osservazione preliminare.
Il sistema di
classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati provvedimenti
di protezione in applicazione degli articoli 88-quater, 88-quinquies, 88-octies
e 88-novies.
1. Aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive.
Un'area in cui può
formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti
di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati
è considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo
VIII-bis.
Un'area in cui non è da
prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere
particolari provvedimenti di protezione è da considerare area non esposta a
rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII-bis.
Le sostanze infiammabili
e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare
un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia
evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare
autonomamente
un'esplosione.
2. Classificazione delle
aree a rischio di esplosione.
Le aree a rischio di
esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della
presenza di atmosfere esplosive.
Il livello dei
provvedimenti da adottare in conformità dell'allegato XV-ter, parte A, è
determinato da tale classificazione.
Zona 0.
Area in cui è presente in
permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva
consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di
gas, vapore o nebbia.
Zona 1.
Area in cui la formazione
di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze
infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga
occasionalmente durante le normali attività.
Zona 2.
Area in cui durante le
normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva
consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di
gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Zona 20.
Area in cui è presente in
permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto
forma di nube di polvere combustibile nell'aria.
Zona 21.
Area in cui la formazione
di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile
nell'aria, è probabile che avvenga
occasionalmente durante le normali attività.
Zona 22.
Area in cui durante le
normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto
forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente
di breve durata.
Note.
1. Strati, depositi o
cumuli di polvere combustibile sono considerati come qualsiasi altra fonte che
possa formare un'atmosfera esplosiva.
2. Per "normali
attività" si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati
entro i parametri progettuali.
3. Per la classificazione
delle aree si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai
settori specifici, tra le quali:
EN 60079-10 (CEI 31-30)
per atmosfere esplosive in presenza di gas;
EN 50281-3 per atmosfere
esplosive in presenza di polveri combustibili».
ALLEGATO XV-ter
(art. 88-octies, comma 2, art. 88-novies, comma 2, lettera d), art.
88-decies, commi 1 e 2)
A. PRESCRIZIONI MINIME
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI
LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.
Osservazione preliminare.
Le prescrizioni di cui al
presente allegato si applicano:
a) alle aree classificate
come pericolose in conformità dell'allegato XV-bis, in tutti i casi in cui lo
richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle
attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti dalle
attività correlate al rischio di atmosfere esplosive;
b) ad attrezzature in
aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie o contribuiscono
al funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di
esplosione.
1. Provvedimenti
organizzativi.
1.1. Formazione
professionale dei lavoratori.
Il datore di lavoro
provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione
dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi
atmosfere esplosive.
1.2. Istruzioni scritte e
autorizzazione al lavoro.
Ove stabilito dal
documento sulla protezione contro le esplosioni:
a) il lavoro nelle aree a
rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di
lavoro;
b) è applicato un sistema
di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e per le attività che
possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di
lavoro.
Le autorizzazioni al
lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona abilitata a
farlo.
2. Misure di protezione
contro le esplosioni.
2.1. Fughe e emissioni,
intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano
dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un
luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi
adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.
2.2. Qualora l'atmosfera
esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o
combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo
pericolo possibile.
2.3. Per la prevenzione
dei rischi di accensione, conformemente all'articolo 88-quater, si tiene conto
anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o
dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o
generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro
fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano
causare l'accensione di atmosfere esplosive.
2.4. Impianti,
attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento
sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le
esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in un'atmosfera
esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di
collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, qualora possano
rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere
incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie per evitare il
rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.
2.5. Si devono prendere
tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i
loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonché la
struttura del luogo di lavoro siano state progettate, costruite, montate,
installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo
i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne
o ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro e
dell'attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie
per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui lavoratori.
2.6. Se del caso, i
lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima
che le condizioni per un'esplosione siano raggiunte.
2.7. Ove stabilito dal
documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in
servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori
possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.
2.8. Anteriormente
all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree
in cui possano formarsi atmosfere splosive, è verificata la sicurezza dell'intero
impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a
garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute.
La verifica del
mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, per la loro
esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo della
protezione contro le esplosioni.
