D.P.R.
n. 392/1994
Decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392 (in
Suppl. ordinario n. 94, alla Gazz. Uff. n. 141, del 18 giugno). --
Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento
delle imprese ai fini della installazione, ampliamento
e
trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.
Il Presidente della Repubblica:
Visto
l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 17,
comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24
dicembre
1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;
Vista la
legge 5 marzo 1990, n. 46; Visto il decreto del Presidente
della
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447; Vista la preliminare
deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
22
febbraio 1994; Considerato che i termini per l'emissione del
parere
delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e
della
Camera dei deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24
dicembre
1993, n. 537, sono scaduti in data 5 aprile 1994; Udito il
parere
del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13
aprile
1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata
nella riunione del 14 aprile 1994; Sulla proposta del
Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Emana il
seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
del regolamento.
1. Il
presente regolamento disciplina il procedimento di
accertamento,
riconoscimento e certificazione dei requisiti
tecnico-professionali
nei confronti delle imprese abilitate alla
trasformazione,
all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti
di cui
all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e procedimenti
collegati.
Art. 2.
Definizioni.
1. Ai
sensi del presente regolamento, per <<legge>>, si intende la
legge 5
marzo 1990, n. 46; per <<camera di commercio>>, si intende la
camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 3.
Denuncia
di inizio di attività da parte delle imprese.
1. Le
imprese abilitate ai sensi dell'art. 2 della legge che
intendono
esercitare alcune o tutte le attività di installazione,
ampliamento,
trasformazione e manutenzione degli impianti di cui
all'art.
1 della legge, presentano, ai sensi dell'art. 19 della legge
7 agosto 1990,
n. 241, come modificato dall'art. 2, decimo comma
della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, denuncia di inizio delle
attività
stesse indicando, con riferimento alle lettere dell'art. 1 e
alle
relative singole voci, quale esse effettivamente siano e
dichiarandosi
in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della
legge.
2. Le
imprese artigiane presentano la denuncia direttamente alle
commissioni
provinciali per l'artigianato, unitamente alla domanda di
iscrizione
al relativo albo ai fini del riconoscimento della
qualifica
artigiana; le altre imprese presentano la denuncia
direttamente
alla camera di commercio, che provvede all'iscrizione
nel
registro delle ditte di cui al testo unico 20 settembre 1934, n.
2011.
3. Le
imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali,
hanno diritto ad un certificato di
riconoscimento
secondo modelli approvati con decreto del Ministro
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Il certificato è
rilasciato,
secondo competenza, dalle commissioni provinciali e
dalla
camera di
commercio, che svolgono anche le attività di verifica di
cui
all'art. 19 citato.
4. Copia
della dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della
legge,
sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata a cura
dell'impresa
alla camera di commercio nella cui circoscrizione
l'impresa
stessa ha la propria sede.
Art. 4.
Verifiche.
1. Le
verifiche previste dall'art. 14, comma 1, della legge
dovranno
essere effettuate dai comuni aventi più di diecimila
abitanti
nella misura non inferiore al 10% del numero di certificati
di
abitabilità o agibilità rilasciati annualmente.
Art. 5.
Dichiarazione
di conformità.
1. I
responsabili degli uffici tecnici delle aziende non
installatrici
che posseggono i requisiti tecnico-professionali
previsti
dall'art. 3 della legge, e che siano preposti alla sicurezza
e alla
realizzazione degli impianti anziendali possono
rilasciare,
per tali
impianti, la dichiarazione di conformità prevista dall'art.
9 della
legge e dall'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica
6 dicembre 1991, n. 447.
Art. 6.
Adeguamento
mediante atto di notorietà
e
dichiarazione sostitutiva.
1. Per
gli impianti comuni degli edifici di civile abitazione già
conformi
al dettato della legge al momento della entrata in vigore
della
medesima, per lavori completati antecedentemente, i
responsabili
dell'amministrazione degli stessi possono dimostrare
l'avvenuto
adeguamento mediante atto di notorietà, sottoscritto
davanti ad
un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli
adeguamenti
effettuati.
2. I
proprietari delle singole unità abitative che siano nella
condizione
di cui al comma precedente possono produrre analoga
dichiarazione,
che ha valore sostitutivo del certificato di
conformità
di cui all'art. 9 della legge.
Art. 7.
Norme
abrogate.
1. Ai
sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
537,
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono
abrogati
gli articoli 4, 5, 15, commi 2 e 3, della legge 5 marzo
1990, n.
46, e gli articoli 3 e 7, comma 3, del decreto del
Presidente
della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
Art. 8.
Entrata
in vigore.
1. Il
presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo
la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.