Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87, comma
quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547,
recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data
12 settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e determinazione delle
modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei
controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11
dicembre 1959;
Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447,
concernente regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai
fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli
insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo
2001;
Acquisito il parere della Camera dei deputati - XI commissione, e del Senato
della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute, rispettivamente,
del 26 luglio 2001 e del 1° agosto 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attività produttive,
del lavoro e delle politiche sociali e della salute;
EMANA
il seguente regolamento:
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Capo I
Disposizioni generali
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Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente
regolamento disciplina i procedimenti relativi alle
installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti
elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di
lavoro.
2. Con uno o più
decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, sono
dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti
prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In
particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti
relativi alle installazioni elettriche in luoghi con
pericolo di esplosione.
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Capo II
Impianti
elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
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Art. 2
Messa in esercizio e omologazione dell'impianto
1. La messa in esercizio
degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche non può essere
effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la
dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La
dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione
dell'impianto.
2. Entro trenta giorni
dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la
dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o
all'ARPA territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o
associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata
allo stesso.
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Art. 3
Verifiche a campione
1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità
alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e
trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.
2. Le verifiche a
campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole
regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione
dell'impianto in relazione alle caratteristiche
urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto;
b) tipo di impianto soggetto a verifica;
c) dimensione
dell'impianto.
3. Le verifiche sono
onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di
lavoro.
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Art. 4
Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro
è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto,
nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad
esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico
e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la
periodicità è biennale.
2. Per l'effettuazione
della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad
eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica
europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha
eseguito la verifica periodica rilascia il relativo
verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta
degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono
onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di
lavoro.
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Capo III
Impianti
in luoghi con pericolo di esplosione
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Art. 5
Messa in esercizio e omologazione
1. La messa in
esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione
non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al
datore di lavoro ai sensi del comma 2.
2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il
quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa
vigente.
3. Entro trenta giorni
dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la
dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
4. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per
territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa
vigente di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o
associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata
allo sportello.
6. Le verifiche sono
onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di
lavoro.
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Art. 6
Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro
è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni
dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni
due anni.
2. Per l'effettuazione
della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad
eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica
europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha
eseguito la verifica periodica rilascia il relativo
verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta
degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono
onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di
lavoro.
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Capo IV
Disposizioni
comuni ai capi precedenti
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Art. 7
Verifiche straordinarie
1. Le verifiche
straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o
dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla
base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
2. Le verifiche
straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi
di:
a) esito negativo della
verifica periodica;
b) modifica sostanziale
dell'impianto;
c) richiesta del datore
del lavoro.
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Art. 8
Variazioni relative
agli impianti
1. Il datore di lavoro
comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la
cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il
trasferimento o spostamento degli impianti.
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Capo V
Disposizioni
transitorie e finali
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Art. 9
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a)
gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547;
b) gli articoli 2, 3 e
4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12
settembre 1959, nonché i modelli A, B e C allegati
al medesimo decreto.
2. I riferimenti alle
disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si
intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla
data della sua entrata in vigore.
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Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente
regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini,
Ministro per la funzione pubblica
Marzano,
Ministro delle attività produttive
Maroni,
Ministro del lavoro e delle politiche
sociali
Sirchia,
Ministro della salute
Visto, Il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei conti
il 27 dicembre 2001
Ministeri istituzionali,
registro n. 14, foglio n. 170.
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§-§-§
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AVVERTENZA
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Il testo delle note qui pubblicato
e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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NOTE AL PREAMBOLO
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L'art.
87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica
il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri): "2. - Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle
materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le
norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione
delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
"Art. 20.
1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o
autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà
regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo
quanto previsto dalla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di
legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione
della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i
regolamenti di delegificazione trovano
applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare
autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e
dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro
competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di
parere delle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa
data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei
procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli
stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre
il numero delle fasi procedimentali e delle
amministrazioni intervenenti, anche riordinando le competenze degli
uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli
organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra
loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento
dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche
riunendo in un unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad
esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari
procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili,
anche mediante adozione ed estensione delle fasi di integrazione
dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui
all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai
dirigenti amministrativi anche decisionali, che non richiedano, in
ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e
sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di
interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e
controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più
corrispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti
dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i
principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che
comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione
da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina
sostanziale e procedimentale dell'attività e
degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche
sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di
carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti
gli aspetti organizzativi e di tutte la fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle
nuove tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di
procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e
alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi
ai successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti
prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di
accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse
e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai
commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei
principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che
costituiscono principi generali sull'ordinamento giuridico. Tali
disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei
principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme
generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per
gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto, n. 400, per
disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge,
nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 254, e successive modificazioni, nonché
valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali
di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo
altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto
dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le
norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari
agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali
massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli
studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le
università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di
equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni
economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni
economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera
sono soggette a revisione biennale, sentite le
competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di
cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità,
donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva,
ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati
previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8,
lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato
anche nelle more della Costituzione della Consulta nazionale per il
diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone
annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di legificazione
necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione
della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il
termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione
delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da
riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c)
anche attraverso le necessarie modifiche internazionali o abrogazioni di
norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 del presente
articolo".
- Si riporta il n. 11
dell'allegato 1 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
"11. - Procedimento per la denuncia di installazioni
e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti
elettrici pericolosi: decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338; regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; legge 5
marzo 1990, n. 46; decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
1991, n. 447;".
- Il decreto ministeriale 12
settembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959, reca: "Attribuzione dei
compiti e determinazione delle modalità e delle
documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli
previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro".
- Il decreto del Presidente
della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante
norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne
ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli
insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59".
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NOTE ALL'ART.9
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- Il decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, reca: "Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro".
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