2.9. Qualora risulti
necessario dalla valutazione del rischio:
a) deve essere possibile,
quando una interruzione di energia elettrica può dar luogo a rischi
supplementari, assicurare la continuità del funzionamento in sicurezza degli
apparecchi e dei sistemi di protezione, indipendentemente dal resto
dell'impianto in caso della predetta interruzione;
b) gli apparecchi e
sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle
condizioni di funzionamento previste devono poter essere disinseriti
manualmente, purché ciò non comprometta la sicurezza. Questo tipo di interventi
deve essere eseguito solo da personale competente;
c) in caso di arresto di
emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata nel modo più rapido e
sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo.
2.10. Nel caso di impiego
di esplosivi è consentito, nella zona 0 o zona 20 solo l'uso di esplosivi di
sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante e classificati
nell'elenco di cui agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1956, n. 320.
L'accensione delle mine
deve essere fatta elettricamente dall'esterno.
Tutto il personale deve
essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.
2.11. Qualora venga
rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione di gas infiammabile
o esplodente superiore all'1 per cento in volume rispetto all'aria, con tendenza
all'aumento, e non sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi
idonei, evitare l'aumento della percentuale dei gas oltre il limite
sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal
sotterraneo.
Analogo provvedimento
deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas.
2.12. Qualora non sia
possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dal punto precedente
possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per
bonificare l'ambiente dal gas e quelli indispensabili e indifferibili per
ripristinare la stabilità delle armature degli scavi.
Detti lavori devono
essere affidati a personale esperto numericamente limitato, provvisto dei
necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso l'autoprotettore, i
quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista dall'articolo 101
del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di
salvataggio.
B. CRITERI PER LA SCELTA
DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.
Qualora il documento
sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non
preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle
categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
126.
In particolare, in tali
aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purché adatti, a
seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:
nella zona 0 o nella zona
20, apparecchi di categoria 1;
nella zona 1 o nella zona
21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;
nella zona 2 o nella zona
22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.
«ALLEGATO XV-quater
(art. 88-octies, comma 3)
SEGNALE DI AVVERTIMENTO
PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE
|
Area in cui può formarsi
un'atmosfera esplosiva
Caratteristiche:
forma triangolare;
lettere in nero su fondo
giallo, bordo nero (il colore giallo deve costituire almeno il 50% della
superficie del segnale).
Art. 6.
1. In relazione a quanto
disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione le norme del
presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora
provveduto al recepi-mento della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 1999, si applicano sino alla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma,
nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi
fondamentali desumibili dal presente decreto».
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 giugno
2003
CIAMPI
BERLUSCONIi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
BUTTIGLIONE, Ministro per
le politiche comunitarie
MARONI, Ministro del
lavoro e delle politiche sociali
FRATTINI, Ministro degli
affari esteri
CASTELLI, Ministro della
giustizia
TREMONTI, Ministro
del-l'economia e delle finanze
SIRCHIA, Ministro della
salute
MARZANO, Ministro delle
attività produttive
L LOGGIA, Ministro per
gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli:
CASTELLI
----------------------
NOTE
AVVERTENZE:
Il testo delle note qui
pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materie sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiati della Repubblica italiana, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE
vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della
Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può
essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della
Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere
di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002,
n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivati
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.
L'art. 1, commi, 3 e 5, della citata legge, cosi recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo
per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia
espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei
competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. (Omissis).
5. In relazione a quanto
disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e
provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali
non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma.».
- La direttiva 1999/92/CE
è pubblicata in GUCE n. L 023 del 28 gennaio 2000.
- Il titolo decreto
legislativo 19 settembre 1994 n. 626, come modificato del presente decreto
reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro.»
Note all'art. 1:
- Per il decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, vedi note alle premesse.
- La direttiva 1999/38/CE
è pubblicata in GUCE n. L 138 del 1° giugno 1999.
- La direttiva 1999/92/CE
è pubblicata in GUCE n. L 023 del 28 gennaio 2000.
Note all'art. 2:
- Il decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1996. n. 661 reca:
«Regolamento per
l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas.»
- Il decreto del
Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, reca:
«Regolamento di
semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra
di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.».
- I Capi III e IV, del
citato decreto recano, rispettivamente:
«Capo III - Impianti in
luoghi con pericolo di esplosione.».
«Capo IV - Disposizioni
comuni ai capi precedenti.».
Note all'art. 3:
- Il testo vigente
dell'art. 89, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 1994, così
come moditicato dal presente decreto, così recita:
«Art. 89 (Contravvenzioni
commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - 1. Il datore di lavoro è
punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e
11, primo periodo; 63, commi
1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed
il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a
sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7,
comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5;
30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter,
4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g)
e 5; 48; 49, comma 2, 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58;
72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3,
4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, b); 77, comma
1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86,
commi 1 e 2; 88-quater comma 2; 88-sexies; 88-septies; comma 2, 88-octies,
commi 1 e 2; 88-undecies;
b) con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g),
i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c);
21; 37; 43, comma
4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72-octies, commi 1, 2 e
3; 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1;
76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.
