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Titolo II
NOTIZIA DI REATO
Art. 331 -
Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un
pubblico servizio –
1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i
pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico
servizio che, nell'esercizio o a
causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato
perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non
sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza
ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di
polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla
denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un
unico atto.
4. Se, nel corso di un
procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può
configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e
trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.
Titolo IV
ATTIVITA’ E INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Art. 347 -
Obbligo di riferire la notizia del reato -
1. Acquisita la notizia di reato, la polizia
giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero per iscritto, gli
elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad
allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute,
delle quali trasmette la relativa documentazione (1).
2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le
generalità, il domicilio e quanto altro valga alla
identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini,
della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze
rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2 bis. Qualora siano stati compiuti atti per i
quali è prevista l'assistenza del difensore della
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della
notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento
dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari
(2).
3. Se si tratta di
taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da
1) a 6), e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la
comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma
orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con
le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2 (3).
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria
indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.
(1) Comma così sostituito
dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
(2) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett.
b), D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
(3) Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett.
c), D.L. 8 giugno 1992, n. 306 e successivamente così
modificato dall'art. 21, comma 2, L. 8 agosto 1995,
n. 332.
Ultima modifica: Maggio 2005