3. Il datore di lavoro ed
il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera
o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87, commi 3 e 4.»
- Il capo X del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320 (Norme per la prevenzione
degli infortuni e l'igiente del lavoro in sotterraneo), agrogato del presete
decreto, recava: «Capo X - Scavi in terreni grisutosi e misure di sicurezza
contro le esplosioni».
- Si riporta il testo
degli articoli 329 e 389 del decreto del presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), come
modificati dal presente decreto:
«Art. 329 (Divieto di
installazioni elettriche). - Non sono ammesse installazioni elettriche, salvo
quanto è disposto negli articoli 330 e 331, nei luoghi ove esistono
pericoli di esplosione o di incendio in dipendenza:
a) (lettera abrogata).
b) della fabbricazione,
manipolazione o deposito di materie esplosive.
Il presente articolo non
si applica nei riguardi delle installazioni elettriche costituenti parti
integranti ed essenziali dei processi chimici di produzione sempre che siano
adottate le necessane misure di sicurezza
«Art. 389 (Contravvenzioni
commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - I datori di lavoro e i
dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a
sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la
inosservanza delle norme di cui agli articoli 27, 73, 115, 120, 121, 132, 133,
159, 160, 188, 193, 276 primo comma, 319;
b) con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la
inosservanza delle norme di cui agli articoli 11, 17, 34, 37, 52, 55, 68, 81,
89, 90, 109, 113, 124, 126, 144, 176, 179, 184, 187, 197, 198, 204, 206, 219,
224, 229, 236, 237,
246, 247, 248, 257, 262, 276 secondo comma, 281, 312, 313, 315, 316, 329, 330,
332, 345, 346, 354, 358, 362, 365, 369, 374, 375, 387;
c) con l'arresto sino a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la
inosservanza di tutte le altre norme».
Note all'art. 5:
- Per il decreto
legislativo n. 626/1994, vedi note alle premesse.
- Il decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, reca:
«Regolamento recante norme
per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di
protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva.
- Il decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, reca: «Norme per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo». Gli articoli
42 e 43, del citato decreto, così recitano:
«Art. 42 (Elenco degli
esplosivi e dei mezzi di accensione). - Nei lavori in sotterraneo possono
essere impiegati soltanto gli esplosivi ed i mezzi di accensione relativi
riconosciuti e registrati in apposito elenco approvato con decreto del Ministro
per il lavoro e per la previdenza sociale, su richiesta dei fabbricanti.
Gli esplosivi sono
distinti in comuni e di sicurezza, comprendendo in questi ultimi gli esplosivi
che rispondono a buoni requisiti di sicurezza contro il grisù e le polveri
infiammabili.
Per ciascun esplosivo di
sicurezza l'elenco indicherà la carica limite.
In detto elenco non
possono essere iscritti esplosivi ad ossidazione incompleta, il cui impiego è
perciò vietato.».
«Art. 43 (Iscrizione e
classificazione). - L'iscrizione degli esplosivi e dei mezzi di accensione
nell'elenco di cui all'articolo precedente e la loro assegnazione all'una o
all'altra delle due categorie ha luogo con decreto del Ministro per il lavoro e
per la previdenza sociale, in
conformità al riconoscimento ed alla classificazione già effettuata da parte
del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931. n. 773.
I fabbricanti,
nell'inoltrare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'iscrizione degli esplosivi e dei mezzi di accensione nel succitato elenco,
devono fornire i seguenti dati:
a) denominazione degli
esplosivi e dei mezzi di accensione;
b) stabilimenti che li
producono;
c) natura e
caratteristiche degli esplosivi e dei mezzi di accensione;
d) gas prodotti dalla
esplosione, dedotti dai calcoli ed indicati con le percentuali in volume ed in
peso;
e) risultati delle prove
eseguite per accertare, quando occorra, la sicurezza contro il grisù e le
polveri infiammabili;
f) temperatura di
congelamento per gli esplosivi alla nitroglicerina.».
Note all'art. 6:
- L'art. 117, quinto comma
della Costituzione così recita:
«Le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano
alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Per la direttiva
1999/92/CE, vedi note alle premesse.